Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 186 - Art. 186 SIC - Cartella sanitaria e di rischio→T.U. Sicurezza art. 188 - Art. 188 SIC - Definizioni→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 185 SIC – Sorveglianza sanitaria→Art. 189 SIC – Valori limite di esposizione e valori di azione→Art. 184 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori→Art. 190 SIC – Valutazione del rischio→Art. 183 SIC – Lavoratori particolarmente sensibili→Art. 191 SIC – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile→Art. 182 SIC – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 187 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) delimita il campo di applicazione della disciplina di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore. La norma stabilisce che il capo in cui e collocata determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, e in particolare per l'udito. Si tratta della disposizione di apertura che fissa l'oggetto e l'ambito della tutela, costituendo il presupposto logico-giuridico di tutti gli obblighi successivi in materia di rumore.
La collocazione nel Titolo VIII sugli agenti fisici
La protezione dal rumore e inserita nel Titolo VIII del Testo unico, dedicato agli agenti fisici, che comprende anche vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali. Il rumore e qualificato come agente fisico potenzialmente nocivo, capace di determinare effetti negativi sulla salute - in primo luogo sull'apparato uditivo, ma anche extrauditivi. L'art. 187, in quanto norma di apertura del capo specifico, individua il perimetro entro cui si applicano le misure di prevenzione e protezione previste dalle disposizioni seguenti.
I requisiti minimi e la logica della prevenzione
La norma parla di "requisiti minimi": si tratta di uno standard inderogabile in peius, che puo essere innalzato ma non abbassato. Questa impostazione riflette la logica generale del Testo unico, che pone la tutela della salute come bene primario e indisponibile e costruisce un sistema di prevenzione fondato sulla valutazione del rischio, sulla gerarchia delle misure e sul coinvolgimento di tutti gli attori della sicurezza. Il campo di applicazione, una volta definito, attiva gli obblighi di valutazione, riduzione e controllo dell'esposizione.
La centralita della tutela dell'udito
L'espresso riferimento all'udito non e casuale: l'ipoacusia da rumore e una delle malattie professionali storicamente piu diffuse e, una volta instaurata, e tipicamente irreversibile. La prevenzione assume quindi un rilievo decisivo, perche il danno uditivo non e curabile ma solo evitabile. Il campo di applicazione delineato dall'art. 187 e funzionale a far scattare, per le situazioni di esposizione rilevante, gli strumenti di tutela: misurazione dei livelli, informazione e formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria.
Il presupposto della valutazione del rischio
Definito l'ambito, il sistema impone al datore di lavoro di valutare il rischio rumore, misurando o stimando i livelli di esposizione dei lavoratori e confrontandoli con i valori di legge. La definizione del campo di applicazione e logicamente preliminare: stabilisce a quali situazioni si applicano gli obblighi di valutazione e di adozione delle misure. La valutazione, in particolare, e l'adempimento da cui dipende la concreta attivazione delle tutele, perche solo all'esito di essa si individuano i lavoratori esposti e le misure necessarie.
I soggetti coinvolti
La disciplina coinvolge una pluralita di soggetti: il datore di lavoro, titolare degli obblighi di valutazione e prevenzione; il medico competente, per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il supporto tecnico; i lavoratori stessi, destinatari della tutela e tenuti a collaborare. Il campo di applicazione definito dall'art. 187 individua i confini entro cui questi soggetti devono attivarsi, ancorando i rispettivi obblighi alla presenza di un'esposizione al rumore durante il lavoro.
Rilievo pratico per le imprese
Per l'impresa, la corretta individuazione del campo di applicazione e il primo passo della gestione del rischio rumore. Verificare se e in quale misura i lavoratori siano esposti consente di impostare la valutazione, di pianificare le misure tecniche, organizzative e procedurali di riduzione e di predisporre la sorveglianza sanitaria ove dovuta. Una sottovalutazione dell'ambito di applicazione espone l'impresa a responsabilita e, soprattutto, lascia scoperti i lavoratori rispetto a un rischio i cui effetti sull'udito sono spesso irreversibili.
Misure tecniche, organizzative e DPI
Il sistema di tutela attivato dalla definizione del campo di applicazione segue una precisa gerarchia: priorita alla riduzione del rischio alla fonte, mediante interventi tecnici e organizzativi, e ricorso ai dispositivi di protezione individuale come misura ulteriore quando il rischio non sia altrimenti eliminabile. Questa scala di priorita riflette la logica preventiva del Testo unico, che privilegia la rimozione del pericolo rispetto alla mera protezione del singolo. La corretta perimetrazione delle situazioni rilevanti, di cui l'art. 187 e la premessa, e percio funzionale a innescare un intervento strutturato e non episodico sul rischio rumore.
Responsabilita e cultura della sicurezza
La definizione del campo di applicazione ha riflessi anche sul piano della responsabilita. Una sottovalutazione dell'ambito di esposizione puo tradursi in omessa valutazione del rischio e in mancata adozione delle misure dovute, con conseguenze sul piano della tutela dei lavoratori. Oltre al dato sanzionatorio, rileva la dimensione culturale: la prevenzione del danno uditivo, irreversibile per sua natura, richiede consapevolezza diffusa e coinvolgimento di tutti gli attori della sicurezza. L'art. 187, individuando con chiarezza l'oggetto della tutela, contribuisce a radicare questa consapevolezza, ponendo le basi per una gestione del rischio rumore effettiva e non meramente formale.
Coordinamento con la disciplina generale del Testo unico
La protezione dal rumore non opera isolatamente, ma si inserisce nel sistema generale di prevenzione del D.Lgs. 81/2008, fondato sull'obbligo di valutazione di tutti i rischi, sulla redazione del relativo documento e sull'adozione delle misure conseguenti. La disciplina specifica del rumore costituisce una specificazione di questo impianto generale per un agente fisico determinato. L'art. 187, definendo il campo di applicazione, collega la tutela settoriale al sistema complessivo, assicurando che il rischio rumore sia gestito secondo gli stessi principi - prevenzione, partecipazione, gerarchia delle misure - che governano l'intera materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 187 del D.Lgs. 81/2008?
Il campo di applicazione della tutela contro i rischi da rumore sul lavoro, fissando i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare dell'udito.
Perche si parla di 'requisiti minimi'?
Perche costituiscono uno standard inderogabile in peggio: possono essere innalzati a favore dei lavoratori, ma non abbassati, in coerenza con la logica preventiva del Testo unico.
Perche e tutelato in particolare l'udito?
Perche l'ipoacusia da rumore e una malattia professionale tipicamente irreversibile: il danno uditivo non e curabile ma solo prevenibile, da cui la centralita della prevenzione.
Quali obblighi derivano dalla definizione del campo di applicazione?
Una volta individuato l'ambito, scattano gli obblighi del datore di lavoro di valutare il rischio rumore, ridurre l'esposizione, informare e formare, fornire DPI e assicurare la sorveglianza sanitaria.
In quale parte del Testo unico si colloca la norma?
Nel Titolo VIII, dedicato agli agenti fisici, che comprende anche vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali.