← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche in presenza di un’unica impresa o familiare, devono adottare le misure prescritte dall’allegato XIII (requisiti dei luoghi di lavoro in cantiere: servizi igienici, locali di riposo, illuminazione, ecc.).
  • Devono predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere in modo visibile e individuabile, curare la protezione dagli agenti atmosferici, gestire in sicurezza i detriti e le macerie.
  • Ogni impresa esecutrice deve redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) relativo al singolo cantiere.
  • L’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono adempimento delle disposizioni sull’appalto e sulla cooperazione sicurezza di cui agli artt. 17, 26 e 29 SIC.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

In vigore dal 15/05/2008

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). ((

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo

26. 2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma

3. ))

Gli obblighi delle imprese in cantiere: un regime universale
L’art. 96 D.Lgs. 81/2008 estende gli obblighi di sicurezza a tutti i datori di lavoro presenti in cantiere, incluse le imprese familiari e quelle con meno di dieci addetti. Questa scelta normativa è significativa: nel settore edile operano molte microimprese (imprese a conduzione familiare, artigiani con un paio di dipendenti) che non potrebbero essere escluse dagli obblighi di sicurezza senza creare pericolosi vuoti di tutela. L’allegato XIII, richiamato dalla lettera a), contiene i requisiti minimi per i luoghi di lavoro temporanei in cantiere: servizi igienici, spogliatoi, locali per il consumo dei pasti, illuminazione, microclima, pronto soccorso. Questi requisiti sono adattati alla natura temporanea del cantiere (baracche mobili, container) ma garantiscono condizioni di igiene e di dignità comparabili a quelle dei luoghi di lavoro fissi.
Accesso, recinzione e protezione dagli agenti atmosferici
La lettera b) impone che l’accesso e la recinzione del cantiere abbiano «caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni» (requisito ribadito anche nell’art. 109 SIC) e siano «chiaramente visibili e individuabili». La segnalazione del cantiere non è solo un obbligo verso i lavoratori ma anche verso il pubblico: una recinzione adeguata previene l’accesso di curiosi, bambini e vandali che potrebbero mettere a rischio la propria incolumità o causare danni alle opere. La protezione dagli agenti atmosferici (lettera d) è un obbligo che spesso viene trascurato nelle piccole imprese: i lavoratori esposti a intemperie (pioggia, gelo, caldo estremo) devono essere protetti con rifugi adeguati, abbigliamento appropriato e pause nelle condizioni più severe. Le norme UNI sull’ergonomia degli ambienti di lavoro all’aperto forniscono indicazioni sui valori soglia di temperatura e vento che impongono misure aggiuntive.
Il POS: lo strumento operativo dell’impresa esecutrice
L’obbligo più importante dell’art. 96 è quello della lettera g): ogni datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h). Il POS è il documento operativo con cui ciascuna impresa pianifica la sicurezza delle proprie lavorazioni nel cantiere specifico, integrando e dettagliando quanto previsto nel PSC del coordinatore. Il POS deve contenere (allegato XV, punto 3) l’anagrafica dell’impresa, l’indicazione del responsabile del cantiere, l’elenco dei lavoratori impiegati, l’elenco delle macchine e attrezzature, la valutazione dei rischi specifici delle lavorazioni, le misure preventive e protettive, le procedure di lavoro in sicurezza, le procedure per le emergenze, le procedure per la gestione dei rifiuti.
Il POS come adempimento sostitutivo di altri obblighi
Il comma 2 prevede una «clausola di equivalenza» importante: l’accettazione del PSC e la redazione del POS da parte di ciascun datore di lavoro costituisce, per il singolo cantiere, adempimento degli obblighi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) (DVR), all’art. 26 (appalto e cooperazione) e all’art. 29, comma 3 (rielaborazione del DVR in caso di appalto). Questo evita duplicazioni formali: l’impresa che ha un PSC e un POS non deve redigere un documento separato ai sensi dell’art. 26 per lo stesso cantiere.

Domande frequenti

Un’impresa familiare con tre addetti deve redigere il POS anche per lavori di piccola entità?

Sì. L’art. 96 si applica esplicitamente anche alle «imprese familiari o con meno di dieci addetti». Il POS è obbligatorio per ogni impresa esecutrice in cantiere, indipendentemente dalla dimensione. Nelle imprese minori può essere redatto in forma semplificata, ma deve coprire i contenuti minimi dell’allegato XV.

Il POS va aggiornato durante il cantiere?

Sì. Il POS deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le lavorazioni, i rischi o il personale in modo significativo. Anche il cambio di un ponteggio, l’introduzione di un’attrezzatura nuova o la variazione delle fasi lavorative possono richiedere l’aggiornamento del POS. L’aggiornamento deve essere comunicato al CSE che verifica la coerenza con il PSC.

Il POS di un subappaltatore deve essere approvato dall’impresa affidataria?

Il POS del subappaltatore deve essere verificato dall’impresa affidataria per la congruenza rispetto al proprio POS (art. 97, comma 3, lettera b SIC), prima di essere trasmesso al CSE. Non si tratta di un’approvazione in senso formale, ma di un controllo sostanziale che l’impresa affidataria deve documentare.

L’allegato XIII definisce quanti servizi igienici devono esserci in cantiere?

Sì. L’allegato XIII prevede almeno un gabinetto ogni 30 lavoratori (o frazione) in cantiere e un lavabo ogni 5 lavoratori. I servizi igienici devono essere dotati di acqua corrente (o adeguati sistemi alternativi), essere riscaldati in inverno e puliti regolarmente. Devono essere separati per sesso se il cantiere ha lavoratrici.

Il POS sostituisce il DVR per le imprese esecutrici in cantiere?

Solo parzialmente e solo per il cantiere specifico. Il POS soddisfa l’obbligo del DVR per le lavorazioni svolte in quel cantiere (art. 96, comma 2). L’impresa deve comunque avere il DVR generale per la propria attività d'impresa (sede, officina, attrezzature). Il POS non sostituisce il DVR per tutti gli aspetti della vita aziendale.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.