- Il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE) devono possedere un titolo di studio adeguato (laurea magistrale in ingegneria/architettura, laurea triennale con esperienza biennale, diploma di geometra/perito con esperienza triennale) e l’attestato di un corso specifico in materia di sicurezza.
- Il corso deve rispettare i contenuti minimi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e prevedere la verifica dell’apprendimento finale.
- È previsto l’aggiornamento periodico obbligatorio (allegato XIV) e alcune esenzioni dall’obbligo di corso per chi ha esperienza qualificata pregressa.
- L’allegato XIV può essere aggiornato con accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni.
Art. 98 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
In vigore dal 15/05/2008
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 , ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 , ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004 , nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 , ((ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 ,)) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma
2. 4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
- Articolo 98 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 98 Codice del Consumo: Reclamo
- Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese
- Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti
- Articolo 98 Codice Penale: Minore degli anni diciotto
Il profilo professionale del coordinatore per la sicurezza
L’art. 98 D.Lgs. 81/2008 definisce i requisiti professionali che devono possedere il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE). Si tratta di una delle disposizioni più articolate del decreto, che combina requisiti accademici, esperienza pratica e formazione specifica, differenziando a seconda del titolo di studio posseduto. La norma riflette la complessità tecnica del ruolo di coordinatore: deve padroneggiare le norme tecniche di sicurezza, il diritto della sicurezza sul lavoro, la gestione del rischio in cantiere e le dinamiche organizzative di un’attività produttiva temporanea con più imprese. Non è un ruolo accessibile a chi non ha una formazione tecnica di base adeguata.Tre percorsi di accesso in base al titolo di studio
La norma prevede tre percorsi distinti (lettere a, b, c del comma 1). Il percorso «alta qualifica» (lettera a) è riservato ai laureati magistrali nelle classi tecnico-scientifiche pertinenti (ingegneria civile, architettura, ingegneria edile, ecc.): richiedono solo un anno di esperienza nel settore delle costruzioni, attestata dai datori di lavoro o committenti. Sono esentati dall’obbligo di corso coloro che possiedono la laurea magistrale LM-26 (Ingegneria della sicurezza). Il percorso «laurea triennale» (lettera b) è per i laureati nelle classi L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-8, L-9, L-17, L-23, nonché per i laureati in Tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro (L/SNT/4): richiedono due anni di esperienza nel settore delle costruzioni. Il percorso «diploma» (lettera c) è riservato ai diplomati come geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici: richiedono tre anni di esperienza nel settore delle costruzioni.Il corso specifico in materia di sicurezza
Oltre al titolo di studio e all’esperienza, tutti i coordinatori devono possedere un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale a un corso specifico in materia di sicurezza organizzato da regioni, ISPESL (ora INAIL), ordini professionali, università, associazioni datoriali/sindacali, organismi paritetici dell’edilizia. I contenuti minimi del corso sono definiti dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (modulo giuridico, modulo tecnico, modulo gestionale) per una durata totale di 120 ore (coordinatore per l’esecuzione) o 120 ore (coordinatore per la progettazione). Il modulo giuridico (28 ore) può essere erogato in e-learning.Aggiornamento periodico
L’allegato XIV prevede anche l’aggiornamento quinquennale obbligatorio. I coordinatori che non aggiornano la propria formazione alla scadenza non possono più essere nominati come CSP o CSE, e i nominati in corso di incarico devono completare l’aggiornamento per continuare l’attività.Esenzioni
Il comma 4 prevede esenzioni dall’obbligo di corso per: ex pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con almeno cinque anni di attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni; laureati con un esame universitario specifico i cui contenuti includono quelli minimi dell’allegato XIV; titolari di attestato di perfezionamento universitario conforme all’allegato XIV. Questi soggetti possono esercitare la funzione di coordinatore senza frequentare il corso specifico, a condizione di possedere il titolo di studio adeguato e l’esperienza richiesta.Domande frequenti
Un ingegnere civile neolaureato può essere nominato CSE senza esperienza e senza corso?
No. Oltre alla laurea magistrale, sono necessari almeno un anno di esperienza nel settore delle costruzioni (attestata da datori di lavoro o committenti) e l’attestato del corso specifico di cui all’allegato XIV (a meno che non abbia superato un esame universitario equivalente). Solo i titolari di laurea LM-26 (Ingegneria della sicurezza) sono esonerati dal corso.
Un geometra con vent'anni di esperienza in cantiere ma senza il corso può fare il CSE?
No. Il comma 1, lettera c) richiede il diploma e tre anni di esperienza nel settore, ma anche l’attestato del corso specifico è obbligatorio ai sensi del comma 2. L’esperienza ventennale non esonera dal corso, a meno che non rientri nell’esenzione del comma 4 (ex funzionario pubblico con cinque anni di attività tecnica specifica in materia di sicurezza nelle costruzioni).
Ogni quanti anni va rinnovata la qualifica di coordinatore per la sicurezza?
L’allegato XIV prevede aggiornamenti periodici. L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 stabiliva un aggiornamento ogni cinque anni (40 ore). Gli accordi successivi e i decreti regionali possono aver modificato la periodicità. Il coordinatore deve verificare le disposizioni vigenti nella regione in cui opera.
Il corso per coordinatore può essere svolto interamente online?
No. Il comma 3 precisa che solo il modulo giuridico (28 ore) può essere svolto in modalità e-learning. Gli altri moduli (tecnico e gestionale) devono essere svolti in presenza per garantire un apprendimento pratico adeguato. I corsi interamente online non sono conformi ai requisiti dell’allegato XIV.
Un architetto può svolgere anche la funzione di direttore dei lavori e di CSE nello stesso cantiere?
Non ci sono incompatibilità esplicite tra il ruolo di direttore dei lavori (figura civilistica) e quello di CSE (figura del D.Lgs. 81/2008), purché il soggetto abbia i requisiti dell’art. 98. Tuttavia, la coincidenza dei ruoli richiede attenzione particolare all’indipendenza di giudizio: il CSE non può accettare pressioni sulle decisioni di sicurezza derivanti dal suo ruolo di direttore dei lavori.