- Il Capo IV disciplina i requisiti minimi per la protezione dai campi elettromagnetici (CEM) da 0 Hz a 300 GHz, inclusi gli effetti biofisici diretti e indiretti.
- I valori limite di esposizione (VLE) riguardano esclusivamente gli effetti biofisici diretti a breve termine scientificamente accertati.
- Non rientra nel Capo la protezione dagli effetti a lungo termine e dai rischi da contatto con conduttori in tensione.
- Per il personale militare vige un sistema di protezione equivalente basato su norme tecnico-militari specifiche.
Art. 206 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Campo di applicazione)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’ articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , nel rispetto dei criteri ivi previsti))
Stesso numero, altri codici
- Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
- Articolo 206 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 206 Codice della Strada: Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 206 Codice di Procedura Civile: Assistenza delle parti all’assunzione
- Articolo 206 Codice di Procedura Penale: Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
- Articolo 206 Codice Penale: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Campo di applicazione del Capo IV sui CEM
L’art. 206 del D.Lgs. 81/2008 (nella versione vigente, riscritta per recepire la Direttiva 2013/35/UE) apre il Capo IV dedicato ai campi elettromagnetici (CEM), uno degli agenti fisici tecnologicamente più complessi e scientificamente ancora in evoluzione. Il campo di applicazione copre l’intero spettro non ionizzante: da 0 Hz (campi statici, come quelli generati da magneti permanenti o elettromagneti industriali) a 300 GHz (radiazioni millimetriche nel range delle microonde ad alta frequenza). Questa vastità di copertura è fondamentale in epoca di proliferazione tecnologica: rientrano nel Capo IV le cabine di saldatura (CEM a bassa frequenza), i forni a microonde industriali (2,45 GHz), le apparecchiature di risonanza magnetica medicale (CEM statici e a radiofrequenza), i radar aeroportuali, i sistemi RFID industriali, i trasmettitori radio e televisivi. La norma distingue chiaramente gli effetti biofisici diretti (riscaldamento dei tessuti, stimolazione neuromuscolare) dagli effetti indiretti (interferenza con pacemaker, movimentazione di oggetti ferromagnetici, innesco di detonatori). I VLE coprono solo gli effetti diretti a breve termine scientificamente accertati: questa limitazione riflette onestamente lo stato della scienza, che non ha ancora raggiunto il consenso sugli effetti a lungo termine dei CEM.
La clausola militare
Il comma 4 introduce una clausola applicativa speciale per il personale che lavora presso impianti militari o partecipa ad attività militari: il sistema di protezione equivalente è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare definite agli artt. 245 e 253 del D.P.R. 90/2010. Questa clausola è analoga a quella dell’art. 199 per le vibrazioni: riconosce che alcune attività militari (radar di difesa aerea, sistemi di comunicazione ad alta potenza, sistemi di guerra elettronica) comportano inevitabilmente esposizioni a CEM che non possono essere gestite con le norme standard del D.Lgs. 81/2008, richiedendo regimi dedicati che bilancino tutela della salute ed esigenze operative.
Domande frequenti
I telefoni cellulari usati dai lavoratori rientrano nel Capo IV?
Potenzialmente, se l’esposizione è sistematica e intensa. Tuttavia, per dispositivi conformi alle norme di prodotto UE che stabiliscono livelli di sicurezza più rigorosi, la valutazione specifica non è necessaria (art. 209, comma 4 SIC). Il singolo lavoratore che usa il cellulare normalmente non è un lavoratore esposto a CEM ai sensi del Capo IV.
I forni a microonde industriali rientrano nel Capo IV?
Sì. I forni a microonde industriali (frequenza 2,45 GHz) emettono CEM che possono superare i valori di azione del Capo IV, specialmente in caso di perdite accidentali di microonde. Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori nelle vicinanze.
La risonanza magnetica per uso medico è disciplinata dal Capo IV?
Sì, per i lavoratori esposti (radiologi, tecnici di radiologia). La RM genera CEM statici molto intensi (1,5-3 Tesla e oltre) e CEM a radiofrequenza per la sequenza di impulsi. Il Capo IV prevede disposizioni specifiche per il settore sanitario.
Gli effetti a lungo termine dei CEM (es. tumori da esposizione cronica) sono coperti dal Capo IV?
No. Il comma 2 dell’art. 206 chiarisce che i VLE riguardano solo gli effetti biofisici diretti a breve termine. La protezione dagli effetti a lungo termine, ancora scientificamente dibattuti, non rientra nell’ambito del Capo IV.
Un elettricista che lavora vicino a trasformatori ad alta tensione è esposto a CEM disciplinati dal Capo IV?
Sì. I trasformatori della rete elettrica generano CEM a 50 Hz (campo magnetico a bassa frequenza). La valutazione dell’esposizione è obbligatoria se si superano i valori di azione e può richiedere misurazioni del campo magnetico nelle posizioni di lavoro tipiche.