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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È istituito il prezzario nazionale dei lavori pubblici per monitorare il costo delle opere su tutto il territorio nazionale.
  • Adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza unificata (art. 8 D.Lgs. 281/1997), entro 180 giorni.
  • Il prezzario nazionale è redatto in coerenza con l'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023 e aggiornato annualmente.
  • Funzione: strumento di supporto ai prezzari regionali (art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023) e ai prezzari speciali delle stazioni appaltanti autorizzate.
  • Regioni, Province autonome e stazioni appaltanti devono motivare in sede di adozione eventuali scostamenti dalle soglie di variazione del prezzario nazionale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 487 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MIT di concerto con MEF, previo parere Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegislativo 28 agosto 1997, n. 281 legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all’allegato I.14 del citato codice di cui al anche avvalendosi dell’attività del tavolodecreto legislativo n. 36 del 2023 di coordinamento di cui all’articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. , nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa36 del 2023 autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma

13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all’adozione di prezzari speciali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

Inquadramento sistematico

Il comma 487 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce nell'ordinamento un tassello centrale per la disciplina dei prezzari delle opere pubbliche. Fino ad oggi la materia ha visto convivere prezzari regionali (art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici), prezzari speciali delle stazioni appaltanti previa autorizzazione del MIT, e prezzari di mercato di varia matrice (DEI, Camere di Commercio, ANAS). L'assenza di un punto di riferimento nazionale ha generato disomogeneità nei quadri economici delle opere, asimmetrie territoriali e contenzioso in materia di revisione prezzi. La nuova norma colma la lacuna istituendo il prezzario nazionale come strumento di coordinamento.

Fonti del potere e architettura istituzionale

Il fondamento normativo della disposizione riposa su più livelli. La potestà statale di intervento si giustifica con l'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., che assegna allo Stato la tutela della concorrenza, materia trasversale che ricomprende la disciplina dei contratti pubblici (Corte cost., sent. n. 401/2007). Il rispetto delle competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e governo del territorio (art. 117, c. 3 e 4, Cost.) è garantito dal coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997, sede di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

L'adozione del prezzario avviene con decreto interministeriale MIT-MEF, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La tempistica colloca l'atto attuativo entro l'estate del 2026, periodo strategico per la pianificazione dei lavori pubblici dell'esercizio successivo.

Coordinamento con l'allegato I.14 del Codice

Il prezzario nazionale è redatto in coerenza con i criteri dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di redazione, aggiornamento e applicazione dei prezzari. Si avvale, in particolare, dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'art. 6 del medesimo allegato, organismo già deputato a favorire l'omogeneità metodologica tra prezzari regionali. Il nuovo prezzario assume quindi una funzione di guida tecnica e di benchmark, senza però sostituire i prezzari regionali, che restano gli strumenti operativi adottati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Soglie di variazione e autonomia territoriale

Una delle novità più rilevanti è l'indicazione, nel prezzario nazionale, di soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale. Si tratta di una griglia tecnica che individua, per ciascun prodotto, attrezzatura o lavorazione, l'intervallo entro il quale i prezzari regionali e speciali possono discostarsi tenuto conto del contesto. Tale meccanismo realizza un bilanciamento tra esigenza di uniformità (tutela della concorrenza e della finanza pubblica) e autonomia territoriale (art. 5 Cost.).

L'obbligo di motivazione degli scostamenti, posto in capo a Regioni, Province autonome e stazioni appaltanti autorizzate a prezzari speciali, è presidio di trasparenza e accountability: garantisce che eventuali deviazioni dalle soglie nazionali siano supportate da elementi obiettivi (contesto orografico, costo del lavoro locale, andamento delle commodities) e siano sindacabili, anche in sede giurisdizionale amministrativa.

Relazione con la revisione prezzi

Il prezzario nazionale è complementare al meccanismo di revisione prezzi disciplinato dal comma 490 LB 2026 (per gli appalti aggiudicati ante D.Lgs. 36/2023) e dall'art. 60 D.Lgs. 36/2023 (per i nuovi contratti). Insieme, i due strumenti costruiscono un sistema integrato: il prezzario serve a stimare ex ante il costo dell'opera con maggiore omogeneità nazionale; la revisione prezzi consente di adeguare il valore del contratto a fronte di variazioni significative dei costi delle commodities, secondo soglie e formule definite.

Conferenza unificata e federalismo cooperativo

Il parere obbligatorio della Conferenza unificata (art. 8 D.Lgs. 281/1997) attua il principio di leale collaborazione, già valorizzato dalla Corte costituzionale come modulo procedurale necessario in materie a competenza intrecciata. La Conferenza riunisce le Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, dando voce sia alle istanze regionali sia a quelle dei Comuni e delle Province (TUEL D.Lgs. 267/2000). Si tratta di un'applicazione concreta dell'art. 114 Cost. che riconosce pari dignità agli enti costitutivi della Repubblica.

Impatto sulle stazioni appaltanti locali

Comuni, Province, Città metropolitane e centrali uniche di committenza dovranno tenere conto del prezzario nazionale nella programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 37 D.Lgs. 36/2023) e nella redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (art. 41 D.Lgs. 36/2023). Le determinazioni del responsabile unico del progetto (RUP) sui prezzi a base di gara dovranno richiamare esplicitamente il prezzario regionale di riferimento e la sua coerenza con il prezzario nazionale, motivando eventuali scostamenti specifici. Si rafforza così l'obbligo motivazionale dell'azione amministrativa (L. 241/1990).

Profili fiscali e contabili

Per i contratti pubblici le fatture seguono il regime split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), salvo deroghe. Le variazioni di prezzo che si traducono in atti aggiuntivi o riserve sono soggette a registrazione (Testo unico imposta di registro) e a fatturazione elettronica via SDI. Dal lato bilancio armonizzato, i quadri economici aggiornati richiedono variazioni al programma triennale e al cronoprogramma finanziario (D.Lgs. 118/2011 per gli enti locali, D.Lgs. 91/2011 per le amministrazioni statali).

Implicazioni operative

Per imprese e professionisti, il prezzario nazionale è uno strumento di benchmarking utile alla formulazione delle offerte e alla gestione delle riserve. Per le stazioni appaltanti diventa un riferimento obbligato in sede di stima dei costi e di valutazione dell'anomalia delle offerte (art. 110 D.Lgs. 36/2023). Per le Regioni rappresenta un vincolo procedurale (obbligo motivazionale degli scostamenti) ma anche un ombrello di legittimità: l'adesione alle soglie nazionali costituisce presunzione di congruità.

Federalismo amministrativo e ruolo delle Province autonome

La disposizione richiama espressamente le Province autonome di Trento e di Bolzano, che godono di uno statuto speciale (D.P.R. 670/1972) e di competenze in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Il legislatore statale, pur estendendo a queste realtà l'obbligo motivazionale degli scostamenti, salvaguarda la loro autonomia organizzativa nel processo di adozione dei prezzari. Si tratta di una soluzione di compromesso che riconosce la specialità senza derogare al principio di tutela della concorrenza ex art. 117, c. 2, lett. e), Cost. Per le altre Regioni, anche quelle a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia), il quadro è analogo: piena autonomia nell'adozione del prezzario, vincolo procedurale dell'onere motivazionale.

Contenzioso prevedibile e tutela giurisdizionale

Sono prevedibili almeno tre filoni di contenzioso. Il primo riguarda l'ammissibilità e la sufficienza della motivazione degli scostamenti, sindacabile davanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ai sensi degli artt. 7-8 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010). Il secondo riguarda l'applicazione concreta del prezzario nazionale in sede di valutazione dell'anomalia: gli operatori esclusi potranno contestare l'esclusione richiamando le soglie nazionali come parametro di riferimento. Il terzo concerne il rapporto tra prezzario nazionale e prezzari speciali: l'autorizzazione del MIT a prezzari speciali può essere messa in discussione qualora il prezzario adottato si discosti significativamente dalla griglia nazionale senza adeguata motivazione. Per i Comuni, Province e Città metropolitane il rischio di contenzioso impone un'istruttoria tecnica accurata, con coinvolgimento dell'ufficio tecnico, del RUP e, ove necessario, di consulenti esterni qualificati.

Profili contabili armonizzati per gli enti locali

L'adozione del prezzario nazionale incide direttamente sul ciclo di vita dei progetti di opere pubbliche degli enti locali. La fase di programmazione triennale (art. 21 D.Lgs. 50/2016 e oggi art. 37 D.Lgs. 36/2023) richiede l'individuazione delle opere e la stima dei costi: il prezzario nazionale fornisce il riferimento tecnico per stime più affidabili, riducendo il rischio di sotto-stime sistematiche. La fase di redazione del quadro economico segue il principio di competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011), con imputazione della spesa secondo l'esigibilità e ricorso al Fondo pluriennale vincolato per le quote non esigibili nell'esercizio. Eventuali variazioni del quadro economico in corso di esecuzione richiedono variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 TUEL D.Lgs. 267/2000.

Coordinamento con il PNRR e le opere strategiche

Una parte significativa degli appalti pubblici di lavori in corso e in programma è finanziata con risorse del PNRR e del Fondo complementare nazionale. Il prezzario nazionale assume rilevanza specifica per queste opere: la corretta stima dei costi è condizione per la sostenibilità dei target intermedi e finali concordati con la Commissione europea. Eventuali revisioni di prezzo ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 o ex comma 490 LB 2026 incidono sulla rendicontazione UE e sull'ammissibilità della spesa. Il coordinamento tra MIT, MEF (Ragioneria), Strutture di missione PNRR e stazioni appaltanti diventa fondamentale per evitare disallineamenti tra costi sostenuti e risorse europee disponibili.

Aggiornamento annuale e ruolo dei dati

Il prezzario nazionale è aggiornato con cadenza annuale. La frequenza riflette la dinamicità dei costi delle commodities, dell'energia e dei materiali da costruzione, particolarmente sensibili ad eventi macroeconomici e geopolitici. L'Osservatorio sui prezzari (comma 488 LB 2026) sarà il principale strumento di alimentazione informativa: la raccolta sistematica di dati su prezzi e dinamiche di mercato consentirà aggiornamenti tempestivi e basati su evidenze. Le stazioni appaltanti dovranno predisporre processi per recepire gli aggiornamenti nei propri sistemi informativi di contabilità e di gestione delle gare, in modo da non operare con valori obsoleti.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Comune medio approva un'opera dopo il prezzario nazionale

Il Comune di Tizio (15.000 abitanti) intende affidare nel 2026 il rifacimento del manto stradale del centro storico, per un importo a base di gara stimato in 480.000 euro. Il RUP, in sede di redazione del progetto esecutivo, parte dal prezzario regionale di riferimento adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023. A seguito dell'entrata in vigore del prezzario nazionale del comma 487 LB 2026, il RUP verifica la coerenza dei valori unitari per le voci più significative (conglomerato bituminoso, segnaletica, fresatura). Riscontra che il prezzario regionale presenta un valore superiore del 7% rispetto alla soglia massima di variazione individuata dal prezzario nazionale per la sua macroarea geografica. In questo caso il RUP, nella relazione tecnica al quadro economico, allega una specifica motivazione tecnica: distanza dalle cave, costo del trasporto in zona collinare, scarsità locale di operatori specializzati. La motivazione viene richiamata nella determinazione a contrarre e nel disciplinare di gara, mettendo l'atto al riparo da contestazioni in sede di TAR e di osservazioni ANAC. Il quadro economico, approvato dalla Giunta con deliberazione ex art. 48 TUEL D.Lgs. 267/2000, viene inserito nel programma triennale dei lavori pubblici.

Caso pratico 2: Città metropolitana e prezzario speciale

La Città metropolitana di Caio è stazione appaltante autorizzata dal MIT ad adottare un prezzario speciale per la manutenzione straordinaria della rete stradale di propria competenza (oltre 1.500 km). Dopo l'adozione del prezzario nazionale ex comma 487 LB 2026, l'ente deve aggiornare il proprio prezzario speciale entro la successiva tornata di revisione annuale. La struttura tecnica della Città metropolitana, supportata dal RUP capofila, redige una relazione di coerenza che confronta voce per voce il prezzario speciale con il prezzario nazionale: per il 78% delle voci la coerenza è immediata; per il restante 22% (principalmente attrezzature da cantiere e lavorazioni speciali su gallerie) si registrano scostamenti motivati dalla specificità orografica e dalla densità del traffico veicolare metropolitano. La relazione, sottoposta al Consiglio metropolitano e trasmessa al MIT in sede di rinnovo dell'autorizzazione, garantisce la tenuta della scelta tecnica anche rispetto a possibili rilievi della Corte dei conti sulla congruità della spesa.

Domande frequenti

Chi adotta il prezzario nazionale e con quale procedura?

Il prezzario nazionale è adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 D.Lgs. 281/1997. Il decreto va emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, dunque entro fine giugno 2026. La struttura interministeriale dell'atto garantisce il coordinamento tra il versante tecnico (MIT) e quello finanziario (MEF), mentre il parere della Conferenza unificata assicura il coinvolgimento di Regioni ed enti locali in sede di leale collaborazione, in conformità con l'art. 120 Cost. e con la più consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di competenze intrecciate.

Il prezzario nazionale sostituisce i prezzari regionali?

No. Il prezzario nazionale non sostituisce i prezzari regionali adottati ai sensi dell'art. 41, c. 13, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): opera come strumento di supporto e coordinamento. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad adottare i propri prezzari, così come le stazioni appaltanti autorizzate dal MIT continuano a redigere prezzari speciali. La novità sta nell'obbligo di motivare gli eventuali scostamenti dalle stime e dalle soglie di variazione individuate a livello nazionale: si tratta di un vincolo procedurale, non sostanziale, coerente con l'autonomia regionale di cui agli artt. 5 e 117 Cost.

Come si articola il sistema di soglie territoriali di variazione?

Il prezzario nazionale indica, per ogni prodotto, attrezzatura o lavorazione, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenendo conto del contesto, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione. Si tratta di intervalli tecnici entro cui i prezzari regionali e speciali possono muoversi senza onere motivazionale rafforzato. Se la stazione appaltante o la Regione adotta valori esterni alle soglie, deve fornire una motivazione puntuale in sede di adozione del prezzario. Il sistema realizza un bilanciamento tra omogeneità nazionale (tutela della concorrenza ex art. 117, c. 2, lett. e), Cost.) e differenze territoriali oggettive (costo del lavoro, orografia, logistica).

Quale è il rapporto con la revisione prezzi del comma 490?

Il prezzario nazionale e la revisione prezzi del comma 490 LB 2026 sono complementari: il primo è uno strumento ex ante per stimare in modo omogeneo il costo delle opere, la seconda è uno strumento ex post per adeguare il corrispettivo a fronte di variazioni significative dei prezzi delle commodities. Per gli appalti aggiudicati sulla base del previgente D.Lgs. 50/2016 (offerte presentate entro il 30 giugno 2023), il comma 490 disciplina specificamente la revisione dei lavori dal 1° gennaio 2026, agganciandola ai prezzari regionali aggiornati. Per i nuovi appalti vale l'art. 60 D.Lgs. 36/2023. Il prezzario nazionale guida entrambi i meccanismi sotto il profilo tecnico.

Quali obblighi ricadono sulle stazioni appaltanti locali (Comuni, Province, Città metropolitane)?

Le stazioni appaltanti degli enti locali devono utilizzare il prezzario regionale di riferimento, valutando la sua coerenza con il prezzario nazionale. In sede di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 41 D.Lgs. 36/2023) e di approvazione del progetto esecutivo, il RUP indica le voci di costo e motiva eventuali scostamenti dalle soglie nazionali. Anche la programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 37 D.Lgs. 36/2023) deve essere coerente con il nuovo strumento. In sede di valutazione delle offerte anomale (art. 110 D.Lgs. 36/2023) il prezzario nazionale diventa un riferimento per la verifica di congruità. Si rafforzano gli obblighi motivazionali ex L. 241/1990.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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