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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 29 disciplina le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: deve essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico competente (ove nominato), previa consultazione dell’RLS.
  • Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni quando si verificano modifiche significative del processo produttivo, infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richieda.
  • Le aziende fino a 10 lavoratori possono avvalersi delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva.
  • Il DVR (e il documento per la sicurezza negli appalti ex art. 26 SIC) devono essere custoditi nell’unità produttiva di riferimento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo

41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5.Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g). (15)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e

4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo

28. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (19)

6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ((cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione)) , connessi all’esposizione ad amianto; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 . (9)

La valutazione dei rischi come processo, non come adempimento

L’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 non si limita a stabilire che la valutazione dei rischi vada fatta: ne disciplina il come, fissando una metodologia partecipata, periodicamente rielaborata e contestualizzata all’effettiva realtà produttiva dell’azienda. La norma è chiarissima nell’indicare che la valutazione non è un adempimento una tantum, compilare un modello, farlo firmare e archiviarlo, ma un processo dinamico che deve riflettere l’evoluzione dell’azienda nel tempo. Un DVR elaborato al momento della fondazione dell’impresa e mai aggiornato non soddisfa i requisiti dell’art. 29.

Chi partecipa alla valutazione: il modello collaborativo

Il comma 1 individua i soggetti che devono collaborare alla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro è il soggetto responsabile e non può delegare ad altri l’obbligo di effettuare la valutazione (art. 17 SIC lo classifica tra le funzioni non delegabili). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) contribuisce con la propria competenza tecnica. Il medico competente, ove nominato, apporta la conoscenza del profilo sanitario dei lavoratori e dei rischi per la salute specifici delle mansioni. L'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere consultato preventivamente: non è un semplice destinatario passivo del DVR, ma un soggetto attivo nel processo di valutazione, portavoce delle percezioni di rischio dei lavoratori. La sua consultazione deve essere documentata.

Le ipotesi di rielaborazione obbligatoria

Il comma 3 fissa le condizioni che rendono obbligatoria la rielaborazione del DVR entro 30 giorni: (a) modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti per la salute e la sicurezza; (b) mutamenti nell’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; (c) infortuni significativi; (d) quando i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino la necessità di aggiornamento. In tutti questi casi, il DVR deve essere rielaborato nei tempi e nelle modalità previste dal comma 1 e 2, con immediata comunicazione all’RLS. La norma precisa che «anche in caso di rielaborazione il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione»: l’azione correttiva non può aspettare il completamento della rielaborazione formale del DVR.

Le procedure standardizzate per le piccole imprese

Il comma 5 introduce una semplificazione importante per le aziende fino a 10 lavoratori: queste possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC. Le procedure standardizzate sono strumenti semplificati, ma non superficiali, per la valutazione dei rischi nelle realtà produttive di piccole dimensioni, che consentono di identificare e valutare i rischi più comuni senza la necessità di elaborare un DVR analitico completo. Per le attività ad alto rischio (es. costruzioni, lavorazioni con agenti chimici pericolosi, lavori in quota), anche le imprese sotto i 10 lavoratori potrebbero dover adottare metodologie più approfondite.

Custodia del DVR e accessibilità per la vigilanza

Il comma 4 prescrive che il DVR (e il documento per la sicurezza negli appalti ex art. 26 SIC) siano custoditi «presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi». Questo significa che in un’impresa con più sedi, ciascuna unità produttiva deve avere a disposizione il DVR che la riguarda, non soltanto quello della sede centrale. Gli organi di vigilanza che accedono a un’unità produttiva hanno il diritto di verificare il DVR sul posto: un datore di lavoro che non lo custodisce nell’unità produttiva di riferimento viola questa disposizione.

Domande frequenti

Un’azienda con 8 dipendenti deve redarre il DVR in forma scritta o può avvalersi delle procedure standardizzate?

Può avvalersi delle procedure standardizzate ex art. 29, comma 5. Le procedure standardizzate, approvate dalla Commissione consultiva permanente, consentono alle aziende fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi con modalità semplificate rispetto al DVR analitico completo.

Entro quanto tempo va aggiornato il DVR dopo un infortunio significativo?

Entro 30 giorni dall’evento. L’art. 29, comma 3, prevede la rielaborazione del DVR entro 30 giorni dagli infortuni significativi e dalle altre causali previste. Tuttavia, le misure correttive immediate devono essere adottate subito, senza attendere la rielaborazione formale.

L’RLS deve firmare il DVR per approvarlo?

No, l’RLS non approva il DVR: il datore di lavoro è il soggetto responsabile del documento. L’RLS deve essere consultato preventivamente nel processo di valutazione, e questa consultazione deve essere documentata. L’RLS ha accesso al DVR e può formulare osservazioni.

Un’impresa con sede in Milano e uno stabilimento a Roma deve avere il DVR in entrambi i luoghi?

Sì. Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione. Lo stabilimento di Roma deve avere disponibile il DVR relativo ai propri rischi specifici. In caso di ispezione nel sito di Roma, gli ispettori devono trovare il DVR sul posto.

Il medico competente deve partecipare alla stesura del DVR anche se non è obbligatorio nominarlo?

Il medico competente partecipa alla valutazione solo «nei casi di cui all’art. 41» SIC, ossia quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Se l’azienda non ha l’obbligo di nominare il medico competente (es. assenza di rischi specifici che lo richiedano), la sua partecipazione non è necessaria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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