- Il datore di lavoro risponde con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata redazione del POS o per violazioni gravi (art. 96, comma 1, lettera g); la pena aumenta in cantieri con rischi particolari (allegato XI).
- Il datore di lavoro e il dirigente rispondono con arresto da 2 a 6 mesi per le violazioni elencate alle lettere a) e b), tra cui mancanza di ponteggi (art. 122), protezione cadute (art. 126), scalzamento (art. 118), gas (art. 121) e demolizioni.
- Sanzioni più lievi (fino a 2 mesi o ammenda 500-2.000 euro) per violazioni formali; sanzione amministrativa per omissioni documentali minori.
Art. 159 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e
3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
- Articolo 159 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 159 Codice della Strada: Rimozione e blocco dei veicoli
- Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità
- Articolo 159 Codice di Procedura Penale: Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità
- Articolo 159 Codice Penale: Sospensione del corso della prescrizione
Il regime sanzionatorio dei datori di lavoro nei cantieri
L’articolo 159 del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dal D.Lgs. 106/2009, costituisce il principale dispositivo sanzionatorio del Titolo IV per le imprese esecutrici. La norma è articolata in quattro livelli di gravità crescente, che riflettono la pericolosità delle violazioni per l’incolumità dei lavoratori: dalle sanzioni amministrative per le omissioni documentali fino all’arresto da 4 a 8 mesi per le violazioni in cantieri con rischi particolari.
Il livello più grave: il POS mancante o incompleto
Il comma 1 prevede la sanzione più pesante per la mancata predisposizione del POS (piano operativo di sicurezza) o per l’assenza di uno o più elementi obbligatori. Il POS è il documento in cui ogni impresa esecutrice declina, per il proprio cantiere specifico, le misure di sicurezza operative previste dal PSC e dal DVR. La sua mancanza equivale all’assenza di pianificazione della sicurezza. Per cantieri con rischi particolari dell’allegato XI (lavori con amianto, lavori con esplosivi, lavori in ambienti iperbarica, lavori in atmosfere esplosive) la pena aumenta ad arresto da 4 a 8 mesi.
Le violazioni sanzionate dal comma 2
Il comma 2, lettera a) sanziona con arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro le violazioni che riguardano i rischi più gravi: mancanza di ponteggi e protezioni collettive (artt. 97, 111, 114, 117, 118, 121, 122, 126, 128, 145, 148); lettera b) sanziona con arresto da 2 a 4 mesi le violazioni di entità intermedia (artt. 108, 112, 119, 123, 125, 127, 129, 136, 140, 147, 151, 152, 154); lettera c) sanziona con arresto fino a 2 mesi le violazioni formali degli obblighi organizzativi (artt. 96 e 97 non altrimenti sanzionati); lettera d) prevede sanzione amministrativa per omissioni documentali di scarso impatto diretto sui rischi.
Il principio di assorbimento per le categorie omogenee
Il comma 3 introduce un importante principio di assorbimento: la violazione di più precetti appartenenti alla categoria omogenea dei «requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro» di cui all’allegato XIII (prescrizioni per i cantieri) è considerata una sola violazione e punita con la pena del comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza deve comunque specificare nella contestazione tutti i singoli precetti violati: il principio di assorbimento non esime dall’obbligo di rilevare e documentare ogni violazione.
Caso pratico
Nel cantiere di Alfa S.r.l. per la costruzione di un magazzino industriale, l’organo di vigilanza rileva tre violazioni: mancanza di parapetto sul ponteggio del secondo piano (art. 126), mancanza di sottoponte (art. 128) e deposito eccessivo di materiali sul ponteggio (art. 124). Le prime due sono sanzionate separatamente ai sensi del comma 2, lettere a) e a) rispettivamente; la terza è sanzionata dalla lettera b). Il datore di lavoro risponde per tre violazioni distinte.
Domande frequenti
Il POS è obbligatorio per tutte le imprese o solo per quelle con più di un lavoratore?
Il POS è obbligatorio per tutte le imprese esecutrici in cantieri con più imprese o con presenza di rischi particolari, indipendentemente dalle dimensioni. Anche l’impresa individuale con un solo lavoratore deve predisporre il POS se è un’impresa esecutrice in un cantiere con PSC.
Cosa sono i 'rischi particolari' dell’allegato XI che aggravano la pena?
L’allegato XI elenca: lavori con amianto, lavori che espongono ad agenti chimici o biologici, lavori con esplosivi, lavori con rischio di investimento, lavori in ambienti iperbarica, lavori in atmosfere esplosive, lavori con rischio di annegamento, lavori di sbancamento in profondità oltre 1,5 m e altri.
La sanzione amministrativa della lettera d) si cumula con quella penale?
No: il sistema del D.Lgs. 81/2008 prevede l’alternatività tra arresto e ammenda per le sanzioni penali, e la sanzione amministrativa per le violazioni meno gravi. Non è previsto il cumulo tra sanzione penale e amministrativa per la stessa violazione.
L’oblazione estingue le violazioni penali dell’art. 159?
Sì: ai sensi degli artt. 301 e 302 del D.Lgs. 81/2008, è possibile estinguere alcune contravvenzioni mediante oblazione (pagamento della somma pari a 1/4 dell’ammenda massima) dopo la regolarizzazione della violazione riscontrata.
Il principio di assorbimento del comma 3 si applica anche alle violazioni di ponteggi?
No: il comma 3 si applica specificamente alla categoria omogenea dei 'requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro' dell’allegato XIII. Le violazioni sui ponteggi (artt. 122-155) non rientrano in questa categoria omogenea e vengono sanzionate separatamente.