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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Istituzione di un fondo di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  • Finalità: attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado su contrasto alla violenza contro le donne e pari opportunità.
  • Le risorse sono ripartite tra Comuni individuati con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  • Coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti per i programmi educativi.
  • Decreto attuativo del Ministro dell'interno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con criteri di riparto, modalità di rendicontazione e monitoraggio.
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Comma 233 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per criteri di riparto, modalità di rendicontazione e monitoraggio del fondo tra i Comuni beneficiari. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.

Quadro della disposizione

Il comma 233 della Legge di Bilancio 2026 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dedicato di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il fondo finanzia attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di contrasto alla violenza contro le donne, pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco. La struttura del fondo è di particolare interesse perché assegna direttamente ai Comuni la titolarità della spesa, valorizzando il ruolo degli enti locali nell'attuazione di politiche educative a forte impronta territoriale.

Finalità educative

Le finalità del fondo sono molteplici e tutte ricomprese nella sfera della prevenzione culturale della violenza di genere. Si tratta di iniziative volte allo sviluppo della consapevolezza affettiva degli studenti, con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti sul territorio. Le scuole destinatarie sono quelle del primo e secondo ciclo secondario, ai sensi del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L'intervento prosegue una linea di azione già tracciata dalle Linee guida nazionali educare al rispetto previste dall'art. 1, comma 16 della L. 13 luglio 2015, n. 107 (buona scuola).

Il ruolo dei Comuni come soggetti attuatori

L'assegnazione delle risorse ai Comuni rappresenta una scelta strategica significativa. I Comuni sono soggetti di prossimità rispetto alle scuole e alle famiglie e dispongono di una conoscenza capillare del tessuto sociale locale. Ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) e dell'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i Comuni esercitano funzioni in materia di assistenza scolastica e di programmazione educativa territoriale. L'art. 118 della Costituzione, sancendo il principio di sussidiarietà, individua proprio nel Comune il livello istituzionale ordinario per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Il decreto del Ministro dell'interno

La concreta attuazione della misura è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto deve disciplinare i criteri di selezione dei Comuni beneficiari, le modalità di riparto, il rispetto del limite di spesa autorizzato, le modalità di rendicontazione e monitoraggio. La centralità della Conferenza Stato-città assicura il rispetto del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

I centri antiviolenza come partner

Il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti è elemento qualificante della misura. I centri sono disciplinati dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, n. 146, in attuazione dell'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Si tratta di soggetti specializzati che operano sul tema della violenza di genere e che possono apportare competenze tecniche, esperienza diretta con le vittime e capacità di costruire percorsi educativi efficaci nelle scuole. Il coinvolgimento sarà presumibilmente formalizzato attraverso convenzioni o procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) o del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) per gli affidamenti agli enti del Terzo settore.

Coordinamento con le politiche scolastiche nazionali

La misura va coordinata con le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito in materia di curricoli scolastici. L'educazione civica, introdotta dalla L. 20 agosto 2019, n. 92, già ricomprende temi di cittadinanza, diritti fondamentali, parità di genere. Le attività finanziate dal comma 233 si configurano come arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento sull'autonomia scolastica). La governance territoriale dovrà valorizzare i tavoli interistituzionali esistenti, ivi compresi gli Uffici scolastici regionali e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti dove rilevanti.

Rendicontazione e controllo

La disposizione prevede espressamente modalità di rendicontazione e monitoraggio. I Comuni beneficiari dovranno produrre rendicontazione amministrativo-contabile delle risorse impiegate, secondo il principio di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il monitoraggio dovrà consentire la valutazione di efficacia degli interventi, anche in vista di eventuali rifinanziamenti.

Profili di efficacia e prospettive

La somma di 7 milioni di euro annui per due esercizi rappresenta una dotazione significativa, soprattutto se concentrata su un numero selezionato di Comuni e su progetti pilota di qualità. La selettività del meccanismo (i Comuni sono individuati con decreto, non vi è ripartizione universale) suggerisce un approccio sperimentale, potenzialmente con scelta dei Comuni capoluogo, di quelli con presenza di centri antiviolenza qualificati o di quelli che presentino specifici progetti. L'orizzonte temporale biennale impone una capacità di programmazione rapida e di consolidamento dei risultati.

Domande frequenti

Quanto vale il fondo istituito dal comma 233?

Il fondo ha una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un valore complessivo nel biennio di 14 milioni di euro. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e finanzia attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di contrasto alla violenza contro le donne, pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco. Le risorse sono ripartite tra Comuni individuati con apposito decreto del Ministro dell'interno. Si tratta di una misura non universale ma selettiva: non tutti i Comuni saranno beneficiari, ma quelli individuati con il decreto attuativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Perché sono i Comuni i beneficiari e non direttamente le scuole?

La scelta riflette il modello costituzionale italiano dei rapporti tra enti territoriali e scuola. Ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 297/1994 e dell'art. 13 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), i Comuni hanno competenze in materia di assistenza scolastica, programmazione e arricchimento dell'offerta formativa. Il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione individua nel Comune il livello ordinario di esercizio delle funzioni amministrative. I Comuni possono coordinare più scuole sul proprio territorio, costruire partenariati con i centri antiviolenza locali e integrare le risorse statali con risorse proprie o regionali. Le scuole restano destinatarie finali degli interventi attraverso convenzioni con il Comune di riferimento e nel rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa.

Quando è previsto il decreto attuativo del Ministro dell'interno?

Il decreto del Ministro dell'interno deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 30 gennaio 2026 considerando l'efficacia della LB 2026 dal 1° gennaio 2026. Il decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del fondo tra i Comuni, garantisce il rispetto del limite di spesa autorizzato e definisce le modalità di rendicontazione e monitoraggio delle risorse. È richiesta la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 281/1997. La procedura assicura la condivisione delle scelte con le rappresentanze degli enti locali e il rispetto del principio di leale collaborazione.

Quali soggetti possono essere coinvolti come partner formativi nelle scuole?

Il comma 233 menziona espressamente il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti sul territorio. Si tratta di soggetti specializzati disciplinati dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, n. 146 e dall'art. 5-bis del D.L. 93/2013. Possono essere coinvolti anche enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (D.Lgs. 117/2017) operanti nel settore pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali. Le procedure di selezione devono rispettare il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per gli affidamenti onerosi e le specifiche disposizioni del Codice del Terzo settore per i rapporti con ETS. La scelta del partner spetta al Comune beneficiario, che la coordina con le scuole.

Come si coordina questo intervento con l'educazione civica scolastica?

L'educazione civica nelle scuole è disciplinata dalla L. 20 agosto 2019, n. 92, che ha introdotto l'insegnamento trasversale dal primo ciclo. I temi ricompresi includono Costituzione, cittadinanza, sviluppo sostenibile, parità di genere. Le attività finanziate dal comma 233 LB 2026 si configurano come arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, regolamento sull'autonomia scolastica. Le scuole potranno integrare i percorsi finanziati con il curricolo di educazione civica, coordinandosi con il dirigente scolastico e con il referente per l'educazione civica. La governance territoriale dovrà valorizzare anche i tavoli interistituzionali esistenti con gli Uffici scolastici regionali e con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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