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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 932 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , dopo le parole: «di cui al comma 692,» sonoarticolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 inserite le seguenti: «la regione di raccolta,».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 932): competenza concorrente Stato-Regioni e parametrizzazione del riparto territoriale
- Art. 119 Costituzione (comma 932): autonomia finanziaria regionale e principio di territorialità della finanza pubblica
- Art. 5 Costituzione (comma 932): principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni per gli atti attuativi
Vedi anche
→L.B. 2026 art. precedente - Commi 951-953 LB 2026: Piano di rientro Abruzzo e fondo screening…→L.B. 2026 art. successivo - Commi 907-910 LB 2026: contributi a Comuni di Altavalle e Trento→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Comma 931 LB 2026: progetto Comunic@Ens 350 mila €→Comma 933 LB26: collegamento del biometano alla rete del gas naturale→Comma 930 LB 2026: contributo ENS sordi 1 mln € 2026-2027→Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE→Comma 929 LB 2026: contributo ANFFAS APS/ETS per 2026 e 2027→Comma 928 LB 2026: contributo Unione Italiana Ciechi APS/ETS→Comma 927 LB 2026: contributo I.Ri.Fo.R. ETS per soggiorni disabili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Tecnica della novella e portata della modifica
Il comma 932 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene con la tecnica della novella legislativa sull’art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), inserendo dopo le parole «di cui al comma 692,» il riferimento espresso «la regione di raccolta,». Si tratta di una modifica chirurgica che integra una variabile aggiuntiva nel meccanismo di un comma esistente. La modifica non istituisce nuove risorse né nuove procedure: opera esclusivamente sulla parametrizzazione di una regola già in vigore. Per cogliere la portata sostanziale occorre il testo completo dei commi 692 e 697 della L. 145/2018, non riportato in questo contesto.
Ricostruzione del contesto normativo
I commi 692-697 della L. 145/2018 disciplinano tipicamente materie connesse al riparto di risorse fra Regioni o fra altri enti territoriali. Il riferimento alla "regione di raccolta" suggerisce un’area di settore con dimensione territoriale di provenienza (potrebbe trattarsi di sanità, ambiente, rifiuti o altri ambiti in cui la regione di provenienza di un soggetto, di un bene o di un servizio rileva ai fini del riparto). L’inserimento di questo parametro nel meccanismo del comma 697 mira presumibilmente a tenere conto, nella distribuzione di risorse, anche del territorio di raccolta, oltre ai parametri già previsti dal comma 692.
Effetti applicativi e periodo transitorio
Pur in mancanza del testo completo della disciplina interessata, alcuni effetti applicativi sono prevedibili: (i) i soggetti gestori delle risorse oggetto del comma 697 devono aggiornare i propri sistemi informativi per registrare il dato relativo alla regione di raccolta; (ii) il riparto sui prossimi esercizi terrà conto di tale variabile; (iii) le Regioni potrebbero dover modificare le proprie procedure interne per fornire i dati richiesti. La norma non prevede un periodo transitorio espresso, quindi opera dal 1° gennaio 2026 secondo il principio tempus regit actum.
Profilo costituzionale: leale collaborazione
L’inserimento di un parametro regionale nel meccanismo di riparto attiva il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni ex art. 5 e 120 della Costituzione. Quando il riparto incide sulle risorse regionali, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente richiesto il coinvolgimento del sistema delle Conferenze (Stato-Regioni e Unificata) ex D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 932, intervenendo in via testuale, non specifica espressamente la procedura concertativa, che si applica però in via interpretativa quando si tratta di adottare atti attuativi di livello secondario.
Quadro contabile e finanza pubblica
Trattandosi di norma di tecnica legislativa priva di copertura autonoma, il comma 932 non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Lo si evince dalla struttura del comma stesso (mera modifica di parametro) e dal silenzio della relazione tecnica della LB 2026 su nuove dotazioni connesse. L’effetto economico è quindi di redistribuzione interna fra Regioni beneficiarie del meccanismo del comma 697, secondo i nuovi parametri. L’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) impone la quantificazione degli oneri solo in presenza di nuove obbligazioni a carico della finanza pubblica.
Implicazioni per gli enti locali e regionali
Per gli enti destinatari del meccanismo di riparto (presumibilmente Regioni o enti del SSN regionale), il comma 932 introduce un’esigenza di tracciatura aggiuntiva. La regione di raccolta dovrà essere identificata in modo univoco e comunicata al soggetto centrale gestore. Sul piano contabile, eventuali variazioni di entrata derivanti dal nuovo parametro vanno gestite secondo i principi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione contabile. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) non incide direttamente, trattandosi di riparto a livello regionale; i Comuni sono interessati solo indirettamente attraverso il filtro regionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Ministero Economia