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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 9 disciplina le funzioni degli enti pubblici nazionali (originariamente ISPESL, INAIL e IPSEMA, oggi essenzialmente INAIL) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Gli enti svolgono attività di ricerca, consulenza alle imprese (in particolare PMI), formazione e supporto tecnico in forma coordinata e complementare.
  • L’INAIL, dopo la soppressione di ISPESL e IPSEMA, è diventato il soggetto istituzionale di riferimento per ricerca, assicurazione contro gli infortuni e consulenza tecnica alle imprese.
  • Le attività di consulenza sono orientate prioritariamente alle piccole, medie e micro imprese, con supporto tecnico-specialistico per la riduzione dei rischi.
  • La collaborazione tra gli enti si svolge secondo piani triennali di attività e in logica di conferenza permanente di servizio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32; f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5; h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6; i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z); m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo

8. 3. L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’ articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma

1. 4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , dall’ articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e dall’ articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; f) fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; g) fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; i) ((può svolgere)) , congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; q) supporta l’attività di monitoraggio del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l’ISPESL; c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio

2007. ((Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.))

Il quadro istituzionale originario e le sue trasformazioni

L’art. 9 del D.Lgs. 81/2008, nella sua formulazione originaria, disegnava un sistema tripartito di enti pubblici nazionali: l’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro), l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Ciascuno aveva competenze specifiche, ma erano chiamati a operare in forma coordinata per evitare duplicazioni. Con il D.Lgs. 218/2009, sia l’ISPESL che l’IPSEMA sono stati soppressi e le loro funzioni assorbite dall’INAIL, che è diventato l’unico ente pubblico nazionale di riferimento per la prevenzione, la ricerca e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il testo dell’art. 9 deve pertanto essere letto in chiave evolutiva, intendendo i riferimenti a ISPESL e IPSEMA come riferiti all’INAIL nella sua configurazione attuale.

Le attività svolte dagli enti: ricerca, consulenza e formazione

Il D.Lgs. 81/2008 assegna agli enti nazionali un ampio ventaglio di funzioni. Sul piano della ricerca, elaborano e applicano piani triennali di attività, verificano l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e studiano soluzioni normative e tecniche per ridurre infortuni e malattie professionali. Sul piano della consulenza, prestano supporto tecnico e specialistico alle imprese, con priorità per le medie, piccole e micro imprese, per l’individuazione dei metodi operativi più efficaci nella riduzione della rischiosità. Sul piano della formazione, progettano ed erogano percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, in coerenza con i criteri elaborati dalla Commissione consultiva (art. 6 SIC) e con le procedure standardizzate approvate a livello nazionale.

Il ruolo dell’INAIL dopo la riforma: consulenza e incentivi alle imprese

Dopo l’assorbimento di ISPESL e IPSEMA, l’INAIL si è consolidato come il principale interlocutore pubblico per le imprese in materia di sicurezza. Oltre alla funzione assicurativa, raccolta dei premi, liquidazione degli infortuni e delle malattie professionali, l’INAIL svolge attività di supporto alle imprese attraverso: i finanziamenti INAIL (Bando ISI) per investimenti in sicurezza e salute, la certificazione di macchinari e impianti, la ricerca applicata sui rischi professionali, la produzione di linee guida tecniche e la consulenza diretta in materia di prevenzione. Per le piccole e medie imprese, l’accesso ai bandi INAIL per il finanziamento agevolato di interventi di sicurezza è uno dei canali più concreti attraverso cui l’ente esercita la funzione di supporto prevista dall’art. 9.

Coordinamento e piani triennali di attività

La norma prevede che gli enti operino in forma coordinata, attraverso piani triennali di attività e in logica di conferenza permanente di servizio, un meccanismo di confronto continuativo per assicurare apporti conoscitivi al sistema e verificare l’adeguatezza delle politiche di prevenzione. Questo modello di coordinamento è pensato per evitare che le risorse pubbliche vengano disperse in interventi frammentati e sovrapponibili, favorendo invece sinergie tra le diverse competenze. Nella pratica, la fusione di ISPESL e IPSEMA nell’INAIL ha semplificato il quadro, ma ha anche concentrato in un unico ente funzioni molto diverse, ricerca scientifica, assicurazione, consulenza, che richiedono culture organizzative e competenze eterogenee.

Profili di interesse per datori di lavoro e RSPP

Per un datore di lavoro o un RSPP, l’art. 9 suggerisce percorsi concreti di interazione con le istituzioni pubbliche della sicurezza. L’INAIL offre servizi di consulenza gratuita per le imprese, in particolare per quelle di piccole dimensioni, e pubblica guide tecniche e fogli informativi per le principali lavorazioni a rischio. I finanziamenti agevolati per investimenti in sicurezza, disciplinati annualmente con i Bandi ISI, rappresentano un’opportunità significativa per ridurre i costi degli interventi migliorativi. Infine, le statistiche INAIL sugli infortuni e le malattie professionali per settore produttivo costituiscono un riferimento essenziale per chi effettua la valutazione dei rischi.

Domande frequenti

L’ISPESL esiste ancora? A chi sono state trasferite le sue funzioni?

No, l’ISPESL è stato soppresso con il D.Lgs. 218/2009. Le sue funzioni di ricerca, certificazione e consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro sono state trasferite all’INAIL, che le esercita attraverso le proprie strutture di ricerca e i dipartimenti territoriali.

L’INAIL può fornire consulenza gratuita alle piccole imprese in materia di sicurezza?

Sì. L’art. 9 D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che gli enti pubblici prestino consulenza tecnica e specialistica alle PMI. L’INAIL offre servizi di supporto attraverso i propri sportelli territoriali e pubblica guide tecniche settoriali scaricabili dal sito istituzionale.

Cos'è il Bando ISI INAIL e come si collega all’art. 9 del D.Lgs. 81/2008?

Il Bando ISI è il programma annuale di finanziamento agevolato per investimenti in sicurezza sul lavoro da parte delle imprese. Si inserisce nelle funzioni di supporto e promozione della prevenzione assegnate agli enti nazionali dall’art. 9 SIC. Consente alle imprese di ottenere contributi a fondo perduto per interventi di miglioramento della sicurezza.

Come si coordinano l’INAIL e le regioni nella gestione delle politiche di prevenzione?

Attraverso i piani triennali di attività, la partecipazione ai comitati regionali ex art. 7 SIC e le convenzioni tra INAIL e regioni per la formazione e la consulenza. Il coordinamento avviene anche tramite il SINP (art. 8 SIC) e la partecipazione alla Commissione consultiva permanente (art. 6 SIC).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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