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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro informa i lavoratori VDT sulle misure adottate, sulle modalità di lavoro e sulla protezione di occhi e vista.
  • Deve essere garantita una formazione adeguata sugli stessi argomenti, integrata nel piano formativo generale ex art. 18 SIC.
  • L’obbligo formativo riguarda specificatamente l’analisi del posto di lavoro effettuata ai sensi dell’art. 174.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 177 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione

In vigore dal 15/05/2008

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Informazione e formazione nel contesto VDT

L’art. 177 del D.Lgs. 81/2008 replica, per il rischio specifico da VDT, il quadro generale degli obblighi informativi e formativi del datore di lavoro ex art. 18, comma 1, lettera l), integrando così le disposizioni generali con contenuti tecnici specifici per questa categoria di rischio. L’articolo distingue tra informazione, che ha contenuto dichiarativo e riguarda le misure adottate, le modalità di lavoro, la protezione degli occhi, e formazione, che ha contenuto educativo e operativo. La logica è identica a quella degli artt. 36 e 37 del decreto: il lavoratore deve non solo sapere, ma anche capire e saper fare.

Contenuti dell’informazione ai lavoratori VDT

Il comma 1, lettera a) articola i contenuti informativi in tre punti specifici: le misure applicabili al posto di lavoro individuate a seguito dell’analisi ex art. 174 (in pratica, i risultati della valutazione del rischio e le soluzioni adottate per mitigliorarla), le modalità di svolgimento dell’attività (come deve lavorare correttamente il lavoratore al VDT: distanza dagli occhi allo schermo, posizione della sedia, uso delle pause), e la protezione degli occhi e della vista (come riconoscere i sintomi di affaticamento visivo, quando richiedere la visita medica, come regolare la luminosità del monitor). Questi contenuti sono tipicamente veicolati attraverso il documento di valutazione del rischio VDT, manuali d'uso della postazione, opuscoli informativi distribuiti all’assunzione, comunicazioni interne periodiche. Alfa S.r.l. potrà soddisfare l’obbligo informativo inserendo le informazioni VDT nel proprio manuale del dipendente e aggiornandolo ad ogni revisione della valutazione del rischio.

Formazione: contenuti e documentazione

La lettera b) impone di assicurare ai lavoratori «una formazione adeguata» sugli stessi argomenti. La formazione deve andare oltre la mera consegna di un documento: richiede un momento formativo attivo, in cui il lavoratore viene reso consapevole dei rischi del VDT, impara a configurare correttamente la propria postazione, apprende le tecniche di gestione delle pause e i segnali di allerta per la salute oculare e muscoloscheletrica. La formazione va documentata (registro presenze, test di verifica) e va ripetuta in caso di assunzione, cambio di mansione o modifica sostanziale della postazione. Tizio, neo-assunto nell’ufficio contabilità di Alfa S.r.l., deve ricevere la formazione VDT entro i primi giorni di lavoro, prima che inizi a usare il PC per più di 4 ore al giorno. La formazione «on the job» non è sufficiente: deve essere strutturata e documentabile.

Sanzioni per violazione dell’art. 177

La violazione dell’art. 177 è sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera b) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro. Sebbene la soglia sanzionatoria sia inferiore a quella per la mancanza delle misure ergonomiche (art. 178, lettera a), la violazione dell’obbligo formativo è comunque contravvenzione penale. In caso di infortunio o malattia professionale correlata al VDT, la mancanza di formazione documentata aggrava significativamente la posizione del datore di lavoro in termini di colpa specifica.

Domande frequenti

La formazione VDT può essere erogata online?

Sì, non vi è un divieto esplicito. La formazione e-learning è ammessa se ha contenuti adeguati e prevede la verifica dell’apprendimento. Deve comunque essere documentata con firma digitale o registro telematico delle presenze.

È necessario formare anche i dirigenti che usano il PC per più di 20 ore settimanali?

Sì. Il Titolo VII si applica a tutti i lavoratori VDT ai sensi dell’art. 173, inclusi i dirigenti. La qualifica gerarchica non esonera dall’obbligo formativo.

Con quale frequenza va ripetuta la formazione VDT?

Non esiste una scadenza periodica obbligatoria per legge. Va rinnovata al cambio di mansione, all’assunzione di nuovi lavoratori, all’introduzione di nuove postazioni o alla modifica della valutazione del rischio VDT.

Il datore deve informare i lavoratori sui risultati della valutazione del rischio VDT?

Sì. Il comma 1, lettera a) n. 1 include espressamente le misure applicabili alla postazione a seguito dell’analisi ex art. 174. Il lavoratore ha diritto di conoscere gli esiti della valutazione che lo riguarda.

Cosa succede se il datore di lavoro non forma i lavoratori VDT?

È sanzionabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera b), con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro. La mancanza di formazione è anche un elemento di colpa specifica rilevante in caso di malattia professionale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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