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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti

In vigore

patrimoniali tra i coniugi Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. […] (1) […] (2) […] (3) Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui la separazione non sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri.
  • L'assegno è determinato in relazione alle circostanze concrete e ai redditi del coniuge obbligato.
  • Resta in ogni caso fermo l'obbligo alimentare ex artt. 433 ss. c.c., che prescinde dall'addebitabilità della separazione.
  • Il giudice può revocare o modificare i provvedimenti al sopravvenire di giustificati motivi, su istanza di parte.

In caso di separazione, il giudice può stabilire a favore del coniuge non addebitabile un assegno di mantenimento commisurato alle sue esigenze e ai redditi dell'obbligato.

Ratio

L'art. 156 c.c. persegue una funzione solidaristica: garantire al coniuge economicamente più debole, che non abbia dato causa alla separazione, un tenore di vita dignitoso durante il periodo intercorrente tra la separazione e l'eventuale divorzio.

Analisi

Il presupposto soggettivo è la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente: chi ha causato la crisi coniugale non ha diritto al mantenimento, ma conserva il diritto agli alimenti ex artt. 433 ss. c.c. Il presupposto oggettivo è l'assenza di adeguati redditi propri. La misura dell'assegno è determinata in relazione alle circostanze del caso e ai redditi dell'obbligato. La revisione è possibile ogni volta che sopravvengano giustificati motivi.

Quando si applica

La norma si applica nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, sia giudiziale che consensuale. Non si applica dopo il divorzio.

Connessioni

Art. 143 c.c.; artt. 151-152 c.c.; artt. 433 ss. c.c.; art. 156-bis c.c.; art. 5 L. 898/1970; artt. 473-bis ss. c.p.c.

Domande frequenti

Chi ha diritto all'assegno di mantenimento in caso di separazione?

Il coniuge al quale la separazione non sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri.

Cosa succede se la separazione è addebitata a entrambi i coniugi?

Nessuno ha diritto al mantenimento ex art. 156 c.c.; rimane tuttavia l'obbligo di prestare gli alimenti ex artt. 433 ss. c.c. in caso di stato di bisogno.

Qual è la differenza tra mantenimento e alimenti nella separazione?

Il mantenimento ex art. 156 c.c. presuppone la non addebitabilità e mira a garantire un tenore di vita adeguato; gli alimenti ex art. 433 c.c. prescindono dall'addebito ma richiedono uno stato di bisogno.

L'assegno di mantenimento può essere modificato dopo la separazione?

Sì: il giudice può disporre la revoca o la modifica su istanza di parte al sopravvenire di giustificati motivi.

L'assegno di mantenimento della separazione cessa con il divorzio?

Sì: la pronuncia di divorzio estingue l'obbligo; il coniuge avente diritto potrà eventualmente richiedere l'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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