In sintesi
- Tutti gli elementi dei ponteggi devono portare il marchio del fabbricante impressa in modo visibile e indelebile, a rilievo o ad incisione.
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Art. 135 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Marchio del fabbricante
In vigore dal 15/05/2008
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Stesso numero, altri codici
- Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza
- Articolo 135 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni
- Articolo 135 Codice della Strada: Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
- Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto
- Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il marchio del fabbricante: tracciabilità e responsabilità
L’articolo 135 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce un requisito di tracciabilità fondamentale per gli elementi dei ponteggi prefabbricati: ogni elemento deve portare il marchio del fabbricante impresso in modo visibile e indelebile, a rilievo o ad incisione (non verniciato o stampigliato, per evitare che il marchio possa deteriorarsi o essere rimosso). Il marchio di fabbricazione serve a due scopi principali: (a) consentire la verifica che gli elementi appartengano a un sistema autorizzato e che il fabbricante abbia ottenuto l’autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 131; (b) consentire la tracciabilità in caso di incidente, per identificare il lotto di produzione e verificare se vi siano difetti di fabbricazione.
Importanza per la gestione del cantiere
Il marchio del fabbricante è rilevante non solo per le verifiche ispettive ma anche per la gestione ordinaria del cantiere. Nei cantieri dove vengono usati elementi di sistemi diversi, pratica diffusa ma potenzialmente pericolosa, il marchio consente di identificare immediatamente a quale sistema appartiene ogni elemento. I sistemi di ponteggio non sono intercambiabili: un tubo o un giunto di un sistema può non essere compatibile con quelli di un altro sistema, anche se all’apparenza simili. La miscelazione di elementi di sistemi diversi è una delle cause più frequenti di cedimenti strutturali.
Verifica prima del reimpiego
Il marchio deve restare visibile anche dopo l’uso: un elemento il cui marchio sia diventato illeggibile per corrosione, verniciatura o deformazione deve essere verificato attentamente prima del reimpiego (in combinazione con l’obbligo dell’art. 112, comma 2 SIC) e, in caso di dubbio, eliminato dal ciclo produttivo. La visibilità del marchio è parte dei criteri di verifica dell’allegato XIX del D.Lgs. 81/2008.
Caso pratico
Durante un’ispezione in un cantiere di Alfa S.r.l., l’organo di vigilanza rileva che circa un terzo degli elementi del ponteggio metallico non presenta alcun marchio leggibile: si tratta di elementi di seconda mano acquistati da terzi, la cui provenienza è ignota. Non è possibile verificare se appartengano a un sistema autorizzato. Il datore di lavoro è invitato a eliminare gli elementi non tracciabili e sostituirli con elementi certificati. La mancanza del marchio è una violazione dell’art. 135, sanzionata indirettamente come difetto di conformità del ponteggio.
Domande frequenti
Il marchio del fabbricante deve essere su tutti gli elementi del ponteggio?
Sì: l’art. 135 usa il termine 'elementi dei ponteggi' senza distinzioni. Tubi, giunti, impalcati, basette, correnti, tavole di legno del sistema prefabbricato devono tutti portare il marchio del fabbricante.
La verniciatura può essere usata per il marchio del fabbricante?
No: il marchio deve essere impresso a rilievo o ad incisione, per essere permanente e non alterabile. La verniciatura si deteriora o può essere rimossa e non soddisfa il requisito di 'indelebilità'.
Cosa fare con elementi di seconda mano privi di marchio?
Devono essere eliminati dal ciclo produttivo: non possono essere usati in un ponteggio autorizzato perché non è possibile verificarne l’appartenenza a un sistema autorizzato né le caratteristiche tecniche.
Si possono mescolare elementi di sistemi diversi?
Solo se il fabbricante di entrambi i sistemi ne attesta la compatibilità e se l’autorizzazione ministeriale lo prevede. In assenza di tale documentazione, la miscelazione è vietata perché la compatibilità strutturale non è garantita.
La mancanza del marchio è sanzionata direttamente?
La violazione dell’art. 135 concorre a configurare un ponteggio non conforme alla normativa, con le relative responsabilità a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 81/2008.