In sintesi
- Modificato l'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (decreto-legge omnibus estate 2025).
- Il riferimento normativo è al testo come convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
- Dopo le parole «per l'anno 2025» sono aggiunte le parole «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».
- La novella estende quindi al 2026 la dotazione finanziaria già prevista per il 2025.
- Le finalità restano quelle specificate dall'art. 13 del DL 96/2025 (ambito promozione internazionale).
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Comma 499 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. All’ , convertito, conarticolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 modificazioni, dalla , dopo le parole: «per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e dilegge 8 agosto 2025, n. 119 5 milioni di euro per l’anno 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 499): Promozione internazionale della cultura italiana come fondamento dell’intervento
- Art. 81 Costituzione (comma 499): Principio di equilibrio di bilancio quale copertura della spesa aggiuntiva
- Art. 117 Costituzione (comma 499): Competenza esclusiva statale in materia di politica estera
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento della modifica
Il comma 499 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera una micro-modifica testuale all'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119. La modifica consiste nell'aggiunta, dopo le parole «per l'anno 2025», della formula «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026». Si tratta di un'estensione temporale di una dotazione finanziaria già prevista per il 2025, ora rifinanziata anche per il 2026 con un importo di 5 milioni di euro. La tecnica normativa è quella tipica delle leggi di bilancio: novella per inserimento puntuale di parole nel testo previgente, senza modifica della finalità sostanziale.
Il contesto del D.L. 96/2025
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, è un decreto-legge omnibus adottato dal Governo per esigenze di disciplina urgente in vari settori. L'art. 13 di tale decreto disciplina misure di sostegno e promozione di iniziative di rilievo internazionale. La dotazione finanziaria originaria copriva il solo anno 2025; la legge di bilancio 2026 estende ora il sostegno anche al 2026, garantendo la continuità dell'intervento e la prosecuzione delle attività già avviate. La dotazione aggiuntiva di 5 milioni di euro è modesta in valore assoluto ma significativa per la programmazione di medio periodo.
La tecnica legislativa della novella
La modifica adottata dal comma 499 segue la prassi consolidata della novellazione per inserimento. La struttura «dopo le parole X sono aggiunte le seguenti: Y» produce un effetto immediato di integrazione del testo previgente, senza necessità di sostituzione integrale del comma. Si tratta della tecnica raccomandata dalla circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001 sui criteri di redazione dei testi legislativi e prevista anche dalle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi pubblicate sul Bollettino del Senato della Repubblica nel 2007.
Profili contabili e di rendicontazione
L'importo di 5 milioni di euro per il 2026 trova copertura nelle disposizioni generali della L. 199/2025 (art. 1 sui risultati differenziali del bilancio). La somma confluisce sul capitolo di bilancio già istituito per il finanziamento previsto dall'art. 13 del DL 96/2025. Gli organi competenti per la gestione (verosimilmente il MAECI, in coerenza con il contesto delle disposizioni circostanti) dovranno predisporre il piano di utilizzo dei fondi 2026 e procedere alla rendicontazione secondo le regole di contabilità pubblica del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, e successive modifiche.
Sistematica e cross-link
La disposizione si inserisce nell'ambito delle misure di sostegno alla proiezione internazionale dell'Italia già rafforzate dal comma 498 della stessa Legge di Bilancio 2026 con l'istituzione del fondo MAECI da 35 milioni annui. Insieme, i due interventi delineano un mosaico di strumenti finanziari plurimi per la diplomazia economica e culturale: il fondo strutturale del comma 498 con dotazione annuale stabile e la prosecuzione mirata del finanziamento dell'art. 13 DL 96/2025 con il comma 499. Le finalità trovano fondamento nell'art. 9 Cost. (promozione della cultura), nell'art. 117 Cost. (politica estera di competenza esclusiva statale) e nell'art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio).
Coordinamento normativo
Si richiamano: art. 13, c. 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 96; L. 8 agosto 2025, n. 119 (legge di conversione); art. 9 e art. 117 Cost.; D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (armonizzazione bilanci pubblici); L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica). Non si richiamano pronunce di giurisprudenza, trattandosi di intervento di rifinanziamento puntuale.
Le micro-modifiche di rifinanziamento nelle leggi di bilancio
Il comma 499 rappresenta un esempio tipico della tecnica delle micro-modifiche di rifinanziamento utilizzata dalle leggi di bilancio. Il legislatore, anziché istituire un nuovo strumento, sceglie di estendere temporalmente uno strumento già esistente. Questa tecnica presenta vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi: la continuità amministrativa (lo strumento è già operativo, non occorrono nuovi decreti attuativi), la semplicità testuale (poche parole di modifica), la prevedibilità per i beneficiari (le regole sono già note). Tra gli svantaggi: la frammentazione del quadro normativo (per capire l'intervento occorre coordinare la legge di bilancio con il decreto-legge originario e con la legge di conversione), la difficoltà di lettura per i non addetti, l'assenza di una visione strategica unitaria se le micro-modifiche si moltiplicano senza disegno organico.
Implicazioni operative
Per gli operatori interessati ai benefici dell'art. 13 DL 96/2025 (la cui platea soggettiva specifica non è riportata nel testo del comma 499 e va ricostruita consultando il testo coordinato del DL), l'estensione al 2026 garantisce la possibilità di pianificare le attività con un orizzonte temporale più ampio. Le procedure di accesso e i criteri di selezione restano quelli già definiti dal decreto e dai relativi provvedimenti attuativi. La dotazione di 5 milioni, ridotta rispetto agli stanziamenti del comma 498, suggerisce che si tratti di una misura di nicchia o di un finanziamento integrativo a un programma di più ampia portata. Sul piano della comunicazione istituzionale, sarà opportuno verificare le indicazioni che il MAECI fornirà sui propri canali ufficiali nel corso del primo trimestre 2026.
Domande frequenti
Cosa modifica esattamente il comma 499?
Il comma 499 introduce una micro-modifica testuale all'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119. L'intervento consiste nell'aggiunta, dopo le parole «per l'anno 2025», della formula «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026». In sostanza, la dotazione finanziaria prevista dall'art. 13 del DL 96/2025 viene estesa anche al 2026 con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro. La finalità sostanziale dell'intervento (le attività finanziate dall'art. 13) resta invariata: cambia solo l'orizzonte temporale di copertura.
Qual era il contenuto originario dell'art. 13 del DL 96/2025?
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, è un decreto-legge omnibus che ha disciplinato urgenti misure in vari settori e che è stato convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119. L'art. 13 di tale decreto disciplina, nel testo come convertito, misure di sostegno e promozione che ricadono nell'ambito della diplomazia internazionale e della valorizzazione italiana all'estero. La dotazione originaria, di importo non specificato nel testo del comma 499, era prevista solo per il 2025. Per il dettaglio dell'importo originario e delle finalità specifiche occorre consultare il testo coordinato del DL 96/2025 con la legge di conversione 119/2025.
Da quando è efficace la modifica?
La modifica produce effetto dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Dalla stessa data lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2026 è disponibile per la gestione contabile da parte dell'amministrazione competente. Le risorse possono essere impegnate e spese secondo le ordinarie regole di contabilità pubblica, nel rispetto del piano di riparto eventualmente previsto dall'art. 13 del DL 96/2025 e dalla relativa disciplina attuativa. Trattandosi di micro-emendamento testuale, non sono necessari ulteriori atti normativi per dare attuazione alla modifica.
Qual è il rapporto con il fondo del comma 498?
Il comma 498 e il comma 499 sono interventi distinti ma complementari nell'ambito della Legge di Bilancio 2026. Il comma 498 istituisce un nuovo fondo strutturale presso il MAECI con dotazione di 35 milioni annui a decorrere dal 2026, destinato a una pluralità di finalità (esportazioni, internazionalizzazione, made in Italy, borse di studio, eventi celebrativi). Il comma 499 si limita invece a rifinanziare per 5 milioni nel 2026 una misura preesistente prevista dall'art. 13 del DL 96/2025. Insieme, i due interventi rafforzano l'azione di proiezione esterna dell'Italia, ma con strumenti finanziari differenti: il fondo strutturale per le iniziative ricorrenti e il rifinanziamento puntuale per le attività già avviate nel 2025 e da continuare nel 2026.
Come trova copertura finanziaria la nuova spesa?
La spesa di 5 milioni di euro per il 2026 prevista dal comma 499 trova copertura nell'ambito delle risorse complessive della Legge di Bilancio 2026, ai sensi dell'art. 81 Cost. che richiede l'equilibrio di bilancio. La L. 199/2025 indica all'art. 1 i risultati differenziali del bilancio dello Stato e nelle relative tabelle gli aggregati di spesa, comprendendo lo stanziamento aggiuntivo. Gli organi competenti per la gestione (presumibilmente il MAECI, sulla base del contesto delle disposizioni circostanti del comma 498) procederanno secondo le regole di contabilità pubblica del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e degli atti attuativi già previsti dall'art. 13 del DL 96/2025 e dalla legge di conversione 119/2025.