In sintesi
- I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE) in termini di progettazione, produzione e marcatura CE.
- I DPI conformi al Regolamento devono inoltre essere adeguati ai rischi da prevenire senza introdurre rischi aggiuntivi, adeguati alle condizioni del luogo di lavoro e conformi ai principi ergonomici.
- I DPI devono poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità individuali (es. taglia, regolazione).
- In caso di rischi multipli che richiedono DPI diversi simultaneamente, questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia nell’uso combinato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti dei DPI
In vigore dal 15/05/2008
1. I DPI devono essere conformi alle norme ((di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 )) .
2. ((Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1)) devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi
- Articolo 76 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 76 Codice del Consumo: Obbligo di fideiussione
- Articolo 76 Codice della Strada: Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
- Articolo 76 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 76 Codice di Procedura Penale: Costituzione di parte civile
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il quadro normativo del Regolamento UE 2016/425
L’art. 76 D.Lgs. 81/2008 rimanda al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che dal 21 aprile 2018 ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE. Il passaggio dalla direttiva al regolamento ha significato l’applicazione diretta e uniforme della normativa in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Il Regolamento classifica i DPI in tre categorie (I, II, III) in base al livello di rischio contro cui proteggono e stabilisce per ciascuna le procedure di valutazione della conformità. Per i DPI di categoria I (rischi minimi) il fabbricante può autocertificare la conformità. Per quelli di categoria II è richiesta la valutazione da parte di un organismo notificato. Per quelli di categoria III (rischi gravi o mortali, come sistemi anticaduta, autorespiratori, DPI per agenti chimici pericolosi) è richiesta anche la verifica di produzione.Adeguatezza ai rischi specifici
Il comma 2 impone requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto alla mera conformità al Regolamento UE. Il DPI deve essere adeguato ai rischi da prevenire «senza comportare di per sé un rischio maggiore»: un guanto antitaglio che riduce la sensibilità tattile aumentando il rischio di caduta di oggetti non è adeguato se il rischio di caduta supera quello di taglio. La scelta del DPI richiede quindi una valutazione comparativa dei rischi, che deve essere documentata. L’adeguatezza alle condizioni del luogo di lavoro (lettera b) impone di considerare le specifiche caratteristiche ambientali: un respiratore filtrante adeguato in ambienti con basse concentrazioni di polveri potrebbe non essere sufficiente in ambienti con concentrazioni più elevate o con gas diversi. La verifica della corrispondenza tra il filtro del respiratore e il tipo di agente presente nell’aria è un passaggio critico che l’RSPP non può omettere.Principi ergonomici e adattabilità all’utilizzatore
Le lettere c) e d) del comma 2 introducono criteri di qualità intrinseca del DPI che vanno oltre la semplice protezione dal rischio. L’ergonomia è un requisito autonomo: un DPI che protegge efficacemente ma causa affaticamento muscolare, riduce la sensibilità sensoriale in modo eccessivo o crea condizioni micrometriche sfavorevoli (sudorazione sotto l’elmetto, fogglessness degli occhiali) non è adeguato nel senso della norma. L’adattabilità all’utilizzatore (lettera d) implica che i DPI siano disponibili in taglie, varianti o configurazioni regolabili sufficienti a coprire la variabilità antropometrica dei lavoratori. Un’azienda che fornisce a tutti i propri operatori elmetti della stessa taglia o guanti di una sola misura potrebbe incorrere in una violazione dell’art. 76 se alcuni lavoratori non riescono ad utilizzarli correttamente per ragioni di taglia.Compatibilità dei DPI multipli
Il comma 3 affronta il problema pratico della simultanea necessità di più DPI: ad esempio, un lavoratore che opera in un ambiente rumoroso con polveri e rischio di caduta deve indossare contemporaneamente cuffie antirumore, maschera filtrante e imbracatura. L’art. 76 impone che i DPI siano «tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia». La compatibilità è un requisito tecnico da verificare empiricamente: cuffie antirumore e caschi di sicurezza potrebbero interferire tra loro riducendo l’efficacia di entrambi se non sono progettati per l’uso combinato. L’RSPP deve selezionare DPI compatibili e testarne l’efficacia combinata, eventualmente con il supporto del fabbricante o di consulenti specializzati.Domande frequenti
Come si verifica che un DPI sia conforme al Regolamento UE 2016/425?
Il DPI conforme deve recare la marcatura CE e la dichiarazione di conformità del fabbricante. Per i DPI di categoria II e III, il numero dell’organismo notificato che ha svolto la valutazione di conformità deve apparire sulla marcatura CE (es. CE 0123). Il datore di lavoro deve acquisire la documentazione tecnica e conservarla.
Un DPI marcato CE può essere inadeguato per uno specifico ambiente di lavoro?
Sì. La marcatura CE attesta la conformità ai requisiti di produzione del Regolamento UE 2016/425, ma non garantisce l’adeguatezza per ogni possibile uso. Il datore di lavoro deve verificare che il DPI sia adeguato al rischio specifico presente nel proprio ambiente di lavoro, controllando le schede tecniche del fabbricante e confrontandole con la valutazione del rischio.
Come si verifica la compatibilità di DPI usati simultaneamente?
Idealmente, la compatibilità va verificata confrontando le schede tecniche dei singoli DPI e, se possibile, richiedendo al fabbricante specifiche indicazioni sull’uso combinato. In alternativa, è possibile acquistare sistemi di DPI già progettati e certificati per l’uso combinato (es. elmetti con visiera integrata e attacco per cuffie). Un test pratico di indossabilità e di mantenimento dell’efficacia può essere documentato come parte della valutazione del rischio.
Un DPI di taglia non adatta al lavoratore viola l’art. 76?
Sì. L’art. 76, comma 2, lettera d) impone che i DPI possano essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. Se il DPI non è disponibile in taglia adeguata o non è sufficientemente regolabile, non soddisfa il requisito di adattabilità. Il datore di lavoro deve acquistare DPI nelle taglie necessarie per tutti i propri lavoratori.
I DPI devono essere rinnovati periodicamente anche se non visibilmente danneggiati?
Sì. Molti DPI hanno una vita utile limitata che non è legata alla sola usura visibile: le maschere filtranti perdono efficacia per saturazione dei filtri, le imbracature anticaduta si degradano per esposizione ai raggi UV, le cuffie antirumore perdono elasticità delle guarnizioni. Il datore di lavoro deve rispettare le indicazioni del fabbricante sulla durata di vita e sostituire i DPI alla scadenza.