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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prorogate per il 2026 le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, nel limite complessivo di 300.000 euro.
  • Le esenzioni si applicano nei territori delle Regioni Umbria e Marche.
  • Entro il 30 aprile 2026 un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri di ristoro.
  • Il decreto deve definire la ripartizione tra Umbria e Marche del minor gettito connesso alle esenzioni.
  • Misura di sostegno mirato e a basso impatto finanziario, ma con valore segnaletico per il consolidamento delle agevolazioni territoriali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 595 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Entro il 30 aprile 2026, decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione dei criteri di ristoro e della ripartizione tra Umbria e Marche. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Le esenzioni di cui al , si applicano anchecomma 560-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l’anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all’esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

L'oggetto del comma 595

Il comma 595 della Legge di Bilancio 2026 dispone che le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Il comma 560-bis citato è stato introdotto dalle leggi di bilancio precedenti come misura specifica di sostegno a determinate categorie di soggetti operanti nei territori delle Regioni Umbria e Marche, generalmente connessa al perdurare degli effetti del sisma 2016 o ad altre vicende di carattere territoriale. La proroga al 2026 mantiene viva la disciplina, ancorché nel limite contenuto di 300.000 euro complessivi.

Il decreto del Ministro dell'interno entro 30 aprile 2026

Il secondo periodo del comma 595 stabilisce un ulteriore obbligo procedurale: entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della Regione Umbria e della Regione Marche. Il decreto interministeriale è quindi un atto normativo secondario di natura attuativa, indispensabile per dare concreta efficacia al ristoro previsto in favore dei Comuni delle due Regioni.

Il ruolo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La consultazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevista come adempimento obbligatorio precedente all'emanazione del decreto, è uno strumento di leale collaborazione tipico del nostro ordinamento. La Conferenza, disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è la sede istituzionale di confronto tra il Governo e le rappresentanze degli enti locali. Il parere della Conferenza non è tecnicamente vincolante, ma la sua mancata richiesta inficia la legittimità del decreto. Per i Comuni di Umbria e Marche, è importante che le associazioni di rappresentanza (ANCI Umbria e ANCI Marche, soprattutto) seguano il procedimento del decreto.

Profili contabili per i Comuni

Le esenzioni del comma 560-bis L. 213/2023 producono un minor gettito tributario locale che, in assenza di ristoro, graverebbe sui bilanci dei Comuni interessati. Il ristoro statale ai sensi del comma 595 è finalizzato a neutralizzare tale impatto. Per i Comuni beneficiari, il ristoro costituisce un trasferimento corrente da iscrivere al titolo II del bilancio (entrate da trasferimenti correnti), ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dei principi contabili dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Trattandosi di un ristoro destinato, le risorse devono essere correttamente correlate al minor gettito tributario subito, mantenendo evidenza analitica delle esenzioni applicate.

Il limite complessivo di 300.000 euro

Il limite di 300.000 euro per il 2026 è di importo modesto e segnala il carattere mirato della misura: non si tratta di un sostegno strutturale di larga portata, bensì di un intervento puntuale a beneficio di specifici Comuni o categorie. La ripartizione tra Umbria e Marche, demandata al decreto interministeriale, dovrà necessariamente basarsi su criteri oggettivi (numero di soggetti beneficiari, ammontare del minor gettito storicamente registrato, dimensione dei territori interessati) per evitare contestazioni in sede amministrativa. La somma costituisce limite di spesa: oltre questo, lo Stato non è tenuto a coprire ulteriori esenzioni.

Coordinamento con la disciplina tributaria locale

Il comma 595 si inserisce nel più ampio quadro dell'autonomia tributaria comunale. I Comuni di Umbria e Marche conservano la potestà di disciplinare, con propri regolamenti ex art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'IMU, la TARI, il canone unico patrimoniale (artt. 1, commi 816-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160) e gli altri tributi locali. Le esenzioni del comma 560-bis L. 213/2023 si sovrappongono al sistema tributario locale ordinario, creando un regime speciale per i soggetti destinatari. Il ristoro statale del comma 595 evita che l'autonomia tributaria sia svuotata dal perimetro delle esenzioni statali.

Quadro costituzionale

Sul piano costituzionale, il comma 595 si coordina con gli artt. 5, 117, comma 2, lettera e), e 119 Cost. L'art. 119 in particolare riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali; la disciplina dei ristori statali per il minor gettito conseguente a esenzioni disposte per legge serve a salvaguardare l'integrità di tale autonomia. Sul piano procedurale, il modello del decreto del Ministro dell'interno previa Conferenza Stato-città valorizza il principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. Per i tributi locali coinvolti, valgono i principi della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che la disciplina delle esenzioni rispetta nella misura in cui le ragioni dell'esenzione (peculiarità territoriale, calamità) trovano fondamento costituzionale.

Domande frequenti

Cosa prevede il comma 595 per Umbria e Marche?

Il comma 595 della Legge di Bilancio 2026 dispone che le esenzioni di cui al comma 560-bis dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. La misura riguarda i territori delle Regioni Umbria e Marche. Il comma prevede inoltre che entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione, da ripartire tra i territori delle due Regioni. Si tratta di una misura mirata e di importo contenuto.

Entro quando deve essere emanato il decreto interministeriale?

Il decreto interministeriale deve essere emanato entro il 30 aprile 2026. Si tratta di un termine ordinatorio fissato dal legislatore per garantire tempi certi di attuazione. Il decreto è firmato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La Conferenza, disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è la sede istituzionale di confronto tra il Governo e le rappresentanze degli enti locali. Il parere della Conferenza non è tecnicamente vincolante, ma la sua mancata richiesta inficia la legittimità del decreto. I Comuni interessati devono monitorare il procedimento attraverso le proprie associazioni di categoria.

Come si articola il ristoro del minor gettito?

Il ristoro del minor gettito connesso alle esenzioni del comma 560-bis L. 213/2023 è articolato in due passaggi. Primo: il decreto interministeriale fissa i criteri di ristoro, ossia le regole oggettive con cui calcolare il minor gettito e l'importo spettante a ciascun Comune. Secondo: la ripartizione effettiva tra Umbria e Marche e poi tra i Comuni di ciascuna Regione viene operata sulla base di quei criteri. Per i Comuni beneficiari, il ristoro costituisce un trasferimento corrente da iscrivere al titolo II del bilancio (entrate da trasferimenti correnti), ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dei principi contabili armonizzati. Il limite di 300.000 euro complessivi rende necessaria una distribuzione attenta.

Cosa sono le esenzioni del comma 560-bis L. 213/2023?

Il comma 560-bis dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 introduce esenzioni tributarie specifiche per i territori di Umbria e Marche, generalmente collegate al perdurare degli effetti del sisma 2016 o ad altre vicende di carattere territoriale (Umbria interessata anche dal sisma 1997 e da altri eventi). Le esenzioni si traducono in un alleggerimento del carico fiscale per categorie di soggetti specifici e producono, per i Comuni, un minor gettito tributario. La proroga al 2026 disposta dal comma 595 mantiene viva la disciplina nel limite di 300.000 euro complessivi, segnalando il carattere mirato dell'intervento. Per la disciplina di dettaglio occorre fare riferimento al testo del comma 560-bis e ai decreti attuativi già emanati negli anni precedenti.

Quale è il quadro costituzionale del ristoro statale?

Il quadro costituzionale è quello degli artt. 5, 117, comma 2, lettera e), e 119 Cost. L'art. 119 in particolare riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti locali; la disciplina dei ristori statali per il minor gettito conseguente a esenzioni disposte per legge dello Stato serve a salvaguardare l'integrità di tale autonomia, evitando che il legislatore statale possa svuotare le entrate proprie degli enti locali senza copertura. Il procedimento del decreto del Ministro dell'interno previa Conferenza Stato-città valorizza il principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. Per i tributi locali coinvolti, valgono i principi della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che la disciplina delle esenzioni rispetta nella misura in cui ricorrono ragioni territoriali costituzionalmente fondate.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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