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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I ponti a sbalzo sono ammessi solo quando esigenze particolari non consentono l’uso di ponti normali.
  • La loro costruzione deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo che ne garantiscano solidità e stabilità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti a sbalzo

In vigore dal 15/05/2008

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

I ponti a sbalzo: quando e come

L’articolo 127 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti a sbalzo, ossia quelle strutture provvisionali orizzontali che aggettano dalla facciata dell’edificio senza appoggiarsi a montanti verticali che raggiungono il suolo. Questa configurazione è tipica nelle situazioni in cui non è possibile montare un ponteggio normale a terra (presenza di passaggi carrabili, accessi protetti, aree non pavimentate instabili, ecc.).

Il requisito del calcolo tecnico

La norma subordina l’uso dei ponti a sbalzo a due condizioni cumulative: (a) l’esistenza di «particolari esigenze» che impediscono il ricorso al ponteggio normale, la scelta non può essere motivata solo da ragioni economiche o di comodità; (b) la costruzione deve rispondere a «idonei procedimenti di calcolo» che garantiscano solidità e stabilità. Il calcolo deve essere effettuato da persona competente (ingegnere o architetto), deve considerare i carichi previsti (peso dei lavoratori, materiali, vento) e deve risultare in una struttura con adeguato coefficiente di sicurezza. Il calcolo e i disegni esecutivi devono essere disponibili in cantiere per eventuali verifiche degli organi di vigilanza.

Coordinamento con l’art. 133 SIC

L’art. 127 va letto in combinazione con l’art. 133 SIC (progetto dei ponteggi), che impone la progettazione firmata da ingegnere o architetto per i ponteggi di altezza superiore a 20 m e per le opere provvisionali di notevole importanza e complessità. Un ponte a sbalzo, anche se non raggiunge tali altezze, rientra tipicamente nelle «altre opere provvisionali di notevole importanza» per la sua configurazione strutturale atipica, e richiede comunque progettazione tecnica qualificata.

Caso pratico

Alfa S.r.l. deve eseguire lavori di intonacatura al secondo piano di un edificio in una corte interna dove non è possibile posizionare i montanti del ponteggio. Il direttore di cantiere Tizio decide di costruire un ponte a sbalzo con travi di legno incastrate nelle finestre, senza alcun calcolo tecnico. Il ponte regge durante i lavori, ma l’ispezione dell’organo di vigilanza rileva l’assenza di qualsiasi documentazione tecnica di calcolo: il datore di lavoro è sanzionato per la violazione dell’art. 127 ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Domande frequenti

Motivi economici giustificano la scelta di un ponte a sbalzo invece del ponteggio normale?

No: l’art. 127 richiede 'particolari esigenzè di carattere tecnico o logistico che impediscano oggettivamente il ricorso al ponteggio normale. La riduzione dei costi non è un’esigenza legittima ai fini della deroga.

Chi può redigere il calcolo per un ponte a sbalzo?

Un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione. Il calcolo deve essere firmato e disponibile in cantiere.

Il ponte a sbalzo richiede il Pi.M.U.S.?

Sì, se si tratta di lavori in quota (oltre 2 m) e il ponte a sbalzo è parte del sistema di ponteggio del cantiere, il Pi.M.U.S. deve includere le istruzioni per il montaggio, uso e smontaggio anche di questa struttura.

Quale documentazione deve essere in cantiere per un ponte a sbalzo?

Il calcolo tecnico firmato da ingegnere o architetto, i disegni esecutivi e, se applicabile, il Pi.M.U.S. Questi documenti devono essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza.

Un ponte a sbalzo deve avere i parapetti come un ponteggio normale?

Sì: in quanto impalcato posto a più di 2 m di altezza, deve essere dotato di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto, secondo l’art. 126 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.