- Il datore di lavoro valuta i rischi CEM e, quando necessario, misura o calcola i livelli di esposizione dei lavoratori.
- La valutazione si basa su guide pratiche UE, norme CEI, banche dati INAIL, informazioni dei fabbricanti delle attrezzature.
- Le misurazioni non sono richieste nei luoghi pubblici già valutati e conformi alla raccomandazione 1999/519/CE, né per attrezzature conformi a norme UE più restrittive.
- Il documento di valutazione del rischio deve precisare le misure adottate ex art. 210; i privati possono negare l’accesso per tutela degli interessi commerciali.
Art. 209 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999 , e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
5. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208; c) effetti biofisici diretti; d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c); f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211; i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; m) sorgenti multiple di esposizione; n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28, le misure adottate, previste dall’articolo
210. 7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato può consentire l’accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformità alle disposizioni vigenti e lo può negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e in conformità alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione
- Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame
- Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti
La valutazione del rischio CEM: un processo tecnico complesso
L’art. 209 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione specifica del rischio da CEM, che si distingue dalla valutazione degli altri agenti fisici per la complessità tecnica e la varietà di approcci ammessi. A differenza del rumore (dove la misurazione fonometrica è relativamente standardizzata) o delle vibrazioni (con accelerometri), la valutazione dei CEM richiede competenze specialistiche in fisica elettromagnetica, conoscenza delle specifiche delle sorgenti presenti, e capacità di selezione tra metodi diversi: misurazioni in campo, calcoli numerici (simulazioni agli elementi finiti per la SAR), approcci basati su guide pratiche. La norma riconosce questa complessità ammettendo esplicitamente fonti diverse: le guide pratiche della Commissione europea (la guida non vincolante della Commissione del 2016 e i relativi appendici per settori specifici come saldatura, RM medicale, radar), le norme CEI, le buone prassi della Commissione consultiva permanente, le banche dati INAIL, le informazioni dei fabbricanti. In molti casi pratici, il RSPP inizierà con le informazioni del fabbricante e le guide pratiche settoriali (es. la guida specifica per la saldatura ad arco), ricorrendo a misurazioni strumentali solo quando queste fonti non consentano di escludere il superamento dei VA.
Le esenzioni dalla valutazione strumentale
I commi 3 e 4 introducono due importanti esenzioni dalla necessità di valutazione strumentale specifica. Il comma 3 riguarda i luoghi di lavoro accessibili al pubblico già valutati ai sensi della raccomandazione 1999/519/CE: se l’esposizione della popolazione è conforme alle restrizioni della raccomandazione, e i VLE per i lavoratori non sono comunque superati, non è necessaria una valutazione specifica. Il comma 4 riguarda le attrezzature destinate al pubblico conformi a norme UE che stabiliscono livelli di sicurezza più restrittivi dei VLE del Capo IV: se il lavoratore usa solo queste attrezzature, non occorre una valutazione specifica. Queste esenzioni hanno significato pratico per la maggior parte delle aziende: un ufficio con computer, stampanti, telefoni cellulari e router Wi-Fi di norma non richiede una valutazione specifica dei CEM, perché tutte le attrezzature sono conformi alle norme CE e i livelli nell’ambiente di lavoro sono ampiamente sotto i VA. La valutazione specifica diventa necessaria in presenza di sorgenti CEM significative: saldatrici, forni a induzione, antenne radar, sistemi di RM medica, sorgenti radio ad alta potenza.
Il DVR e la trasparenza documentale
Il comma 6 impone di precisare nel DVR le misure adottate ai sensi dell’art. 210. Il comma 7 introduce una disposizione insolita nel D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro privato può negare l’accesso al documento di valutazione CEM quando tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali (proprietà intellettuale). Questa clausola, ispirata alla Direttiva 2013/35/UE, riflette il fatto che la valutazione dei CEM spesso contiene informazioni sensibili sui cicli produttivi e sulle specifiche delle attrezzature. Per i documenti delle pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
INAIL INAIL — Guida tecnica CEM: valutazione dei rischi (2016)
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.inail.itDomande frequenti
Un ufficio con PC e smartphone deve valutare i CEM?
No, in generale. Se tutte le attrezzature sono conformi alle norme UE e non ci sono sorgenti CEM significative, non è necessaria una valutazione specifica. Il datore documenta nel DVR le ragioni per cui non ritiene necessaria una valutazione più dettagliata.
Un’officina di saldatura deve misurare i CEM?
Probabilmente sì. Le saldatrici ad arco e a resistenza emettono CEM a bassa frequenza che possono superare i VA dell’allegato XXXVI nelle immediate vicinanze. Il RSPP dovrebbe almeno verificare le informazioni del fabbricante e le guide pratiche UE per la saldatura.
Le guide pratiche della Commissione europea sono vincolanti?
No, non hanno forza di legge. Sono strumenti tecnici di supporto per la valutazione del rischio. Tuttavia, seguirle crea una forte presunzione di correttezza metodologica in sede ispettiva.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di mostrare la valutazione CEM ai sindacati?
Parzialmente. Il comma 7 prevede che il datore privato possa negare l’accesso per tutela di interessi commerciali e della proprietà intellettuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I lavoratori e i loro RLS hanno comunque diritto all’informazione sui livelli di esposizione ai sensi dell’art. 184 SIC.
La valutazione CEM deve considerare anche l’interazione tra più sorgenti presenti contemporaneamente?
Sì. Il comma 5, lettera n) cita espressamente l’esposizione simultanea a campi di frequenze diverse come fattore da considerare. Più sorgenti diverse possono avere effetti cumulativi che richiedono una valutazione combinata.