- Per attività con elevata fluttuazione dell’esposizione personale al rumore, il datore può attribuire ai lavoratori una classificazione «sopra il valore superiore di azione» anche senza misurazioni individuali dettagliate.
- In questo caso restano obbligatori: DPI disponibili, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria.
- La misurazione si limita ai livelli di rumore delle attrezzature, non all’esposizione individuale.
- I nominativi dei lavoratori così classificati vanno indicati nel DVR con riferimento al presente articolo.
Art. 191 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
In vigore dal 15/05/2008
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) l’informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma
2. 2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione
- Articolo 191 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 191 Codice della Strada: Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
- Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico
- Articolo 191 Codice di Procedura Penale: Prove illegittimamente acquisite
- Articolo 191 Codice Penale: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Il caso della variabilità estrema dell’esposizione
L’art. 191 del D.Lgs. 81/2008 introduce una disciplina speciale per una categoria di lavoratori particolarmente difficile da valutare con i metodi standard: quelli con esposizione al rumore che fluttua in modo estremo nel corso della giornata lavorativa, tanto da rendere poco rappresentativo il LEX,8h calcolato su base giornaliera. Si pensi a un tecnico della manutenzione che nella mattinata lavora in un ufficio silenzioso (55 dB(A)) e nel pomeriggio entra per brevi periodi in reparti con 95 dB(A), o a un operatore di cantiere mobile che è esposto a livelli molto variabili in base al tipo di attrezzatura usata e alla posizione nel cantiere. Per questi soggetti, il valore medio giornaliero può risultare moderato, ma le esposizioni di punta, brevi ma intense, creano un rischio reale che il LEX,8h non cattura adeguatamente.
La soluzione normativa: classificazione cautelativa e misure obbligatorie
La norma consente al datore di lavoro di adottare un approccio cautelativo: classificare i lavoratori con esposizione molto variabile come «esposti a livelli al di sopra dei valori superiori di azione» (LEX > 85 dB(A)), anche senza misurazioni individuali dettagliate. Questa classificazione «peggiore» obbliga ad adottare tutte le misure previste per quel livello di esposizione: disponibilità (e uso obbligatorio) dei DPI auditivi, informazione e formazione specifiche, sorveglianza sanitaria. In cambio, la misurazione associata alla valutazione si semplifica: non è necessario calcolare un LEX,8h individuale, ma è sufficiente misurare i livelli di rumore prodotti dalle attrezzature nelle posizioni operative, per identificare le misure preventive e pianificare il programma di riduzione (art. 192, comma 2 SIC). È un compromesso pragmatico: più precauzioni, meno complessità valutativa. Il comma 2 impone la documentazione nel DVR: i nominativi dei lavoratori così classificati vanno elencati con esplicito riferimento all’art. 191, per consentire all’organo di vigilanza di verificare la correttezza del criterio adottato. Alfa S.r.l. che utilizza questo meccanismo per i propri tecnici di manutenzione dovrà indicarli nominativamente nel DVR accanto alla dicitura «classificazione ai sensi dell’art. 191, D.Lgs. 81/2008».
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
INAIL INAIL — Metodi di valutazione esposizione variabile a vibrazioni (2014)
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.inail.itDomande frequenti
L’art. 191 è applicabile a tutti i lavoratori o solo a quelli con esposizione variabile?
Solo a quelli con «elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale». Per i lavoratori con esposizione stabile e prevedibile si usa il metodo standard del LEX,8h con misurazione fonometrica.
Classificare un lavoratore come 'sopra il valore superiore di azioné ai sensi dell’art. 191 obbliga alla sorveglianza sanitaria annuale?
Sì. La classificazione sopra il valore superiore di azione (85 dB(A)) attiva tutti gli obblighi dell’art. 196 SIC, inclusa la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale, salvo diversa indicazione motivata del medico competente.
Un datore di lavoro può usare l’art. 191 per evitare misurazioni fonometriche costose?
Non come strategia di risparmio. L’art. 191 richiede comunque misurazioni (dei livelli delle attrezzature) e comporta l’obbligo di tutte le misure per l’esposizione sopra i VA superiori. Può risultare più oneroso, non meno, rispetto a una valutazione individuale accurata.
Come va documentata la classificazione ex art. 191 nel DVR?
Con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e il riferimento esplicito all’art. 191 D.Lgs. 81/2008 nel DVR. L’organo di vigilanza verificherà che la variabilità estrema dell’esposizione sia effettivamente documentata e giustifichi l’applicazione di questa procedura.