- Il datore di lavoro valuta i rischi, individua le caratteristiche necessarie dei DPI, verifica la disponibilità sul mercato e aggiorna la scelta ogni volta che cambiano gli elementi di valutazione.
- Sulla base delle norme d'uso del fabbricante, il datore di lavoro individua le condizioni e la durata di utilizzo in funzione dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione e delle prestazioni del DPI.
- Il datore di lavoro mantiene i DPI in efficienza, ne assicura le condizioni igieniche, fornisce istruzioni comprensibili e garantisce l’uso personale o, se condiviso, la decontaminazione adeguata.
- Sono obbligatori informazione, formazione e addestramento per tutti i DPI; l’addestramento è indispensabile per i DPI di categoria III e per i dispositivi di protezione dell’udito.
Art. 77 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo
76. 4. Il datore di lavoro: a) ((mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi)) ; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
- Articolo 77 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 77 Codice del Consumo: Risoluzione del contratto di concessione di credito
- Articolo 77 Codice della Strada: Controlli di conformità al tipo omologato
- Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore
- Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile
Il processo di scelta dei DPI: un’analisi strutturata in quattro fasi
L’art. 77 D.Lgs. 81/2008 è la norma operativa centrale della disciplina sui DPI, che descrive in modo dettagliato il processo che il datore di lavoro deve seguire per la selezione, la gestione e la formazione relativa ai dispositivi di protezione individuale. Quattro sono le fasi logicamente sequenziali. La prima fase (comma 1, lett. a) è l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi: il punto di partenza è sempre la valutazione del rischio residuo dopo le misure preventive e collettive (art. 75 SIC). La seconda fase (lett. b) è l’individuazione delle caratteristiche tecniche che i DPI devono possedere: il tipo di protezione richiesta (antitaglio, anticalore, antipolvere, antirumore, ecc.), il livello minimo di prestazione (attenuation value per le cuffie, classe di resistenza al taglio per i guanti, ecc.), la categoria di rischio ai sensi del Regolamento UE 2016/425. La terza fase (lett. c) è la verifica dei DPI disponibili sul mercato: il confronto tra le caratteristiche tecnico-prestazionali richieste e quelle dei prodotti disponibili. La scelta deve avvenire sulla base di dati tecnici verificabili, non solo del prezzo. La quarta fase (lett. d) è l’aggiornamento della scelta ogni volta che interviene una variazione significativa: cambio del processo produttivo, nuovi agenti chimici, modifica dei livelli di esposizione al rumore, variazione della composizione del personale. La valutazione dei DPI non è un adempimento «una tantum» ma un processo continuo.Condizioni e durata di utilizzo
Il comma 2 impone al datore di lavoro di individuare, sulla base delle indicazioni del fabbricante, le condizioni in cui il DPI deve essere usato e la durata dell’uso. Questo è un requisito spesso trascurato nella pratica: molti datori di lavoro forniscono i DPI senza indicare per quanto tempo devono essere indossati in relazione all’entità del rischio. La durata di utilizzo è funzione di quattro parametri: entità del rischio (più alto il rischio, più importante l’uso continuo); frequenza di esposizione; caratteristiche individuali della postazione e del lavoratore; prestazioni effettive del DPI (un filtro che si satura rapidamente richiede una sostituzione più frequente). Per il rumore, ad esempio, la norma UNI EN ISO 9612 consente di calcolare il livello di esposizione giornaliero anche tenendo conto dei tempi di utilizzo effettivo delle protezioni dell’udito.Manutenzione, igiene e uso personale dei DPI
Il comma 4 elenca gli obblighi operativi del datore di lavoro nella gestione corrente dei DPI. La manutenzione e la sostituzione dei DPI difettosi o consumati è un obbligo a carico del datore di lavoro (lettera a), anche per gli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI a seguito della valutazione dei rischi. Il DPI non è di proprietà del lavoratore: non può essere portato a casa, lavato a spese del lavoratore o tenuto in dotazione personale oltre la sua vita utile. L’uso personale (lettera d) è la regola: ogni DPI deve essere assegnato a un singolo lavoratore. In caso di utilizzo condiviso (es. respiratori in un magazzino usati da più lavoratori a rotazione), il datore di lavoro deve adottare misure di decontaminazione adeguate che escludano rischi sanitari (igiene delle maschere, sostituzione dei filtri tra un uso e l’altro).Formazione e addestramento: obblighi e distinzioni
Il comma 4, lettera h) e il comma 5 disciplinano l’obbligo formativo specifico per i DPI. La formazione e l’addestramento per l’uso corretto sono obbligatori per tutti i DPI. L’addestramento, inteso come pratica guidata dell’indossamento, del controllo e della rimozione, è indispensabile per i DPI di categoria III (imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI per agenti chimici pericolosi) e per i dispositivi di protezione dell’udito. Per questi DPI, la corretta tecnica di indossamento è determinante per l’efficacia: un’imbracatura anticaduta mal allacciata non protegge dalla caduta; un tappo antirumore inserito in modo scorretto riduce drasticamente l’attenuazione.Domande frequenti
Chi è responsabile della manutenzione e sostituzione dei DPI: il datore di lavoro o il lavoratore?
Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 4, lettera a). La responsabilità della sostituzione dei DPI logori o danneggiati ricade sul datore di lavoro, che deve predisporre un sistema di riconsegna e sostituzione. I lavoratori hanno l’obbligo di segnalare i difetti (art. 78 SIC) ma non di sostenere i costi della sostituzione.
Un’azienda può detrarre il costo dei DPI dalla busta paga dei lavoratori?
No. I DPI sono equipaggiamento di lavoro a totale carico del datore di lavoro. Qualsiasi accordo che ponga i costi dei DPI (anche parzialmente) a carico del lavoratore è nullo e potrebbe configurare una violazione dello Statuto dei Lavoratori.
L’addestramento all’uso di un’imbracatura anticaduta deve essere documentato?
Sì. L’addestramento è obbligatorio per i DPI di categoria III (imbracature anticaduta incluse) e deve essere documentato con data, contenuto, nominativi dei partecipanti e firma del formatore. In caso di infortunio, la mancanza di documentazione dell’addestramento costituisce un elemento a carico del datore di lavoro nel procedimento penale per omicidio o lesioni colpose.
Come si gestisce la condivisione di un respiratore tra più lavoratori?
Il datore di lavoro deve adottare misure di decontaminazione che escludano rischi igienici. In pratica: sostituzione dei filtri dopo ogni uso, pulizia e sanificazione delle parti a contatto con la cute (maschera interna), verifica dell’integrità delle valvole. Per respiratori di categoria III (autorespiratori) si raccomanda l’assegnazione individuale.
Cosa succede se il datore di lavoro non aggiorna la scelta dei DPI dopo un cambio del processo produttivo?
La mancata revisione della scelta dei DPI dopo una variazione significativa viola l’art. 77, comma 1, lett. d). In caso di infortunio connesso all’inadeguatezza dei DPI non aggiornati, il datore di lavoro risponde per lesioni o omicidio colposo con l’aggravante della violazione delle norme di sicurezza. L’aggiornamento dei DPI è parte integrante della revisione periodica del DVR.