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Art. 167 c.c. Costituzione del fondo patrimoniale
In vigore
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
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In sintesi
L'art. 167 c.c. disciplina la costituzione del fondo patrimoniale, destinando beni immobili, mobili registrati o titoli di credito ai bisogni della famiglia.
Ratio
Il fondo patrimoniale è uno strumento di destinazione patrimoniale introdotto dalla L. 151/1975 in sostituzione del regime dotale abrogato. La sua ratio è consentire ai coniugi (o a un terzo) di vincolare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli — entro certi limiti — all'aggressione dei creditori per debiti estranei alle esigenze familiari.
Analisi
Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico che produce un effetto di separazione patrimoniale relativa. L'atto costitutivo deve necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico, con conseguente obbligo di trascrizione nei registri immobiliari per gli immobili (art. 2647 c.c.). La costituzione da parte del terzo inter vivos è un negozio a struttura bilaterale, perfezionato dall'accettazione dei coniugi. La legge non richiede che il matrimonio sia già celebrato al momento della costituzione, purché il vincolo sia condizionato all'avvenuta celebrazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si intende costituire un fondo patrimoniale familiare. È accessibile a qualsiasi coppia coniugata indipendentemente dal regime patrimoniale adottato. La scelta del fondo è spesso dettata da esigenze di pianificazione patrimoniale e protezione del patrimonio familiare da rischi imprenditoriali.
Connessioni
La norma è strettamente collegata agli artt. 168 c.c. (amministrazione e proprietà dei beni del fondo), 169 c.c. (limitazioni all'alienazione), 170 c.c. (limiti all'esecuzione forzata), 171 c.c. (cessazione del fondo), 2647 c.c. (trascrizione del vincolo) e all'art. 2901 c.c. (azione revocatoria).
Domande frequenti
Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale?
Solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili) e titoli di credito. Non è possibile conferire denaro contante, beni mobili non registrati o quote societarie non rappresentate da titoli.
Il fondo patrimoniale protegge sempre dai creditori?
No. L'art. 170 c.c. limita la protezione ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore ne fosse a conoscenza. I debiti contratti per esigenze familiari restano aggredibili. Inoltre il fondo può essere revocato dai creditori con azione revocatoria (art. 2901 c.c.) se costituito in loro frode.
È necessario essere già sposati per costituire un fondo patrimoniale?
No. Il fondo può essere costituito prima del matrimonio, ma acquista efficacia solo con la celebrazione delle nozze.
Un terzo può costituire il fondo senza il consenso dei coniugi?
No, quando la costituzione avviene tra vivi il perfezionamento richiede l'accettazione di entrambi i coniugi, anche con atto pubblico posteriore.
Occorre trascrivere il fondo patrimoniale?
Sì. Per gli immobili è obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647 c.c., necessaria per l'opponibilità ai terzi.
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