In sintesi
- Autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2026 per le finalità dell'art. 32, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.
- Stanziati ulteriori 900.000 euro per il 2026 a favore dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.
- Le finalità sono le medesime dell'art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018, ossia la prosecuzione della ricostruzione e il supporto operativo.
- Il D.L. 109/2018 era stato emanato all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova e contiene una pluralità di disposizioni di ricostruzione.
- La norma garantisce continuità di sostegno per situazioni post-emergenziali ancora attive nel 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 599 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Per le finalità di cui all’ , convertito, conarticolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 modificazioni, dalla , è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026.legge 16 novembre 2018, n. 130 Per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all’ , è autorizzata la spesa di 900.000 euro perarticolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 2 Costituzione (comma 599): Solidarietà sociale: lo Stato sostiene i Comuni colpiti da calamità naturali.
- Art. 114 Costituzione (comma 599): Ruolo costituzionale dei Comuni colpiti dalle calamità come enti autonomi.
- Art. 118 Costituzione (comma 599): Esercizio sostitutivo statale tramite Commissario straordinario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Due interventi distinti nello stesso comma
Il comma 599 della Legge di Bilancio 2026 contiene due autorizzazioni di spesa connesse all'art. 32, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ma riferite a due ambiti territoriali differenti. La prima autorizzazione è di 1,7 milioni di euro per il 2026 per le finalità generali della norma; la seconda è di 900.000 euro per il 2026 a favore dei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (la frana di Casamicciola Terme). Pur condividendo il riferimento normativo, le due autorizzazioni rispondono a esigenze territoriali distinte.
Il D.L. 109/2018 e l'art. 32, comma 3
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109 fu emanato all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, ma contiene una pluralità di disposizioni che vanno oltre la specifica vicenda genovese. L'art. 32, comma 3, riguarda finalità di ricostruzione e supporto operativo nei territori interessati da eventi calamitosi disciplinati dallo stesso decreto. La norma è stata progressivamente estesa, attraverso le leggi di bilancio successive, anche a vicende calamitose successive al 2018 con caratteristiche analoghe, tra cui appunto la frana di Ischia del novembre 2022.
Ischia e gli eventi del 26 novembre 2022
Il 26 novembre 2022 una frana di vaste dimensioni colpì Casamicciola Terme sull'isola di Ischia, causando vittime e danni rilevanti agli edifici. Gli eventi meteorologici eccezionali (precipitazioni intense in poche ore) generarono uno scenario di colata detritica che mise in luce, ancora una volta, la fragilità idrogeologica del territorio italiano. La gestione emergenziale e post-emergenziale fu affidata a un Commissario straordinario, e il quadro normativo di riferimento è stato progressivamente integrato con disposizioni che hanno richiamato proprio l'art. 32 del D.L. 109/2018 quale fonte di finanziamento. L'autorizzazione di 900.000 euro per il 2026 si inscrive in questa filiera di sostegno.
Profili contabili per i Comuni beneficiari
Le risorse autorizzate (1,7 milioni di euro + 900.000 euro = 2,6 milioni complessivi) costituiscono trasferimenti finalizzati. Per i Comuni beneficiari, le entrate devono essere iscritte in bilancio come entrate vincolate ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con applicazione del principio della destinazione vincolata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Ai Comuni dell'isola di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana) è richiesto di mantenere evidenza analitica dell'impiego delle risorse, anche ai fini delle eventuali verifiche di controllo della Corte dei conti e degli organi di controllo interni.
Procedure di affidamento
L'utilizzo delle risorse trasferite per opere pubbliche, servizi o forniture deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per le procedure indette dal 1° aprile 2024. La normativa speciale di ricostruzione, in particolare quella connessa al D.L. 109/2018, prevede tipicamente alcune semplificazioni procedurali rispetto al regime ordinario, ad esempio in tema di soglie di affidamento diretto, riduzione dei termini, ricorso a procedure negoziate. I Comuni dell'isola di Ischia devono coordinare l'uso delle risorse con le ordinanze del Commissario straordinario eventualmente competente per l'emergenza locale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Coordinamento con il Codice della protezione civile
Il quadro generale della gestione delle calamità è fissato dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Per gli eventi di Ischia 2022, sono state emanate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 25 del Codice. Le risorse del comma 599 si aggiungono a quelle già trasferite negli anni precedenti, sostenendo la prosecuzione delle attività di ricostruzione e di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. La distinzione tra fase emergenziale e fase ordinaria di ricostruzione segue il modello generale del Codice della protezione civile, integrato dalle specifiche disposizioni di ciascun decreto-legge di emergenza.
Quadro costituzionale
Sul piano costituzionale, il comma 599 si inquadra nel principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., nel principio autonomistico degli artt. 5 e 114 Cost. e nell'esercizio sostitutivo dello Stato di cui all'art. 118 Cost. Per il governo del territorio, la competenza concorrente prevista dall'art. 117, comma 3, Cost. resta in capo alle Regioni interessate (Liguria per i territori del D.L. 109/2018 originario e Campania per Ischia), che esercitano le proprie funzioni di pianificazione anche in coordinamento con i Comuni del cratere.
Domande frequenti
Cosa prevede il comma 599 sulle risorse autorizzate per il 2026?
Il comma 599 della Legge di Bilancio 2026 contiene due autorizzazioni di spesa per il 2026 collegate all'art. 32, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130. La prima è di 1,7 milioni di euro per le finalità generali di ricostruzione e supporto operativo disciplinate dalla norma. La seconda è di 900.000 euro per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (la frana di Casamicciola Terme). Le due autorizzazioni condividono il riferimento normativo dell'art. 32, comma 3, ma si applicano ad ambiti territoriali distinti, riflettendo la prassi legislativa di estendere progressivamente la disciplina del D.L. 109/2018 a calamità successive con caratteristiche analoghe.
Quali sono i Comuni dell'isola di Ischia beneficiari?
I Comuni dell'isola di Ischia sono sei: Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana. La frana del 26 novembre 2022 ha colpito principalmente Casamicciola Terme, con effetti significativi anche su Lacco Ameno e parte del territorio limitrofo. La ripartizione concreta dei 900.000 euro autorizzati per il 2026 dipenderà dalle disposizioni di dettaglio adottate in attuazione del comma e dalle ordinanze del Commissario straordinario eventualmente competente. I Comuni beneficiari devono iscrivere le risorse come entrate vincolate ex artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e mantenerne evidenza analitica nella propria contabilità, anche ai fini dei controlli.
Quale è la cornice normativa del D.L. 109/2018?
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109 fu emanato all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, ma contiene una pluralità di disposizioni che vanno oltre la specifica vicenda genovese. La conversione è avvenuta con la L. 16 novembre 2018, n. 130. L'art. 32 del decreto riguarda finalità di ricostruzione e supporto operativo nei territori interessati da eventi calamitosi. Il comma 3, in particolare, prevede risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e per il supporto alla ricostruzione. Negli anni successivi al 2018, le leggi di bilancio hanno progressivamente esteso l'applicazione dell'art. 32 anche a calamità successive con caratteristiche analoghe, tra cui la frana di Ischia 2022.
Come iscrivere in bilancio le risorse trasferite?
Le risorse trasferite ai Comuni beneficiari costituiscono entrate vincolate da iscrivere in bilancio ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Si applica il principio della destinazione vincolata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Le entrate vanno classificate al titolo II (trasferimenti correnti) o al titolo IV (entrate in conto capitale) a seconda della natura dell'intervento finanziato. Ove le risorse siano destinate a finanziare interventi pluriennali che esulano dall'esercizio in corso, si applica il fondo pluriennale vincolato. I Comuni devono mantenere evidenza analitica dell'impiego delle risorse, anche ai fini delle verifiche di controllo della Corte dei conti e degli organi di controllo interni.
Quali procedure di affidamento si applicano per l'uso delle risorse?
Per l'uso delle risorse trasferite finalizzate ad opere pubbliche, servizi o forniture si applica il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per le procedure indette dal 1° aprile 2024. La normativa speciale di ricostruzione, in particolare quella connessa al D.L. 109/2018, prevede tipicamente semplificazioni procedurali rispetto al regime ordinario, quali soglie più ampie per l'affidamento diretto, riduzione dei termini procedimentali e ricorso più agevole alle procedure negoziate. I Comuni dell'isola di Ischia devono coordinare l'uso delle risorse con le ordinanze del Commissario straordinario competente per l'emergenza locale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre fonti di finanziamento già attive sul medesimo intervento.