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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Riformato l’art. 1, commi 65-66-quinquies, della L. 23 dicembre 2005, n. 266: nuova disciplina del contributo annuale all’AGCOM.
  • Aliquota base del 2 per mille dei ricavi dei soggetti vigilati (telecomunicazioni, postali, audiovisivi, editoriali, servizi digitali e intermediari).
  • Cinque categorie di attività contributive: TLC, servizi postali, audiovisivi/radio, editoria e servizi digitali (DSA reg. UE 2022/2065).
  • Per il 2026 incremento dello 0,1 per mille annuo rispetto all’aliquota 2025 (TLC e postali), fino al limite 2 per mille.
  • Dal 2029 possibili variazioni con delibera AGCOM approvata dal PCM, fino al limite massimo del 2,5 per mille; soglie di esenzione per contributi ≤ 100 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 273 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Annuali delibere AGCOM sulle aliquote effettive 2026-2028 in regime transitorio; dal 2029 eventuali delibere di variazione approvate dal PCM ex comma 66-quater. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a) al comma 65, le parole: «dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse; b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti: «

66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività: a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto ;legislativo 1° agosto 2003, n. 259 b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del ;decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del , edecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 del ;decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al ;decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’ , e articolo 3, lettere g) i) j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 , non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.ottobre 2022 66-bis. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dal , sidecreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dalla , è stabilito un contributo ulteriore nellalegge 14 luglio 2023, n. 93 misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo ; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti15 marzo 2017, n. 35 delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili. 66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell’aliquota del contributo stabilita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall’anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma

66. 66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell’aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell’arco di un quinquennio. 66-quinquies. Resta fermo il potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

Il contesto: AGCOM e il suo finanziamento

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, con il compito di garantire pluralismo e concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, dell’editoria e dei servizi postali. Il finanziamento dell’Autorità è storicamente assicurato attraverso un contributo annuale a carico dei soggetti vigilati, secondo l’art. 1, commi 65 e seguenti, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006). Il comma 273 della LB 2026 riscrive integralmente la disciplina, ridefinendo le categorie contributive e adeguando le aliquote alle nuove competenze attribuite all’Autorità.

Le modifiche al comma 65 e la sostituzione dei commi 66 e segg.

La lettera a) del comma 273 sopprime, al comma 65, le parole «dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»: si tratta di una correzione di drafting che adegua il testo all’impianto rinnovato. La lettera b), che è il cuore della riforma, sostituisce i commi 66, 66-bis e 66-ter con i nuovi commi 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies. La struttura della nuova disciplina è più articolata e tassonomica rispetto alla precedente, e individua con precisione tipologie di attività, aliquote e meccanismi di adeguamento dinamico.

L’aliquota base 2 per mille e il perimetro soggettivo

Il nuovo comma 66 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un contributo annuale con natura tributaria da versare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi. La qualificazione del contributo come tributo è significativa: comporta l’applicabilità delle garanzie costituzionali in materia (art. 23 Cost., riserva di legge; art. 53 Cost., capacità contributiva) e la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie (D.Lgs. 546/1992). Le cinque categorie di attività soggette al contributo sono: (a) fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e di infrastrutture digitali (D.Lgs. 259/2003, Codice delle Comunicazioni Elettroniche); (b) servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, inclusi corriere espresso e consegna pacchi (D.Lgs. 261/1999); (c) servizi di media audiovisivi e radiofonici, piattaforme di condivisione video, attività pubblicitaria, opere cinematografiche e musicali (D.Lgs. 208/2021 e D.Lgs. 177/2021); (d) editoria, anche elettronica, agenzie di stampa, media monitoring, rassegna stampa (D.Lgs. 177/2021); (e) servizi digitali, e-commerce e intermediari ai sensi dell’art. 3, lett. g), i), j), del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), non già ricompresi nelle altre lettere.

Le aliquote ridotte per lo sport e per la cultura

Il nuovo comma 66-bis disciplina due contributi specifici, distinti dal contributo generale del comma 66, destinati al finanziamento delle competenze attribuite all’AGCOM in materia sportiva e culturale. Il primo è un contributo 0,5 per mille sui ricavi della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 — cosiddetta «legge Melandri»), a carico degli organizzatori delle competizioni sportive professionistiche (Lega Calcio Serie A in primis). Il secondo è un contributo 0,5 per mille sui ricavi derivanti dai diritti d’autore, dalla commercializzazione di opere musicali, cinematografiche e audiovisive, format televisivi e media audiovisivi a pagamento (servizi pay-per-view), gestito ai sensi della L. 14 luglio 2023, n. 93 (legge anti-pirateria) e del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (organismi di gestione collettiva). I «ricavi» rilevanti sono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati in bilanci di società estere, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o, per i soggetti non obbligati al bilancio, da omologhe scritture contabili.

Il regime transitorio per TLC e postali

Il nuovo comma 66-ter reca una disposizione di prima applicazione per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 66 (TLC e servizi postali). La misura dell’aliquota fissata dall’AGCOM per il 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dal 2026, fino al raggiungimento del limite del 2 per mille. La previsione consente un’adeguamento graduale: gli operatori storici, che oggi versano aliquote inferiori al 2 per mille, evitano un salto improvviso, ma sanno già oggi che entro pochi anni raggiungeranno il livello del nuovo regime.

Il potere di adeguamento dinamico dell’AGCOM

Il nuovo comma 66-quater attribuisce all’AGCOM, a decorrere dal 1° gennaio 2029, la facoltà di variare la misura e le modalità del contributo del comma 66 con delibera motivata, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia. Il limite massimo è del 2,5 per mille; gli incrementi non possono superare lo 0,1 per mille annuo e, in ogni caso, possono essere disposti non più di tre volte in un quinquennio. La disciplina rispetta il principio di legalità in materia tributaria (art. 23 Cost.) attraverso il tetto massimo normativo e la riserva di approvazione politica.

Le soglie di esenzione

Il nuovo comma 66-quinquies conferma il potere dell’AGCOM di stabilire soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro. La previsione opera nell’ottica del principio di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravio del procedimento (art. 1 L. 241/1990, art. 97 Cost.).

Profili fiscali del contributo

La qualificazione del contributo come tributo determina la deducibilità dal reddito d’impresa secondo le regole generali dell’art. 99 TUIR: gli oneri fiscali e i contributi obbligatori versati a enti pubblici sono deducibili per cassa, nell’esercizio in cui sono pagati. Il contributo non rientra nel concetto di IVA e non è soggetto a fatturazione: l’AGCOM emette apposito provvedimento di liquidazione. Le controversie relative all’importo dovuto si propongono dinanzi alle corti di giustizia tributaria (D.Lgs. 546/1992), in coerenza con la natura del prelievo.

Impatto sui soggetti vigilati

L’impatto della riforma è differenziato per categoria. Gli operatori TLC e postali godranno di un adeguamento graduale fino al 2 per mille, partendo dal livello AGCOM 2025; gli operatori dei media audiovisivi e dell’editoria potranno trovarsi a versare aliquote più elevate rispetto al passato; gli operatori dei servizi digitali, in particolare i grandi intermediari (marketplace, motori di ricerca, social media), entrano per la prima volta esplicitamente nel perimetro contributivo all’AGCOM in coerenza con i nuovi obblighi di vigilanza derivanti dal DSA. Si raccomanda a tutte le imprese del settore di mappare i ricavi rilevanti per categoria e di predisporre un’adeguata governance per la determinazione e il versamento del contributo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Profili di costituzionalità

Il contributo, qualificato come tributo dalla stessa norma, rispetta i principi della riserva di legge (art. 23 Cost.) e della capacità contributiva (art. 53 Cost.): la misura è commisurata ai ricavi del soggetto, presupposto economico di norma idoneo a esprimere capacità contributiva. Il rinvio alla delibera AGCOM è ancorato a un tetto massimo normativo (2,5 per mille) e a un’approvazione politica del PCM, rispettando i limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di delega di potere impositivo (cfr. principi generali sulla riserva di legge tributaria).

Coordinamento con il quadro europeo

La riforma si inserisce nel solco del nuovo quadro regolatorio europeo, costituito dal Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) e dal Digital Markets Act (Reg. UE 2022/1925). Il DSA, in particolare, ha attribuito all’AGCOM, nella qualità di Digital Services Coordinator italiano, ampie competenze di vigilanza sulle piattaforme di intermediazione, di hosting e sui motori di ricerca: la lettera e) del nuovo comma 66, richiamando l’art. 3, lett. g), i), j), del Regolamento UE 2022/2065, riconduce esplicitamente a contribuzione queste nuove competenze. Il quadro si completa con il Regolamento Roaming (Reg. UE 2022/612) e con il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva UE 2018/1972) recepito dal D.Lgs. 207/2021, integrato nel D.Lgs. 259/2003.

Conclusione

Il comma 273 LB 2026 razionalizza e adegua il finanziamento di AGCOM ai mutamenti del mercato delle comunicazioni: ingresso dei servizi digitali e degli intermediari ex DSA, sviluppo dei servizi a pagamento, evoluzione del settore postale ed e-commerce. La nuova architettura, fondata sull’aliquota base del 2 per mille con contributi specifici per lo sport e la cultura, garantisce stabilità finanziaria all’Autorità e prevede un meccanismo di adeguamento graduale a tutela degli operatori storici. Per le imprese del settore, l’intervento richiede un’attenta riorganizzazione dei processi di compliance contributiva: mappatura dei ricavi per categoria, individuazione delle componenti rilevanti, predisposizione del calcolo entro il 31 marzo di ciascun anno e gestione di eventuali ricorsi davanti alle corti di giustizia tributaria.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — L’operatore TLC Tizio S.p.A.

Tizio S.p.A. è un operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi di telefonia fissa e mobile in Italia, con ricavi 2025 da bilancio approvato pari a 800 milioni di euro. L’aliquota AGCOM 2025 applicata a Tizio era dell’1,4 per mille. Per effetto del nuovo comma 66-ter (regime transitorio), a partire dal 2026 l’aliquota è incrementata dello 0,1 per mille per anno: 1,5 per mille nel 2026, 1,6 nel 2027, 1,7 nel 2028, 1,8 nel 2029, 1,9 nel 2030, fino a raggiungere il tetto del 2 per mille nel 2031. Per il 2026, supponendo invariati i ricavi, Tizio versa entro il 31 marzo 2026 un contributo pari a 800 milioni × 1,5 per mille = 1.200.000 euro. Il versamento sarà deducibile dal reddito d’impresa 2026 ex art. 99 TUIR. Tizio dovrà predisporre apposita documentazione per evidenziare i ricavi rilevanti ai fini AGCOM, distinguendo eventuali servizi rientranti in altre categorie contributive (es. servizi digitali ex DSA per offerte di piattaforma).

Caso pratico 2 — La piattaforma di streaming Caio Media Ltd

Caio Media Ltd è una società di diritto irlandese che fornisce servizi di media audiovisivi a pagamento (streaming) in Italia, con ricavi italiani per 200 milioni di euro nel 2025 (servizi pay-per-view su opere cinematografiche e audiovisive). Caio Media non aveva storicamente versato un contributo AGCOM dedicato. Con l’entrata in vigore del comma 273 LB 2026, Caio Media rientra nella lettera c) del comma 66 (servizi di media audiovisivi) e versa il contributo base del 2 per mille = 400.000 euro entro il 31 marzo 2026. Inoltre, in quanto fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento, è soggetta anche al contributo aggiuntivo dello 0,5 per mille del comma 66-bis sulle competenze AGCOM in materia di diritti d’autore (L. 93/2023), pari a 100.000 euro. Totale dovuto: 500.000 euro. Caio Media deve verificare se i propri ricavi italiani siano contabilizzati nel bilancio della casa madre o di una controllata locale: la definizione del comma 66-bis estende espressamente il prelievo anche alle società estere per la quota di ricavi prodotti in Italia.

Domande frequenti

Chi paga il nuovo contributo AGCOM e con quale aliquota?

Il contributo è dovuto da tutti i soggetti operanti nei settori vigilati dall’AGCOM. L’aliquota base è del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio italiano e si applica a cinque categorie di soggetti: operatori di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali (D.Lgs. 259/2003); operatori postali, inclusi corriere espresso e consegna pacchi (D.Lgs. 261/1999); fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, piattaforme di condivisione video, attività pubblicitaria (D.Lgs. 208/2021 e 177/2021); editori, agenzie di stampa, media monitoring; fornitori di servizi digitali e intermediari ex Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065). Per le aliquote ridotte 0,5 per mille (sport e diritti d’autore), si rinvia al comma 66-bis. Versamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Cosa cambia per gli operatori di telecomunicazioni rispetto al 2025?

Il nuovo comma 66-ter dell’art. 1 L. 266/2005 introduce una disciplina transitoria a tutela degli operatori TLC (lettera a del comma 66) e postali (lettera b). L’aliquota fissata dall’AGCOM per il 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per ciascun anno a partire dal 2026, fino al raggiungimento del limite del 2 per mille fissato dal nuovo comma 66. Si tratta di un adeguamento graduale che evita un salto improvviso del prelievo e consente alle imprese di pianificare l’impatto sui bilanci. Per esempio, se nel 2025 l’aliquota era dell’1,5 per mille, nel 2026 sarà dell’1,6 per mille, nel 2027 dell’1,7 per mille e così via, fino al raggiungimento del tetto del 2 per mille.

Come si determinano i «ricavi» rilevanti per il calcolo del contributo?

Il comma 66-bis, terzo periodo, definisce i ricavi rilevanti come quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio (es. imprese individuali, alcune società di persone), rilevano le omologhe voci di altre scritture contabili (libro dei beni ammortizzabili, scritture cronologiche, ecc.). La definizione è ampia e mira a colpire tutti i ricavi prodotti in Italia, anche dalle multinazionali del digitale che operano attraverso società estere. Per imprese che svolgono più attività rientranti in categorie contributive diverse, occorre individuare separatamente i ricavi per ciascuna categoria e applicare a ciascuno l’aliquota corretta.

Il contributo è deducibile dal reddito d’impresa?

Sì. La norma qualifica espressamente il contributo come avente natura tributaria. Si applica quindi la disciplina generale dell’art. 99 TUIR, secondo cui gli oneri fiscali, ad eccezione delle imposte sui redditi e delle imposte non dichiarate o non liquidate, sono deducibili per cassa, ossia nell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento. Il contributo all’AGCOM, non rientrando tra le imposte sui redditi né tra le imposte non dichiarate, rientra nell’ambito della deducibilità. Il contributo non è soggetto a IVA (non integra una controprestazione per un servizio reso, ma un prelievo tributario) e non genera quindi diritto a detrazione IVA. Le controversie sull’importo dovuto si propongono davanti alle corti di giustizia tributaria ex D.Lgs. 546/1992.

L’AGCOM può modificare l’aliquota in futuro?

Sì, ma entro precisi limiti. Il nuovo comma 66-quater stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2029 l’AGCOM può variare la misura e le modalità del contributo con delibera motivata, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia, fino al limite massimo del 2,5 per mille. Gli incrementi non possono superare lo 0,1 per mille annuo e non possono essere disposti più di tre volte nell’arco di un quinquennio. Si tratta di una clausola di adeguamento dinamico che rispetta la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) fissando un tetto massimo nella legge primaria. Il comma 66-quinquies conferma inoltre il potere AGCOM di stabilire soglie di esenzione per contributi inferiori o uguali a 100 euro.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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