- Inserito il nuovo comma 10-ter nell'art. 14 del D.Lgs. 190/2024 (Testo unico FER).
- Gli interventi di revisione di potenza su impianti FER esistenti su aree di demanio civico richiedono la previa sdemanializzazione.
- Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per evitare incremento di consumo di suolo.
- L'indennità di esproprio per i terreni di demanio civico va al comune titolare dei diritti di uso civico, su capitolo dedicato.
- Restano fermi i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Comma 467 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. All’ , dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 467): Tutela del paesaggio richiamata dal nuovo 10-ter quale limite agli interventi di repowering
- Art. 41 Costituzione (comma 467): Bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e vincoli di uso civico
- Art. 3 DPR 380/01 Edilizia (comma 467): Inquadramento degli interventi di revisione di potenza nella categoria della manutenzione straordinaria o ristrutturazione
Inquadramento della modifica
Il comma 467 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sul Testo unico in materia di fonti rinnovabili, ovvero il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, aggiungendo, dopo il comma 10-bis dell'art. 14, un nuovo comma 10-ter dedicato alla disciplina degli interventi di revisione della potenza di impianti FER che insistono su aree di demanio civico. Si tratta di un tassello tecnico ma rilevante per il settore energetico, perché risolve un nodo che da anni rallenta i progetti di repowering: la convivenza tra la disciplina speciale degli usi civici (oggi raccolta nella L. 168/2017 e nella giurisprudenza della Corte costituzionale, fra cui Corte cost. n. 113/2018) e il regime autorizzatorio degli impianti rinnovabili.
Cosa cambia per il repowering FER
La novella stabilisce che gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti FER già abilitati o autorizzati, quando insistono su aree di demanio civico senza che sia mai intervenuta la sdemanializzazione, sono "consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree". Si chiarisce dunque un passaggio procedurale prima oggetto di dibattito: il rinnovo tecnologico non è bloccato per definizione, ma deve essere preceduto dal procedimento di trasformazione del vincolo civico. Il legislatore ha tipizzato così la sequenza: prima l'atto amministrativo che rimuove il vincolo collettivo, poi l'esercizio dei poteri autorizzatori previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 190/2024.
Migliori tecnologie disponibili e consumo di suolo
Il secondo periodo del nuovo 10-ter introduce un vincolo sostanziale: gli interventi devono essere "realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili" e "non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi". La doppia condizione richiama, da un lato, il principio MTD-BAT codificato nel D.Lgs. 152/2006 (art. 5 e all. VIII) e, dall'altro, l'obiettivo di azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050 di matrice unionale. Operativamente, in sede di SCIA o autorizzazione unica regionale, il proponente dovrà documentare con relazione tecnica che l'impronta a terra del nuovo impianto resti contenuta entro il perimetro autorizzato.
Indennità di esproprio e capitolo di bilancio dedicato
Il terzo periodo regola la destinazione dell'indennità espropriativa. L'importo è determinato "ai sensi delle vigenti disposizioni", ovvero secondo il D.P.R. 327/2001 (Testo unico espropriazioni) e i criteri dell'art. 40 TU espr., ed è "corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico", con obbligo di versamento "su apposito capitolo di bilancio". La precisazione è importante per due ragioni contabili: in primo luogo evita che la somma confluisca nella gestione corrente del comune e perda la propria destinazione vincolata; in secondo luogo, in coerenza con la L. 168/2017, conserva il legame funzionale tra l'indennizzo e la collettività titolare dell'uso civico, che potrà reinvestire le risorse in finalità compatibili (ad esempio manutenzione del patrimonio agro-silvo-pastorale).
Vincoli paesaggistici e tutela dei beni culturali
L'ultimo periodo dispone che "resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio": il riferimento sistematico va al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani), in particolare agli artt. 142 (aree tutelate per legge) e 146 (autorizzazione paesaggistica). Per gli impianti FER restano applicabili le specifiche norme di accelerazione introdotte dal D.L. 17/2022 e dal D.L. 13/2023, oltre alle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021. In sintesi, la novella non deroga ai vincoli paesaggistici né al regime delle aree tutelate, ma incide solo sulla questione preliminare del demanio civico.
Impatti pratici per imprese e comuni
Per le imprese del settore energia la disposizione apre concretamente la strada al revamping di impianti eolici e fotovoltaici esistenti su aree civiche, evitando il rischio di nullità del titolo per insussistenza del presupposto dominicale (rischio segnalato in dottrina dopo Cass. SS.UU. n. 3811/2011). Per i comuni titolari di uso civico si aprono due adempimenti: avviare l'istruttoria di sdemanializzazione su istanza del proponente e istituire o aggiornare il capitolo di bilancio destinato a ricevere l'indennità. Sul piano fiscale, l'indennità espropriativa percepita dal comune non rileva ai fini IRES (artt. 73 e 74 TUIR — enti pubblici e tassatività dei redditi imponibili), ma comporta obblighi di registrazione e contabilizzazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
Coordinamento normativo
La modifica si coordina con: art. 14 D.Lgs. 190/2024 (regime autorizzatorio FER); L. 20 novembre 2017, n. 168 (domini collettivi); D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (TU espropriazioni); D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice beni culturali e paesaggio); art. 9 Cost. (tutela paesaggio); art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica). Va segnalato che la disposizione è auto-applicativa: non rinvia ad alcun decreto attuativo e si applica dal 1° gennaio 2026.
Domande frequenti
Quando si applica la nuova disciplina del comma 467?
La disposizione si applica dal 1° gennaio 2026 a tutti gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti FER esistenti, già abilitati o autorizzati, che insistono su aree di demanio civico non ancora sdemanializzate. Riguarda quindi sia il repowering di parchi eolici sia il revamping di campi fotovoltaici, a condizione che l'impianto esista già e abbia un titolo autorizzativo. Per i nuovi impianti continua ad applicarsi la disciplina ordinaria dell'art. 14 D.Lgs. 190/2024 e delle aree idonee ex art. 20 D.Lgs. 199/2021. La norma non distingue tra fonti rinnovabili: vale per eolico, fotovoltaico, idroelettrico e biomasse, purché l'area sia gravata da uso civico.
Chi avvia il procedimento di sdemanializzazione?
Titolare del procedimento è il comune in cui ricade l'area civica, secondo le procedure della L. 168/2017 e delle leggi regionali di settore. L'impresa proponente presenta istanza al comune indicando perimetro, finalità e progetto di revisione della potenza. Il comune, sentita eventualmente la collettività titolare degli usi civici, adotta la delibera di sdemanializzazione e, se previsto dalla legge regionale, la trasmette per approvazione alla regione. Solo dopo il perfezionamento dell'atto il proponente può ottenere l'autorizzazione unica o presentare la SCIA per il repowering. La tempistica concreta varia in base alla regione di riferimento.
Come si determina l'indennità di esproprio per i terreni civici?
La determinazione segue le regole generali del D.P.R. 327/2001, in particolare gli artt. 32 e seguenti per le aree non edificabili e l'art. 40 per i criteri di calcolo. Per i terreni di demanio civico la giurisprudenza ha chiarito che l'indennità va parametrata al valore agricolo medio, tenuto conto della destinazione effettiva. La somma così determinata non viene corrisposta ai singoli utenti civici ma al comune titolare collettivo dei diritti, che la incassa su un capitolo di bilancio dedicato e vincolato. Resta ferma la possibilità di contestare la stima davanti alla Corte d'appello competente, sezione specializzata.
Il repowering può aumentare la superficie occupata dall'impianto?
No. La norma stabilisce espressamente che gli interventi "non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi". In concreto il proponente deve dimostrare, con relazione tecnica allegata al progetto, che la nuova configurazione resta entro il perimetro già autorizzato. L'eventuale incremento di potenza deve essere ottenuto sostituendo aerogeneratori o moduli fotovoltaici con tecnologie più efficienti (le "migliori tecnologie disponibili"), non ampliando la superficie a terra. Eventuali ampliamenti seguono il regime ordinario delle nuove autorizzazioni e non beneficiano della semplificazione prevista dal comma 10-ter.
Restano applicabili i vincoli paesaggistici?
Sì. L'ultimo periodo del nuovo comma 10-ter precisa che "resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio", richiamando integralmente il D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani) e l'art. 9 della Costituzione. Se l'area è soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 del Codice (ad esempio fasce costiere, zone montane sopra i 1.600 metri, parchi e riserve), occorre comunque ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146. La sdemanializzazione del bene civico non incide sul vincolo paesaggistico: i due regimi giuridici operano su piani distinti e cumulativi, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale.