← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sul peso dei carichi e sulle altre caratteristiche rilevanti per la sicurezza della movimentazione.
  • È obbligatorio garantire una formazione adeguata sui rischi lavorativi connessi alla MMC e sulle modalità di corretta esecuzione.
  • L’addestramento specifico sulle manovre e procedure corrette di movimentazione è un obbligo distinto e aggiuntivo rispetto all’informazione e alla formazione.
  • Tutti gli obblighi si applicano tenendo conto dell’allegato XXXIII.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 169 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione, formazione e addestramento

In vigore dal 15/05/2008

1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

La triade informazione-formazione-addestramento nella MMC

L’art. 169 del D.Lgs. 81/2008 replica, per la MMC, la struttura tripartita degli obblighi formativi tipica del decreto: informazione (comma 1, lettera a), formazione (comma 1, lettera b) e addestramento (comma 2). Questa distinzione, apparentemente sottile, ha rilevanza pratica sostanziale. L’informazione è il trasferimento di dati fattuali: peso del carico, baricentro, imballaggio, materiale di superficie. La formazione è l’apprendimento teorico-pratico: conoscere i rischi del sovraccarico biomeccanico, capire perché una postura è scorretta, sapere cos'è l’indice NIOSH. L’addestramento è la pratica guidata: eseguire correttamente la tecnica di sollevamento sotto la supervisione di un istruttore qualificato, ripetere la manovra finché non diventa automatica e sicura. Chi confonde i tre livelli, fornendo solo un depliant informativo, non adempie correttamente all’art. 169.

Contenuto dell’informazione: il peso e le caratteristiche del carico

Il comma 1, lettera a) specifica che l’informazione deve riguardare «il peso ed le altre caratteristiche del carico movimentato». In pratica, il datore di lavoro deve garantire che ogni carico sia adeguatamente etichettato con il peso effettivo (o, ove non determinabile, con un’indicazione approssimativa), e che i lavoratori abbiano accesso alle schede di sicurezza e alle informazioni su imballaggio, fragilità, centro di gravità. L’allegato XXXIII chiarisce che il baricentro spostato rispetto al punto geometrico del carico è un fattore di rischio biomeccanico aggiuntivo: un lavoratore che non sa che una cassa è più pesante da un lato non può compensare istintivamente la postura. Alfa S.r.l. dovrà quindi non solo formare i magazzinieri, ma assicurarsi che i colli ricevuti dai fornitori riportino le informazioni necessarie e, in caso contrario, procedere alla pesatura e all’etichettatura interna.

Formazione ai rischi e alle modalità corrette di esecuzione

La formazione di cui alla lettera b) deve coprire sia la componente di rischio (quali patologie biomeccaniche possono insorgere, con quale meccanismo di lesione, quali sono i segnali precoci di danno da sovraccarico) sia le modalità operative corrette. Queste ultime comprendono le tecniche di sollevamento ergonomico (avvicinarsi al carico, flettere le ginocchia mantenendo la schiena eretta, sollevare con le gambe), le regole sulla richiesta di aiuto per carichi pesanti o ingombranti, l’uso degli ausili meccanici disponibili. La formazione va documentata, registro presenze, test di verifica dell’apprendimento, e rinnovata quando cambiano i cicli produttivi, si introducono nuovi tipi di carichi o si assume personale nuovo. Tizio, neo-assunto nel magazzino di Alfa S.r.l., deve ricevere la formazione MMC prima o contestualmente all’inizio delle attività di movimentazione, non dopo settimane di lavoro sul campo.

L’addestramento: la componente pratica obbligatoria

Il comma 2 istituisce un obbligo autonomo di addestramento alle «corrette manovre e procedure». A differenza della formazione teorica, l’addestramento richiede una componente pratica: il lavoratore deve svolgere le operazioni di sollevamento, spinta e trazione sotto la guida di un istruttore, ricevendo feedback in tempo reale sulla propria postura e sulla propria tecnica. Questo obbligo, spesso trascurato nella prassi aziendale, è di particolare rilevanza per i lavoratori più giovani (che tendono a sottovalutare il rischio da sovraccarico) e per chi proviene da mansioni diverse. In sede di ispezione, l’organo di vigilanza potrà richiedere la documentazione dell’addestramento pratico come elemento distinto dai registri della formazione teorica: la mancata distinzione espone il datore di lavoro alla sanzione dell’art. 170, comma 1, lettera b).

Sanzioni per violazione dell’art. 169

La violazione dell’art. 169, comma 1 (mancanza di informazione e formazione) è punita dall’art. 170, comma 1, lettera b) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro. La norma sanzionatoria è riferita specificamente al comma 1 dell’art. 169, senza citare espressamente il comma 2 (addestramento): tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che anche la mancanza di addestramento rientri nell’ambito sanzionatorio, trattandosi di un obbligo funzionalmente collegato alla formazione e ricavabile dal medesimo regime normativo.

Domande frequenti

È sufficiente distribuire un depliant sul corretto sollevamento dei carichi per adempiere all’art. 169?

No. L’art. 169 impone tre obblighi distinti: informazione (peso e caratteristiche del carico), formazione teorica sui rischi e sulle modalità corrette, e addestramento pratico alle manovre. Un solo depliant non copre né la formazione né l’addestramento.

Il datore di lavoro deve indicare il peso esatto su ogni pacco movimentato?

Deve garantire che i lavoratori siano informati del peso e delle caratteristiche del carico, anche con etichettatura o schede interne. Se i colli non sono etichettati dai fornitori, Alfa S.r.l. deve procedere autonomamente alla pesatura e all’identificazione.

Con quale frequenza va ripetuta la formazione MMC?

Non è fissata una cadenza legale specifica. Va ripetuta al cambio di mansione, all’assunzione di nuovi lavoratori, all’introduzione di nuovi carichi o cicli produttivi, e in caso di infortuni o quasi-infortuni da sovraccarico biomeccanico.

L’addestramento pratico alla MMC dev'essere documentato separatamente dalla formazione teorica?

Sì, è consigliabile. L’art. 169 distingue i due momenti come obblighi autonomi. Tenere registri separati, con firma del lavoratore, contenuti pratici svolti, nome del formatore, facilita la dimostrazione dell’adempimento in sede ispettiva.

Cosa rischia il datore di lavoro che non forma i lavoratori sulla MMC?

L’art. 170, comma 1, lettera b) prevede arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’art. 169, comma 1. Oltre alla sanzione penale, in caso di infortunio si apre la responsabilità civile e penale per lesioni colpose.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.