- L’art. 39 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di medico competente: può operare come dipendente o collaboratore di struttura esterna convenzionata, come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro.
- Il dipendente di una struttura pubblica che svolge funzioni di vigilanza non può svolgere l’attività di medico competente in nessuna parte del territorio nazionale.
- Il datore di lavoro deve garantire al medico competente l’autonomia necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti.
- Per le aziende con più unità produttive o gruppi d'imprese, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, con uno in funzione di coordinamento.
Art. 39 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento dell’attività di medico competente
In vigore dal 15/05/2008
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
2-bis. ((Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).))
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 Codice Civile: Comitati
- Articolo 39 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali
- Articolo 39 Codice della Strada: Segnali verticali
- Articolo 39 Codice di Procedura Civile: Litispendenza e continenza di cause
- Articolo 39 Codice di Procedura Penale: Concorso di astensione e di ricusazione
Le forme organizzative dell’attività del medico competente
L’art. 39 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il regime giuridico del rapporto tra il medico competente e il datore di lavoro, definendo le forme organizzative attraverso cui può svolgersi l’attività. La flessibilità prevista dalla norma riflette la varietà delle situazioni aziendali: una grande impresa manifatturiera può permettersi un medico competente dipendente dedicato; una piccola impresa può rivolgersi a un libero professionista esterno o a una struttura convenzionata; un’azienda con più sedi può nominare un medico diverso per ciascuna unità produttiva.
Le tre forme di esercizio dell’attività
Il comma 2 prevede tre forme alternative. La prima è il rapporto di dipendenza o collaborazione con una struttura esterna (pubblica o privata) convenzionata con il datore di lavoro: la struttura esterna mette a disposizione il proprio medico per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nell’azienda cliente. I requisiti di queste strutture sono definiti con decreto ministeriale (comma 2-bis). La seconda è il rapporto di libera professione: il medico opera come professionista autonomo, instaurando con il datore di lavoro un rapporto di prestazione d'opera intellettuale. La terza è il rapporto di dipendenza diretta dal datore di lavoro: il medico è assunto come dipendente dell’azienda e dedica, in tutto o in parte, il proprio orario alla sorveglianza sanitaria. Questa soluzione è tipica delle grandi aziende con molti lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
L’incompatibilità con le funzioni di vigilanza pubblica
Il comma 3 introduce un’incompatibilità assoluta: il dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza non può prestare attività di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale. La ratio è evidente: chi esercita funzioni ispettive non può contestualmente svolgere attività di consulenza per le stesse imprese che potrebbe controllare. Questa incompatibilità si applica ai medici delle ASL che svolgono funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro, ma non necessariamente a tutti i medici del SSN (ad esempio, un medico ospedaliero senza funzioni di vigilanza non ricade in questa incompatibilità).
L’autonomia del medico competente: un presidio di indipendenza professionale
Il comma 4 prevede che il datore di lavoro «assicuri al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia». Questo principio di autonomia è fondamentale: il medico competente deve poter esprimere i propri giudizi sanitari, inclusi quelli di inidoneità alla mansione specifica, senza subire pressioni dal datore di lavoro. In passato, la dipendenza economica del medico dall’impresa che lo remunera creava situazioni di conflitto di interessi potenzialmente gravi. La norma cerca di presidiare questa autonomia, anche se nella pratica la tensione tra indipendenza professionale e dipendenza economica rimane una criticità del sistema.
Coordinamento in aziende complesse
Il comma 6 prevede che nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi d'imprese e quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Questa disposizione riconosce la complessità delle grandi organizzazioni, in cui la sorveglianza sanitaria richiede competenze specifiche per i diversi rischi presenti nelle diverse unità produttive e un coordinamento informativo per garantire la coerenza delle valutazioni e la condivisione dei dati epidemiologici aziendali.
Domande frequenti
Un medico dell’ASL che svolge funzioni ispettive può fare il medico competente per un’azienda privata nel tempo libero?
No. L’art. 39, comma 3, stabilisce un’incompatibilità assoluta: il dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza non può svolgere la funzione di medico competente, ad alcun titolo e in nessuna parte del territorio nazionale.
Il datore di lavoro può licenziare il medico competente dipendente se esprime un giudizio di inidoneità scomodo?
No. Il principio di autonomia del medico competente ex art. 39, comma 4, tutela il professionista da interferenze e pressioni del datore di lavoro nell’esercizio delle sue funzioni. Un licenziamento motivato dall’espressione di giudizi sanitari legittimi sarebbe discriminatorio e impugnabile.
Una piccola impresa con 10 dipendenti può avvalersi di un unico medico competente esterno per più sedi in città diverse?
Sì, purché il medico possa effettivamente svolgere le visite e le sopralluoghi previsti in tutte le sedi. In caso di aziende con più unità produttive dove la valutazione dei rischi lo richieda, il datore di lavoro può nominare più medici competenti con uno in funzione di coordinamento.
Il medico competente può avvalersi di specialisti per approfondimenti diagnostici?
Sì. Il comma 5 prevede che il medico competente possa avvalersi della collaborazione di medici specialisti, scelti in accordo con il datore di lavoro. Gli oneri degli accertamenti specialistici sono a carico del datore di lavoro.