- Il comma 369 estende l’accesso al fondo ex art. 1, comma 283, L. 30 dicembre 2024, n. 207, a tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dal 1° gennaio 2026, in deroga alle norme che prevedono il concorso al finanziamento sanitario per le autonomie speciali.
- Il comma 370 attiva la procedura speciale di approvazione di cui all’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972), rendendo opponibile la disposizione alle autonomie locali.
- Il comma 371 estende all’anno 2024, 2025 e 2026 il riferimento temporale del quinto periodo dell’art. 2, comma 67-bis, L. 191/2009, prorogando le misure ivi previste.
- Il comma 372 dispone l’entrata in vigore anticipata del comma 371 alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
- Il blocco normativo incide sui rapporti finanziari Stato-autonomie speciali in materia sanitaria.
Commi 369-372 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: Commi 369-370 e 372 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 371 in vigore dal 30 dicembre 2025.
Testo coordinato
. All’ , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allearticolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente». . La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della .Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . All’ , al quinto periodo, le parole: «e per l’annoarticolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2024, per l’anno 2025 e per l’anno 2026». . La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 116 Costituzione (comma 370): autonomia speciale di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta: il comma 370 richiama lo Statuto speciale ex D.P.R. 670/1972
- Art. 117 Costituzione (comma 369): tutela della salute come materia concorrente: estensione del fondo ex L. 207/2024 alle Regioni e Province autonome
- Art. 119 Costituzione (comma 369): autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Regioni e enti locali: deroga alle regole del concorso al finanziamento sanitario per le autonomie speciali
Quadro complessivo
Il blocco dei commi 369-372 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 interviene sui rapporti finanziari fra Stato e Regioni a statuto ordinario e speciale, e in particolare sulla partecipazione al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di disposizioni tecniche che incidono su norme preesistenti senza creare nuovi istituti, ma con effetti rilevanti sull’equilibrio finanziario sanitario. Il blocco va letto unitariamente, ma include disposizioni di natura eterogenea: estensione soggettiva di un fondo (369), clausola di salvaguardia statutaria (370), proroga di efficacia temporale (371) ed entrata in vigore anticipata (372).
Comma 369
Aggiunge un periodo finale all’art. 1, comma 283, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), istitutivo di un Fondo statale a destinazione sanitaria. Per effetto della modifica, dal 1° gennaio 2026 accedono al Fondo tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni che, per le autonomie speciali, prevedono il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. La deroga è quindi una scelta di unitarietà nazionale del sistema sanitario, che evita esclusioni dell’area trentino-altoatesina dai fondi vincolati statali e garantisce equità di accesso ai benefici previsti dalla normativa di base. Senza la deroga, infatti, il principio del concorso provinciale al finanziamento sanitario corrente potrebbe escludere le Province autonome dall’accesso a un fondo statale vincolato.
Comma 370
Attribuisce alla disposizione del comma 369 la qualificazione di norma approvata ai sensi dell’art. 104 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). L’art. 104 dello Statuto consente la modifica delle norme finanziarie statutarie con legge ordinaria dello Stato adottata su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province autonome. La clausola del comma 370 attiva quindi il procedimento speciale richiesto per rendere applicabile la deroga senza ledere lo Statuto. Si tratta di una formula tipica delle leggi di bilancio che incidono sui rapporti finanziari con le autonomie speciali ed è coerente con la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia (sentt. nn. 39/1984, 142/2012 e successive).
Comma 371
Interviene sull’art. 2, comma 67-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, sostituendo, al quinto periodo, le parole «e per l’anno 2024» con «, per l’anno 2024, per l’anno 2025 e per l’anno 2026». La L. 191/2009 disciplina, fra l’altro, il sistema delle premialità e penalità per le Regioni in piano di rientro e il monitoraggio della spesa sanitaria. Il comma 67-bis dell’art. 2 disciplina specifici aspetti di copertura. La proroga estende temporalmente l’applicazione delle misure previste dal quinto periodo, evitando un vuoto normativo che avrebbe potuto incidere sulla certezza dei flussi finanziari verso il SSN. La tecnica usata è quella della novellazione testuale puntuale.
Comma 372
Dispone l’entrata in vigore anticipata del comma 371 alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in deroga alla regola generale del 1° gennaio 2026 prevista per il resto della legge. Si tratta di una clausola di entrata in vigore differenziata, frequente nelle leggi di bilancio per le disposizioni che incidono su esercizi finanziari già in corso. La pubblicazione della L. 199/2025 nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 30 dicembre 2025: da tale data è in vigore il comma 371, mentre il resto del blocco entra in vigore dal 1° gennaio 2026.
Coordinamento con la Costituzione
L’assetto richiama gli artt. 116 e 117 della Costituzione (autonomia delle Regioni e delle Province autonome, riparto di competenze fra Stato e Regioni) e l’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, fondi statali e perequazione). L’intervento è coerente con la giurisprudenza costituzionale, che richiede coinvolgimento statutario per le modifiche dei rapporti finanziari con le autonomie speciali, e con il principio di leale collaborazione fra livelli di governo, espressione dell’art. 5 Cost.
Effetti pratici
Per le Regioni a statuto ordinario, il blocco 369-372 estende l’accesso al fondo sanitario di cui alla L. 207/2024 e proroga meccanismi di finanziamento già previsti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la novità principale è l’accesso al fondo statale già istituito, in deroga alle norme statutarie sul concorso al finanziamento sanitario. La gestione operativa avviene secondo le procedure ordinarie, con conseguenti adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione dei bilanci sanitari regionali.
Domande frequenti
Cosa stabilisce il comma 369 in materia di accesso al fondo sanitario?
Il comma 369 estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’accesso al fondo statale di cui all’art. 1, comma 283, della L. 30 dicembre 2024, n. 207. Originariamente, le autonomie speciali partecipano al finanziamento sanitario secondo regole statutarie che prevedono il concorso regionale e provinciale alla spesa: in molti casi questo le esclude dai fondi statali vincolati. Il comma 369, dal 1° gennaio 2026, deroga a tali norme ed estende l’accesso al fondo a tutte le Regioni e Province autonome, garantendo un’applicazione uniforme della misura sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale.
Perché il comma 370 cita l’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige?
L’art. 104 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto (relative alla finanza della Regione e delle Province autonome) possano essere modificate con legge ordinaria dello Stato adottata su richiesta concorde del Governo e della Regione o delle due Province, per la parte di rispettiva competenza. Poiché il comma 369 incide su un meccanismo finanziario che riguarda le autonomie speciali, il legislatore richiama espressamente la procedura dell’art. 104 per assicurare che la modifica sia compatibile con lo Statuto e non costituisca una violazione unilaterale delle competenze statutarie.
Cosa modifica il comma 371 sulla L. 191/2009?
Il comma 371 sostituisce, al quinto periodo dell’art. 2, comma 67-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l’anno 2024» con «, per l’anno 2024, per l’anno 2025 e per l’anno 2026». La L. 191/2009 (legge di stabilità 2010) contiene importanti disposizioni di chiusura del sistema di finanza pubblica sanitaria, fra cui premialità e penalità per le Regioni e specifici meccanismi di copertura. Il quinto periodo del comma 67-bis disciplina un profilo finanziario di durata limitata. La modifica del comma 371 ne proroga l’applicazione anche agli esercizi 2025 e 2026, evitando un vuoto normativo.
Perché il comma 372 anticipa l’entrata in vigore del comma 371?
La Legge di Bilancio 2026, come tutte le leggi di bilancio, ha entrata in vigore generalmente al 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatte salve disposizioni specifiche. Poiché il comma 371 incide su un meccanismo finanziario che riguarda anche esercizi già in corso (anno 2025), il legislatore ha previsto, al comma 372, l’entrata in vigore immediata della disposizione, alla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2025). Si tratta di una scelta tecnica per assicurare continuità applicativa e per consentire alle amministrazioni interessate di adottare gli atti gestionali sulla base del nuovo quadro normativo già nell’ultimo scorcio del 2025.
Quale impatto hanno questi commi sui rapporti finanziari Stato-Regioni speciali?
Il blocco 369-372 ridisegna alcuni profili dei rapporti finanziari fra Stato, Regioni a statuto ordinario e autonomie speciali in materia sanitaria. L’estensione dell’accesso al fondo a tutte le Regioni e Province autonome riduce le asimmetrie e rafforza l’unitarietà del SSN; allo stesso tempo, la formula dell’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto Adige preserva la cornice statutaria e la natura concordata delle modifiche finanziarie. Le proroghe della L. 191/2009 stabilizzano i meccanismi di copertura. L’assetto rispetta l’art. 116 Cost. (autonomia delle Regioni speciali) e l’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria di entrata e di spesa).