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Comma 932 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , dopo le parole: «di cui al comma 692,» sonoarticolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 932): competenza concorrente Stato-Regioni e parametrizzazione del riparto territoriale
- Art. 119 Costituzione (comma 932): autonomia finanziaria regionale e principio di territorialità della finanza pubblica
- Art. 5 Costituzione (comma 932): principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni per gli atti attuativi
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Tecnica della novella e portata della modifica
Il comma 932 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene con la tecnica della novella legislativa sull'art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), inserendo dopo le parole «di cui al comma 692,» il riferimento espresso «la regione di raccolta,». Si tratta di una modifica chirurgica che integra una variabile aggiuntiva nel meccanismo di un comma esistente. La modifica non istituisce nuove risorse né nuove procedure: opera esclusivamente sulla parametrizzazione di una regola già in vigore. Per cogliere la portata sostanziale occorre il testo completo dei commi 692 e 697 della L. 145/2018, non riportato in questo contesto.
Ricostruzione del contesto normativo
I commi 692-697 della L. 145/2018 disciplinano tipicamente materie connesse al riparto di risorse fra Regioni o fra altri enti territoriali. Il riferimento alla "regione di raccolta" suggerisce un'area di settore con dimensione territoriale di provenienza (potrebbe trattarsi di sanità, ambiente, rifiuti o altri ambiti in cui la regione di provenienza di un soggetto, di un bene o di un servizio rileva ai fini del riparto). L'inserimento di questo parametro nel meccanismo del comma 697 mira presumibilmente a tenere conto, nella distribuzione di risorse, anche del territorio di raccolta, oltre ai parametri già previsti dal comma 692.
Effetti applicativi e periodo transitorio
Pur in mancanza del testo completo della disciplina interessata, alcuni effetti applicativi sono prevedibili: (i) i soggetti gestori delle risorse oggetto del comma 697 devono aggiornare i propri sistemi informativi per registrare il dato relativo alla regione di raccolta; (ii) il riparto sui prossimi esercizi terrà conto di tale variabile; (iii) le Regioni potrebbero dover modificare le proprie procedure interne per fornire i dati richiesti. La norma non prevede un periodo transitorio espresso, quindi opera dal 1° gennaio 2026 secondo il principio tempus regit actum.
Profilo costituzionale: leale collaborazione
L'inserimento di un parametro regionale nel meccanismo di riparto attiva il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni ex art. 5 e 120 della Costituzione. Quando il riparto incide sulle risorse regionali, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente richiesto il coinvolgimento del sistema delle Conferenze (Stato-Regioni e Unificata) ex D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 932, intervenendo in via testuale, non specifica espressamente la procedura concertativa, che si applica però in via interpretativa quando si tratta di adottare atti attuativi di livello secondario.
Quadro contabile e finanza pubblica
Trattandosi di norma di tecnica legislativa priva di copertura autonoma, il comma 932 non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Lo si evince dalla struttura del comma stesso (mera modifica di parametro) e dal silenzio della relazione tecnica della LB 2026 su nuove dotazioni connesse. L'effetto economico è quindi di redistribuzione interna fra Regioni beneficiarie del meccanismo del comma 697, secondo i nuovi parametri. L'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) impone la quantificazione degli oneri solo in presenza di nuove obbligazioni a carico della finanza pubblica.
Implicazioni per gli enti locali e regionali
Per gli enti destinatari del meccanismo di riparto (presumibilmente Regioni o enti del SSN regionale), il comma 932 introduce un'esigenza di tracciatura aggiuntiva. La regione di raccolta dovrà essere identificata in modo univoco e comunicata al soggetto centrale gestore. Sul piano contabile, eventuali variazioni di entrata derivanti dal nuovo parametro vanno gestite secondo i principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non incide direttamente, trattandosi di riparto a livello regionale; i Comuni sono interessati solo indirettamente attraverso il filtro regionale.
Domande frequenti
Qual è la portata pratica del comma 932?
Il comma 932 inserisce nell'art. 1, comma 697, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il riferimento alla "regione di raccolta" come variabile aggiuntiva nel meccanismo già esistente. La modifica è di natura tecnica e non istituisce nuove risorse né nuove procedure: arricchisce la parametrizzazione di una regola di riparto preesistente. L'effetto applicativo dipende dal contenuto sostanziale dei commi 692 e 697 della L. 145/2018, che vanno letti in combinato disposto. Per chi opera nel settore interessato, l'impatto si traduce nella necessità di tracciare e comunicare il dato relativo alla regione di raccolta, oltre ai parametri già previsti. La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2026 senza periodo transitorio espresso.
Cosa si intende per "regione di raccolta" nel contesto del comma 697 della L. 145/2018?
Il termine "regione di raccolta" richiama tipicamente la regione di provenienza di un bene, di un soggetto o di un servizio ai fini di un meccanismo di riparto territoriale. L'ambito applicativo dipende dal settore disciplinato dai commi 692 e 697 della L. 145/2018: può trattarsi di sanità (donazioni di sangue o di organi), ambiente (gestione rifiuti), agricoltura (prodotti raccolti) o altri ambiti analoghi. Senza il testo integrale della disciplina di riferimento, non è possibile precisare ulteriormente il significato. La modifica del comma 932 sembra rispondere all'esigenza di valorizzare il legame territoriale fra l'attività di raccolta e il riparto delle risorse, in coerenza con il principio di territorialità tipico della finanza pubblica regionale ex art. 119 Cost.
Il comma 932 genera nuovi oneri per la finanza pubblica?
No. Il comma 932 opera come modifica testuale di una norma esistente, senza istituire nuove risorse o nuovi procedimenti. La struttura del comma stesso (mera novella di parametri) e l'assenza di quantificazione di oneri nella relazione tecnica della LB 2026 confermano la natura redistributiva e non incrementale della disposizione. L'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) impone la quantificazione degli oneri solo quando si producono nuove obbligazioni a carico della finanza pubblica. L'effetto economico della modifica è quindi di redistribuzione interna fra Regioni beneficiarie del meccanismo del comma 697, secondo i nuovi parametri. Alcune Regioni potranno percepire risorse maggiori, altre minori, ma il totale del riparto resta invariato.
Da quando si applica la modifica e come si gestisce la transizione?
La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della LB 2026 ex art. 11-bis della legge 196/2009, e si applica secondo il principio tempus regit actum: i riparti operati a partire da tale data tengono conto del nuovo parametro. Non è previsto un periodo transitorio espresso. Per gli operatori interessati, l'implementazione richiede: (i) aggiornamento dei sistemi informativi per la tracciatura della regione di raccolta; (ii) revisione delle procedure interne di comunicazione del dato al soggetto centrale gestore; (iii) coordinamento con i decreti attuativi vigenti per il comma 697 della L. 145/2018, eventualmente da aggiornare con un atto integrativo del Ministero competente. La leale collaborazione con il sistema delle Conferenze ex D.Lgs. 281/1997 può essere attivata per la definizione delle modalità operative.
Quale procedura concertativa si applica per gli atti attuativi?
Quando il riparto inciso dal comma 697 della L. 145/2018 coinvolge risorse di pertinenza regionale, la giurisprudenza costituzionale ha consolidato il principio di leale collaborazione ex art. 5 e 120 della Costituzione. La forma giuridica preferita per atti attuativi che incidono su materie di competenza concorrente o regionale è l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ex art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, oppure il parere quando l'intesa non è richiesta. Il comma 932 non specifica espressamente la procedura, che si applica però in via interpretativa per coerenza sistemica. Per i settori a competenza esclusiva statale (ad esempio anagrafe sanitaria nazionale), il parere è sufficiente; per le materie concorrenti, l'intesa è preferibile.