In sintesi
- Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (totale 10 milioni).
- Finalità: garantire l'accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie in caso di incidente.
- Misura ponte in attesa del completamento degli interventi previsti dall'allegato A del DM 4 marzo 2025.
- Beneficiario operativo: il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete Ferroviaria Italiana - RFI).
- Si applicano i parametri tecnici dei periodi 4°, 5° e 6° del comma 17-bis dell'art. 13 D.L. 183/2020.
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Comma 486 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 , pubblicato nella Gazzettadell’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025 Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l’accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del , convertito, con modificazioni, dalla comma 17-bis dell’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.legge 26 febbraio 2021, n. 21
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 486): Competenza statale esclusiva su grandi reti di trasporto e sicurezza ferroviaria.
- Art. 81 Costituzione (comma 486): Copertura finanziaria della spesa biennale di 10 milioni.
- Art. 10 TUIVA (comma 486): Regime IVA degli acquisti di beni e servizi del gestore ferroviario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento del comma 486
Il comma 486 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 stanzia 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (10 milioni complessivi) destinati al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie in esercizio. Si tratta di una misura transitoria, espressamente qualificata come operante «nelle more del completamento degli interventi» previsti dal paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025).
Cornice normativa di riferimento
Il comma rinvia al comma 17-bis dell'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. I periodi quarto, quinto e sesto di tale disposizione individuano gli standard minimi di accessibilità e i mezzi di soccorso da prevedere per le gallerie ferroviarie in esercizio: presidi di soccorso, vie di fuga, sistemi di ventilazione, illuminazione di emergenza e dotazioni per il rapido intervento dei mezzi VVF e sanitari.
La nozione di gestore dell'infrastruttura
Per gestore dell'infrastruttura ferroviaria si intende, ai sensi del D.Lgs. 50/2005 (attuazione direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza ferroviaria) e del D.Lgs. 112/2015 (recepimento direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico), l'organismo o l'impresa responsabili della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. In Italia la funzione è svolta principalmente da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, titolare di concessione governativa.
Il rapporto con il DM 4 marzo 2025
L'allegato A del DM 4 marzo 2025 individua il programma di adeguamento delle gallerie in esercizio agli standard di sicurezza europei e nazionali. Il paragrafo 8 di tale allegato dispone gli interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo (uscite di emergenza, gallerie parallele di servizio, sistemi di evacuazione). La realizzazione di tali opere richiede tempi tecnici significativi: il comma 486 introduce dunque una misura ponte, consentendo nel frattempo l'allestimento di soluzioni temporanee (mezzi di soccorso dedicati, presidi mobili, sistemi di comunicazione di emergenza) che assicurino l'accessibilità in sicurezza prima della messa in esercizio degli interventi strutturali.
Profili di destinazione e vincolo finalistico
La spesa è rigidamente vincolata: può essere impiegata solo per la finalità di assicurare l'accessibilità in sicurezza in caso di incidente alle gallerie ferroviarie in esercizio. Tale qualificazione restringe il perimetro alla manutenzione di sicurezza e alla dotazione di equipaggiamenti di emergenza, escludendo investimenti di ammodernamento o opere non collegate all'emergenza. Il gestore dovrà rendicontare la spesa secondo i criteri del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Profili di copertura e bilancio
L'autorizzazione segue lo schema della copertura biennale a importo fisso, tipico delle misure transitorie. Il vincolo di destinazione esclude la possibilità di riallocazione interna in altri capitoli senza un intervento normativo successivo. La verifica di sostenibilità rispetto ai saldi di finanza pubblica passa per le procedure dell'art. 17 della L. 196/2009.
Profili contrattuali e degli appalti
L'eventuale acquisto da parte del gestore di mezzi di soccorso, attrezzature antincendio o sistemi di comunicazione di emergenza dovrà seguire le procedure del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare la disciplina dei settori speciali (artt. 141 e seguenti) che si applica alle attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Trattandosi di forniture connesse alla sicurezza, sono possibili procedure d'urgenza ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 ove ricorrano i presupposti dell'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili.
Profili IVA degli acquisti del gestore
RFI, in qualità di soggetto IVA, applica le regole ordinarie agli acquisti di beni e servizi destinati alla sicurezza. L'aliquota IVA ordinaria del 22% si applica salvo specifiche fattispecie agevolate previste dalla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972. Si segnala l'aliquota ridotta del 10% per alcuni beni infrastrutturali (parte III, n. 127-quinquies, Tabella A) e l'art. 10 D.P.R. 633/1972 sulle esenzioni applicabili a operazioni specifiche.
Coordinamento con il Codice della strada e gli standard europei
Le gallerie ferroviarie sottostanno a standard europei stringenti (Tecnical Specifications for Interoperability - TSI) e a requisiti nazionali fissati dall'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Le misure finanziate dal comma 486 dovranno essere compatibili con tali standard e con le linee guida ANSFISA in materia di gestione delle emergenze in galleria.
Profili di responsabilità
La sicurezza delle gallerie ferroviarie è presidiata da una pluralità di obblighi che gravano sul gestore: prevenzione degli incidenti, predisposizione di piani di emergenza, coordinamento con autorità di protezione civile. L'inadempimento espone a responsabilità civile, penale e amministrativa, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale ferroviario coinvolto.
Conclusione operativa
Il comma 486 conferma l'attenzione del legislatore alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria in fase di transizione verso il pieno adeguamento agli standard fissati dal DM 4 marzo 2025. Per il gestore RFI rappresenta una dotazione mirata e vincolata; per gli utenti del servizio ferroviario costituisce una garanzia di tutela durante il periodo necessario al completamento degli interventi strutturali. Le imprese fornitrici di equipaggiamenti di sicurezza potrebbero essere interessate dai bandi di gara che RFI lancerà per dare attuazione al comma.
Domande frequenti
Chi gestisce concretamente i fondi del comma 486?
I 10 milioni complessivi (5 milioni per 2026 e 5 milioni per 2027) sono destinati al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, individuato in Italia in Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. RFI gestirà le risorse all'interno del proprio contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con obbligo di rendicontazione secondo i criteri ivi previsti. La spesa è vincolata alla specifica finalità di assicurare l'accessibilità in sicurezza in caso di incidente alle gallerie in esercizio: il gestore non può impiegarla per investimenti diversi senza un'apposita modifica normativa o un intervento del Ministero concedente.
A quali gallerie ferroviarie si applica il comma 486?
Il comma si riferisce alle gallerie ferroviarie in esercizio richiamate nel paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025 (pubblicato in G.U. n. 75 del 31 marzo 2025). Il decreto individua un programma di adeguamento delle gallerie esistenti agli standard di sicurezza europei e nazionali. Si tratta tipicamente delle gallerie più lunghe e ad alta densità di traffico, per le quali sono in corso o sono previsti interventi strutturali (uscite di emergenza, gallerie parallele di servizio, sistemi di ventilazione). L'elenco preciso è consultabile nell'allegato del DM citato.
Quali interventi sono finanziabili con i 10 milioni del comma 486?
La finalità espressa è assicurare l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in caso di incidente, secondo i parametri dei periodi 4°, 5° e 6° del comma 17-bis dell'art. 13 D.L. 183/2020 (convertito in L. 21/2021). Tipicamente sono riconducibili a tale perimetro: dotazione di mezzi di soccorso ferroviari dedicati, attrezzature antincendio, sistemi di comunicazione di emergenza, presidi mobili nei pressi degli imbocchi delle gallerie, formazione del personale di emergenza. Sono invece esclusi gli interventi di ammodernamento strutturale (quelli rientrano nel programma di lungo periodo del DM 4 marzo 2025) e gli investimenti non direttamente connessi all'accessibilità in caso di incidente.
Come si svolgerà l'eventuale gara per le forniture di sicurezza?
RFI è soggetta al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare alla disciplina dei settori speciali (artt. 141 e seguenti), che si applica alle attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Le procedure ordinarie prevedono pubblicità europea per importi sopra soglia, oltre al rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza degli artt. 1-7. Per situazioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, il Codice consente procedure semplificate ex art. 76. Le imprese del settore interessate possono monitorare il portale acquistinretepa.it e il sito istituzionale di RFI per i bandi di gara, oltre al sistema TED per le procedure europee.
Le risorse del comma 486 cumulano con altri stanziamenti per la sicurezza ferroviaria?
Sì, il comma 486 si aggiunge agli stanziamenti già previsti dal contratto di programma RFI-MIT e dagli ordinari capitoli di spesa per la sicurezza ferroviaria, senza sostituirli. La cifra di 10 milioni complessivi (5+5) è relativamente contenuta rispetto agli ordini di grandezza degli interventi strutturali sulle gallerie, ma è coerente con la natura ponte della misura: copre il periodo transitorio in attesa del completamento degli interventi del DM 4 marzo 2025. La verifica di non sovrapposizione con altre fonti di finanziamento è affidata al gestore in sede di rendicontazione, secondo il principio della tracciabilità della spesa pubblica.