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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 951: Regione Abruzzo adotta entro il 31 gennaio 2026 il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro sanitario 2026-2028.
  • Valutazione di Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti entro il 15 febbraio 2026 con prescrizioni vincolanti.
  • Adozione di provvedimenti regionali per l'equilibrio 2025 e coerenza con art. 1, c. 174, L. 311/2004 e art. 2, c. 86, L. 191/2009.
  • Comma 952: fondo presso Ministero salute, 0,5 milioni annui per 2026-2027, per nuovi screening neonatali (limite di spesa).
  • Comma 953: ripartizione del fondo tra Regioni e Province autonome previa intesa in Conferenza unificata, vincolata a progetti specifici.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 951-953 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 951: Programma operativo Abruzzo entro 31/01/2026; valutazione Tavoli tecnici entro 15/02/2026. Comma 953: intesa Conferenza unificata annuale per il riparto del fondo screening. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di perseguire il miglioramento dell’assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026-2028, idoneo a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. A seguito dell’approvazione definitiva del citato Programma operativo e comunque entro i termini di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. , la regione provvede all’adozione formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale311 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l’equilibrio sull’anno 2025. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, .comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Al fine di consentire la sperimentazione, l’organizzazione e l’implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa. . Le risorse del fondo di cui al comma 952 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali. L’attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell’elenco di cui all’ .articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167

Comma 951: nuovo Programma operativo del Piano di rientro Abruzzo

Il comma 951 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) impone alla Regione Abruzzo di adottare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro sanitario per il triennio 2026-2028. La finalità dichiarata è duplice: garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ex art. 117, secondo comma, lett. m, Cost. e ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il triennio. L'Abruzzo è storicamente sottoposto a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in coerenza con il quadro generale dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Comma 951: procedura di valutazione e tempistiche

I Tavoli tecnici (composti da rappresentanti del Ministero della salute, del MEF, dell'AIFA e di esperti) e i Ministeri affiancanti valutano il Programma operativo entro il 15 febbraio 2026, anche con prescrizioni vincolanti per la Regione, da recepire entro i successivi dieci giorni. Le tempistiche sono particolarmente serrate (15 giorni per la valutazione, 10 per il recepimento) e segnalano la volontà del legislatore di accelerare l'iter rispetto a quello standard. Dopo l'approvazione definitiva, e comunque entro i termini dell'art. 1, comma 174, della L. 311/2004, la Regione adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio sull'anno 2025, ricorrendo eventualmente a risorse del bilancio regionale 2026.

Comma 951: differenze rispetto al modello Molise

Il comma 951 sull'Abruzzo presenta differenze significative rispetto al comma 871 sul Molise (anch'esso nella LB 2026): (i) l'Abruzzo non è commissariato e adotta il programma direttamente come Regione; (ii) le tempistiche sono più serrate (31 gennaio per l'adozione, contro il 28 febbraio del Molise); (iii) non è prevista una struttura commissariale né il coinvolgimento di AGENAS; (iv) il meccanismo di erogazione delle risorse non è condizionato a un riparto progressivo. Le due Regioni si trovano quindi in fasi diverse del rientro sanitario: il Molise in fase di commissariamento attivo, l'Abruzzo in fase di rientro autonomo gestito dalla Giunta regionale.

Comma 952: fondo per nuovi screening neonatali

Il comma 952 istituisce presso il Ministero della salute un fondo con dotazione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (1 milione complessivo) destinato alla sperimentazione, organizzazione e implementazione di nuovi screening neonatali. La dotazione costituisce limite di spesa, esprimendo un vincolo invalicabile per il Ministero. Gli screening neonatali sono interventi di sanità pubblica di alto valore preventivo: l'identificazione precoce di malattie metaboliche, endocrine e genetiche consente trattamenti tempestivi con elevato impatto sulla prognosi. La normativa di riferimento è la legge 19 agosto 2016, n. 167 sugli screening neonatali estesi (SNE), che individua un elenco di patologie sottoposte a screening obbligatorio.

Comma 953: ripartizione del fondo screening

Le risorse del fondo del comma 952 sono ripartite tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano previa intesa in sede di Conferenza unificata ex D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La ripartizione è annuale e vincolata alla presentazione di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening, non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della L. 19 agosto 2016, n. 167. Il vincolo procedurale (intesa Conferenza unificata) attua il principio di leale collaborazione ex art. 5 e 120 Cost. e garantisce il coinvolgimento delle Regioni nell'allocazione delle risorse statali in materia di competenza concorrente.

Quadro costituzionale e LEA

L'intero blocco 951-953 si inquadra nell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la tutela della salute alla competenza concorrente, e nell'art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), inclusi i LEA sanitari. L'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale; i piani di rientro come quello dell'Abruzzo strumentano l'art. 120, secondo comma, Cost. sul potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento regionale. Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile coordina la finanza pubblica regionale.

Domande frequenti

Cosa deve fare la Regione Abruzzo entro il 31 gennaio 2026?

Il comma 951 impone alla Regione Abruzzo di adottare, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro sanitario per il triennio 2026-2028. Il programma deve essere idoneo a: (i) garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); (ii) ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il triennio. Il programma viene poi valutato dai Tavoli tecnici e dai Ministeri affiancanti entro il 15 febbraio 2026, anche con prescrizioni vincolanti che la Regione deve recepire entro 10 giorni. La fonte normativa di base è l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplinano il regime dei piani di rientro sanitari regionali.

Cosa sono i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti?

I Tavoli tecnici sono organismi consultivi previsti nei piani di rientro sanitari, composti da rappresentanti del Ministero della salute, del MEF, dell'AIFA, dell'AGENAS, dell'ISS e di esperti di settore. Svolgono attività di verifica tecnica sull'andamento del piano e formulano prescrizioni vincolanti per la Regione. I Ministeri affiancanti sono il Ministero della salute e il MEF, che assumono un ruolo di accompagnamento e di controllo qualitativo e quantitativo. Le prescrizioni dei Tavoli tecnici hanno forza vincolante: la Regione deve recepirle nei termini previsti, pena l'applicazione di sanzioni previste dalla normativa di settore (blocco automatico delle assunzioni, incremento delle aliquote IRPEF e IRAP regionali, divieto di effettuare spese non obbligatorie). Il meccanismo è espressione del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost.

Cos'è il fondo per gli screening neonatali del comma 952?

Il comma 952 istituisce presso il Ministero della salute un fondo con dotazione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (1 milione complessivo nel biennio) destinato alla sperimentazione, organizzazione e implementazione di nuovi screening neonatali, ossia esami da effettuare sui neonati per individuare precocemente malattie metaboliche, endocrine e genetiche. La dotazione costituisce limite di spesa, esprimendo un vincolo invalicabile per il Ministero. L'importo è relativamente contenuto e si configura come fondo di startup per nuove patologie da aggiungere al panel attualmente vigente. La cornice normativa è data dalla legge 19 agosto 2016, n. 167 sugli screening neonatali estesi (SNE), che ha sancito in Italia il diritto al test gratuito per le patologie incluse nell'elenco ministeriale.

Come si ripartisce il fondo tra Regioni e Province autonome?

Il comma 953 prevede che le risorse del fondo del comma 952 siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano previa intesa in sede di Conferenza unificata ex D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa attua il principio di leale collaborazione ex art. 5 e 120 Cost. e garantisce il coinvolgimento dei livelli territoriali nella decisione. Le risorse sono attribuite di anno in anno (non sono iscritte in dotazione strutturale) e l'attribuzione è vincolata alla presentazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della L. 167/2016. La selezione dei progetti avviene secondo i criteri tecnici stabiliti in Conferenza.

Quali patologie sono attualmente coperte dagli screening neonatali in Italia?

La legge 19 agosto 2016, n. 167 ha istituito in Italia gli screening neonatali estesi (SNE), che includono test per oltre 40 patologie metaboliche, endocrine e genetiche. L'elenco delle patologie sottoposte a screening obbligatorio è aggiornato dal Ministero della salute con decreto ministeriale, attualmente facente capo all'art. 6, comma 2, della L. 167/2016. Comprende fibrosi cistica, fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, anemia falciforme, distrofie muscolari, immunodeficienze congenite (SCID) e altre patologie a presentazione precoce. Il fondo del comma 952 finanzia la sperimentazione di screening per patologie non ancora incluse, secondo un approccio incrementale che valorizza le evoluzioni della genetica medica e della biochimica diagnostica. Il successo di uno screening sperimentale può portare all'inclusione della patologia nell'elenco ministeriale con successivo aggiornamento del DM.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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