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Art. 150 c.c. Separazione personale
In vigore
È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La separazione personale — giudiziale o consensuale — è ammessa dal codice civile ed è un diritto esclusivo dei coniugi, non esercitabile da terzi.
Ratio
L’art. 150 c.c. rappresenta il fondamento normativo dell’istituto della separazione nel diritto italiano, bilanciando due esigenze opposte: la tutela della stabilità familiare e il rispetto dell’autonomia individuale dei coniugi. La riserva di legittimazione esclusiva in capo ai coniugi esprime la natura personalissima del vincolo matrimoniale e del diritto a scioglierlo o sospenderlo.
Analisi
La norma distingue due tipologie: (a) separazione consensuale, nella quale i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni (affidamento figli, assegno, casa coniugale) che viene omologato dal tribunale o — dopo la L. 162/2014 — negoziato tra avvocati o concluso davanti all’ufficiale di stato civile; (b) separazione giudiziale, in cui uno o entrambi i coniugi ricorrono al tribunale provando l’intollerabilità della convivenza. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha ulteriormente semplificato le procedure, introducendo il rito unificato per le controversie familiari.
Quando si applica
La norma costituisce il presupposto per tutte le domande di separazione. Si applica ogni volta che i coniugi intendono regolamentare la loro situazione di fatto (cessazione della convivenza) sul piano giuridico, con effetti su: doveri coniugali, mantenimento, casa familiare, affidamento dei figli. È anche il presupposto temporale per la successiva domanda di divorzio.
Connessioni
Art. 151 c.c. (separazione giudiziale), art. 155 c.c. (figli nella separazione), art. 156 c.c. (effetti della separazione), art. 158 c.c. (separazione consensuale), L. 898/1970 (divorzio), d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?
Nella separazione consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni e le sottopongono a omologazione (o le formalizzano davanti all’ufficiale di stato civile/avvocati). In quella giudiziale uno o entrambi i coniugi ricorrono al tribunale che decide in caso di disaccordo.
Chi può chiedere la separazione?
Solo i coniugi, ciascuno per proprio conto. Nessun terzo — parenti, pubblico ministero o altro soggetto — ha legittimazione a promuovere la separazione al loro posto.
La separazione scioglie il matrimonio?
No. La separazione sospende i doveri di convivenza e fedeltà ma il vincolo matrimoniale rimane. Solo il successivo divorzio (dopo i termini di legge) scioglie il matrimonio.
Quanto dura la separazione prima di poter chiedere il divorzio?
Dopo la riforma del 2015 (L. 55/2015) i termini sono: 12 mesi dall’udienza presidenziale in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Si può trasformare la separazione giudiziale in consensuale?
Sì. I coniugi possono raggiungere un accordo in qualsiasi momento del procedimento, convertendo la separazione giudiziale in consensuale, con omologazione del tribunale delle condizioni concordate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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