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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 è il glossario del Testo Unico: definisce in modo vincolante le figure (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, ASPP, medico competente, RLS) e i concetti tecnici (pericolo, rischio, valutazione dei rischi, prevenzione, sorveglianza sanitaria).
  • Il datore di lavoro è definito in senso sostanziale: è chi esercita in concreto poteri decisionali e di spesa sull’organizzazione o sull’unità produttiva, non solo chi figura come tale sul contratto di lavoro.
  • Dirigente e preposto sono definiti per funzione: il dirigente attua le direttive organizzando l’attività; il preposto sovrintende, vigila sull’esecuzione e ha un funzionale potere di iniziativa.
  • La nozione di lavoratore è estesa: comprende soci lavoratori, associati in partecipazione, tirocinanti, allievi di istituti scolastici e universitari nei laboratori, volontari (nei limiti dell’art. 3-bis) e LSU.
  • Pericolo è la qualità intrinseca del fattore di causare danni; il rischio è la probabilità che il danno si concretizzi nelle condizioni di esposizione: due concetti distinti che la valutazione dei rischi tiene insieme.
  • Le definizioni dell’art. 2 valgono per l’intero D.Lgs. 81/2008: errori nell’identificazione delle figure si riflettono su deleghe, formazione, sanzioni e responsabilità penali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile ; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’ articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 ; ((nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile)) ; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni; (6) b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; c) “azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) “addetto al servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) “medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) “servizio di prevenzione e protezione dai rischi”: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) “sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) “sistema di promozione della salute e sicurezza”: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) “unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale , commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) “responsabilità sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. —————- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, le parole: “il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ” sono soppresse”.

Perché l’art. 2 è il cuore del Testo Unico

L’art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU Sicurezza) è una norma definitoria: non impone obblighi diretti, ma fissa il significato dei termini usati nell’intero decreto. Capire bene queste definizioni è la precondizione per applicare correttamente tutte le altre disposizioni, perché ogni obbligo del TU si aggancia a una di queste figure o concetti. Errori di qualificazione (chi è davvero il datore di lavoro? chi è preposto?) si traducono in errori a cascata su DVR, deleghe, formazione, sorveglianza sanitaria e, in caso di infortunio, sull’individuazione del responsabile penale.

L’art. 2 è anche una norma di traduzione del diritto del lavoro "classico" nel linguaggio prevenzionistico: nozioni come "datore di lavoro" o "lavoratore" assumono qui un significato più ampio e funzionale rispetto al codice civile, perché la finalità è tutelare la salute e la sicurezza, non regolare il contratto.

Le figure chiave: datore, dirigente, preposto

Il TU costruisce una piramide di garanti articolata su tre figure principali, individuate non in base alla qualifica formale ma in base ai poteri effettivamente esercitati.

Il datore di lavoro (lett. b) è il titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva perché esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione è duplice: il primo criterio è formale (titolare del contratto), il secondo è sostanziale (chi decide e paga). I due criteri convivono e la giurisprudenza valorizza soprattutto il secondo, per evitare che la responsabilità prevenzionistica resti in capo a soggetti svuotati di poteri reali.

Il dirigente (lett. d) è chi, in ragione di competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa. Il dirigente non è solo chi ha la qualifica contrattuale di dirigente: è chiunque, di fatto, organizzi il lavoro di altri sulla base delle linee del datore.

Il preposto (lett. e) sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa. È la figura "sul campo": il capo squadra, il capo cantiere, il caporeparto. Dopo la riforma del 2021 (D.L. 146/2021, conv. L. 215/2021) il preposto deve essere individuato espressamente dal datore di lavoro e ha l’obbligo di intervenire immediatamente in caso di non conformità.

Il datore di lavoro: definizione sostanziale vs formale

Nella prassi, una delle questioni più delicate è capire chi sia il datore di lavoro nelle organizzazioni complesse. La definizione dell’art. 2, lett. b) consente al giudice di guardare oltre la veste formale: se l’amministratore unico di una S.r.l. ha formalmente firmato il contratto di lavoro ma i poteri decisionali e di spesa sono concentrati in un direttore generale o in un membro del CdA con delega operativa, la responsabilità prevenzionistica può ricadere su quest'ultimo.

Nelle società di capitali, in linea di principio, il datore di lavoro è l’organo gestorio (amministratore unico, consiglio di amministrazione collegialmente, o gli amministratori delegati nei limiti della delega). Se la società ha più stabilimenti o unità produttive autonome, il TU consente di individuare un datore di lavoro per ciascuna unità produttiva, purché sia dotato di effettivi poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni (lett. b, secondo periodo), il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o, in mancanza, il funzionario non dirigente preposto a un ufficio con autonomia gestionale. L’individuazione deve essere formalizzata dall’organo di vertice; in caso di omessa o irregolare individuazione, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice.

Caso pratico: Alfa S.r.l. ha sede a Milano e uno stabilimento produttivo a Brescia. L’amministratore unico Tizio nomina Caio, direttore dello stabilimento di Brescia, quale datore di lavoro per quella unità produttiva, attribuendogli con atto formale poteri di organizzazione del personale e un budget di spesa annuo per la sicurezza. Se la nomina è effettiva (poteri reali, non solo sulla carta) Caio risponde dell’unità di Brescia; Tizio resta datore di lavoro per la sede di Milano e per le scelte strategiche aziendali (politica di sicurezza, scelta del modello organizzativo, designazione dell’RSPP centrale).

Il preposto come figura cerniera

Il preposto è la figura che il legislatore ha rafforzato con la riforma del 2021, perché è il punto di contatto quotidiano tra direttive aziendali e comportamento concreto dei lavoratori. La definizione della lett. e) si fonda su tre elementi: competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendenza all’attività lavorativa.

Non è preposto chi è semplicemente "più anziano" o "più esperto": occorre un’investitura, oggi necessariamente espressa (art. 19, comma 1, lett. f-bis, introdotto nel 2021). Il preposto non si confonde con il dirigente: il dirigente organizza l’attività (decide turni, attribuisce mansioni, valuta l’idoneità delle attrezzature); il preposto sovrintende all’esecuzione (controlla che i lavoratori usino i DPI, segnala carenze, interrompe l’attività in caso di pericolo grave).

Caso pratico: in un cantiere edile, Sempronio è capo squadra e Caio è direttore tecnico di cantiere. Caio è dirigente per la sicurezza (organizza, programma, decide); Sempronio è preposto (sovrintende, controlla l’uso dei DPI, segnala anomalie). Se un lavoratore subisce un infortunio perché non indossava l’imbracatura anticaduta, la responsabilità di Sempronio si valuta sull’omessa vigilanza; quella di Caio sull’eventuale carenza organizzativa o formativa.

Lavoratore: una nozione estesa

La definizione di lavoratore (lett. a) è volutamente ampia: copre chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere. Sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l’associato in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.); il tirocinante (anche extracurricolare); l’allievo di scuola superiore e universitaria, ma solo quando è effettivamente in laboratorio o usa attrezzature, agenti chimici/fisici/biologici o videoterminali; il volontario ex L. 266/1991, nei limiti dell’art. 3-bis del TU; i volontari dei Vigili del fuoco e della protezione civile (nei limiti dell’art. 3-bis); i lavoratori socialmente utili (D.Lgs. 468/1997).

La conseguenza pratica è che il datore di lavoro ha obblighi di tutela (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria se prevista) anche verso soggetti che, civilisticamente, non sono lavoratori subordinati. È un errore frequente ignorare questa estensione: un tirocinante in azienda ha diritto alla stessa formazione di base di un dipendente equiparabile.

RSPP, ASPP, medico competente, RLS

Il TU completa il quadro con quattro figure tecniche.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (lett. f) è designato dal datore di lavoro fra persone in possesso dei requisiti dell’art. 32 e coordina il servizio di prevenzione e protezione. È un consulente tecnico: non ha poteri datoriali e non è automaticamente "responsabile" per la sicurezza in senso penale, ma può rispondere per colpa professionale se fornisce indicazioni sbagliate.

L'addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) (lett. g) fa parte del servizio diretto dall’RSPP e deve possedere i medesimi requisiti formativi di base.

Il medico competente (lett. h) è il medico in possesso dei titoli dell’art. 38 che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e svolge la sorveglianza sanitaria. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 41 (presenza di rischi specifici per la salute).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (lett. i) è eletto o designato per rappresentare i lavoratori sui temi di salute e sicurezza. Esistono tre figure di RLS: aziendale, territoriale e di sito produttivo, disciplinate dagli artt. 47-50 del TU.

Pericolo, rischio, valutazione: i concetti tecnici

L’art. 2 codifica anche il vocabolario tecnico della prevenzione, recependo i principi della direttiva 89/391/CEE.

Il pericolo (lett. r) è la proprietà intrinseca di un fattore di causare danni. È una caratteristica oggettiva: l’elettricità è pericolosa, una sostanza chimica corrosiva è pericolosa, un’altezza superiore a due metri è pericolosa. Il pericolo non dipende dall’uso che se ne fa.

Il rischio (lett. s) è la probabilità che il livello potenziale di danno si raggiunga nelle condizioni concrete di impiego o esposizione. Il rischio dipende dall’uso, dalle misure di protezione, dalla durata dell’esposizione, dal comportamento dei lavoratori. Un coltello da cucina è un fattore di pericolo (taglio); il rischio è basso se usato da un cuoco esperto con guanti antitaglio, alto se manipolato senza protezioni da personale non formato.

La valutazione dei rischi (lett. q) è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento nel tempo. Si concretizza nel DVR (art. 28). La prevenzione (lett. n) è il complesso delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. La sorveglianza sanitaria (lett. m) è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute in relazione ai rischi specifici.

Azienda e unità produttiva

L'azienda (lett. c) è il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. L'unità produttiva (lett. t) è lo stabilimento o la struttura con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi. La distinzione è importante perché alcuni obblighi del TU si modulano sull’unità produttiva (es. computo dei lavoratori per la nomina dell’RSPP interno, nomina del datore di lavoro "locale" nelle organizzazioni multi-sito).

L’autonomia richiesta per qualificare un’unità produttiva è doppia: finanziaria (budget proprio, capacità di spesa) e tecnico-funzionale (processi produttivi propri, organizzazione del lavoro autonoma). Un semplice deposito o un punto vendita senza autonomia organizzativa di norma non è unità produttiva ai fini del TU.

Norma tecnica e buone prassi

Le definizioni di norma tecnica (lett. u) e di buone prassi (lett. v) introducono nel TU la categoria delle regole tecniche non cogenti ma rilevanti come parametro di diligenza. La norma tecnica è una specifica approvata da organismi di normazione (ISO, CEN, UNI), la cui osservanza non è obbligatoria ma costituisce indicatore di adeguatezza. Le buone prassi sono soluzioni organizzative validate dalla Commissione consultiva permanente (art. 6) e raccolte da regioni, INAIL e organismi paritetici.

Per il datore di lavoro, l’adesione a norme tecniche e buone prassi è spesso lo strumento per dimostrare di aver adottato "tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica" (clausola di chiusura ex art. 2087 c.c. e art. 15 TU).

Errori frequenti nell’identificazione delle figure

La prassi mostra alcuni errori ricorrenti che andrebbero evitati.

1. Confondere amministratore unico e datore di lavoro: nelle piccole S.r.l. spesso l’amministratore unico è anche datore di lavoro, ma non è automatico. Se i poteri di spesa sulla sicurezza sono delegati a un direttore con autonomia reale, la responsabilità prevenzionistica si sposta.

2. Nominare un preposto solo sulla carta: dopo il 2021 il preposto deve essere individuato espressamente e deve aver ricevuto formazione specifica (art. 37, comma 7-ter). Un preposto solo nominale, privo di poteri e formazione, espone l’azienda a sanzioni e l’eventuale infortunio risale al datore di lavoro per culpa in eligendo o in vigilando.

3. Trattare l’RSPP come "il responsabile della sicurezza": l’RSPP è un consulente tecnico. La responsabilità per la sicurezza resta del datore di lavoro, che non può delegarla per le funzioni di cui all’art. 17 (valutazione dei rischi e designazione dello stesso RSPP).

4. Escludere tirocinanti e allievi dagli obblighi: rientrano nella nozione di lavoratore equiparato e richiedono formazione, DPI e, ove necessario, sorveglianza sanitaria.

5. Confondere pericolo e rischio nel DVR: un DVR che si limita a elencare i pericoli senza valutare il rischio in concreto è formalmente irregolare e sostanzialmente inutile.

6. Considerare la qualifica contrattuale di dirigente come sinonimo di dirigente per la sicurezza: la qualifica del CCNL non basta. Occorre verificare i poteri effettivamente esercitati nell’organizzazione del lavoro.

Coordinamento con il codice civile e con il codice penale

Le definizioni dell’art. 2 si coordinano con l’art. 2087 c.c. (obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) e con le fattispecie penali di lesioni colpose (art. 590 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. L’identificazione corretta delle figure dell’art. 2 è il primo passo per individuare i garanti penalmente responsabili in caso di infortunio.

Il datore di lavoro può delegare funzioni (art. 16) entro precisi limiti: la delega deve essere scritta, deve attribuire al delegato autonomia decisionale e di spesa, deve essere accettata per iscritto. Non sono delegabili la valutazione dei rischi (e la redazione del DVR) e la designazione dell’RSPP (art. 17). Anche con delega valida il datore di lavoro conserva un obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle funzioni delegate, oggi assolto attraverso l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo di cui all’art. 30.

Domande frequenti

Chi è il datore di lavoro in una S.r.l. unipersonale?

Nella S.r.l. unipersonale il datore di lavoro coincide di regola con l’amministratore unico, che è titolare dei poteri decisionali e di spesa. La sovrapposizione tra socio unico e amministratore facilita l’identificazione, ma resta necessario verificare che i poteri sulla sicurezza non siano stati formalmente delegati a un direttore o procuratore: in tal caso, se la delega è effettiva (poteri reali, autonomia di spesa, accettazione scritta), la responsabilità prevenzionistica si sposta in capo al delegato per le funzioni delegate, ferma restando in capo all’amministratore la valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP (art. 17 TU).

Il preposto può essere lo stesso dirigente?

In teoria una stessa persona può cumulare i ruoli di dirigente e preposto, ma è una scelta sconsigliata perché le due funzioni rispondono a logiche diverse: il dirigente organizza l’attività (decide turni, mansioni, modalità operative), il preposto sovrintende all’esecuzione concreta. Nelle organizzazioni piccole la sovrapposizione è frequente, ma occorre formalizzare entrambi i ruoli, garantire la formazione specifica per ciascuna funzione (art. 37) e verificare che la persona abbia tempo e poteri per svolgere entrambi i compiti in modo effettivo. In caso di infortunio il giudice valuterà sia la condotta organizzativa sia quella di sovrintendenza.

Un tirocinante è lavoratore ai fini del TU 81/2008?

Sì, l’art. 2, lett. a) equipara espressamente al lavoratore il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento (sia ex art. 18 L. 196/1997 sia ai sensi delle leggi regionali). Il tirocinante ha quindi diritto alla formazione di base e specifica sui rischi della mansione, ai DPI necessari, alla sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede, e all’informazione ex art. 36. L’azienda ospitante è tenuta a tutti gli obblighi prevenzionistici nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia o meno prevista.

Qual è la differenza pratica tra pericolo e rischio?

Il pericolo (lett. r) è una caratteristica intrinseca del fattore: una sostanza chimica corrosiva, un’altezza, una macchina rotante "sono" pericolose di per sé. Il rischio (lett. s) è la probabilità che il pericolo si traduca in danno date le condizioni concrete: stessa sostanza chimica, il rischio è alto se manipolata senza DPI e in spazi confinati, basso se usata in impianto chiuso con aspirazione. Nel DVR il datore di lavoro non può limitarsi a elencare i pericoli: deve valutare il rischio combinando probabilità e gravità, e individuare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Il datore di lavoro può delegare la valutazione dei rischi all’RSPP?

No. L’art. 17 del TU indica espressamente la valutazione dei rischi (con conseguente redazione del DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione come funzioni non delegabili del datore di lavoro. L’RSPP collabora alla valutazione fornendo supporto tecnico, ma la decisione finale e la firma del DVR competono al datore di lavoro. Una delega in senso contrario sarebbe nulla e non solleverebbe il datore di lavoro dalla responsabilità penale e amministrativa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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