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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 187 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

Testo coordinato

. La disposizione di cui al comma 186 si applica: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell’ , cheallegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’ , , articolo 1, comma 1, lettere a) b) c e , che soddisfano le condizioni di cui ai e ) d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 commi 2 3 del e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari admedesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 almeno 30 anni.

In sintesi

  • Il comma 187 individua i destinatari della misura previdenziale di cui al comma 186 LB 2026 (APE sociale o anticipo pensionistico): due categorie di lavoratori dipendenti con attività particolarmente gravose o usuranti.
  • Categoria a): lavoratori che svolgono le professioni gravose dell'allegato B alla L. 205/2017, con anzianità nella mansione di almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7, e 30 anni di contributi.
  • Categoria b): lavoratori addetti a lavorazioni usuranti ex art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 67/2011, alle condizioni dei commi 2 e 3 dello stesso art. 1, e 30 anni di contributi.
  • Resta esclusa la categoria femminile con figli, disciplinata separatamente da altri commi della misura.
  • Il riferimento normativo è tassativo: solo le professioni e lavorazioni elencate nei due provvedimenti richiamati abilitano all'accesso.
Inquadramento della misura: l'APE sociale per categorie disagiate

Il comma 187 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) individua due delle categorie di lavoratori beneficiari della misura previdenziale disciplinata al comma 186, classicamente riconducibile all'istituto dell'APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) o di una misura analoga di anticipo pensionistico per soggetti meritevoli di particolare tutela. La disposizione si inserisce nel solco di un orientamento legislativo consolidato che, a partire dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, riconosce un trattamento previdenziale di favore a coloro che hanno svolto attività lavorative particolarmente faticose o pesanti. La ratio è coerente con i principi costituzionali di tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e con la nozione sostanziale di adeguatezza dei mezzi di vita previdenziali di cui all'art. 38, comma 2, Cost., che impone una diversificazione del trattamento pensionistico in ragione delle effettive condizioni di lavoro sopportate.

La prima categoria: i lavori gravosi dell'allegato B alla L. 205/2017

La lettera a) del comma 187 individua come prima categoria i lavoratori dipendenti che svolgono le professioni elencate nell'allegato B alla L. 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di un elenco tassativo di figure professionali individuate sulla base di codici ISTAT delle professioni (CP2011), comprendente, a titolo esemplificativo: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari per lo spostamento di terra; conciatori di pelli; conduttori di convogli ferroviari; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale infermieristico ospedaliero; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; insegnanti della scuola dell'infanzia e degli asili nido; facchini e addetti allo spostamento merci; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca; pescatori. L'elenco è tassativo: la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito (in sede di interpretazione di norme analoghe) che l'individuazione mediante codici ISTAT non consente estensioni analogiche, dovendosi verificare la corrispondenza puntuale tra mansione effettivamente svolta e descrittivo professionale.

I requisiti specifici della categoria a)

Oltre al requisito tipologico della professione gravosa, la lettera a) richiede due ulteriori condizioni cumulative: (i) anzianità nella mansione di almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro, oppure di almeno sei anni negli ultimi sette anni di lavoro; (ii) anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni. La prima condizione è più restrittiva rispetto al regime ordinario dell'APE sociale, che richiedeva tipicamente sette anni negli ultimi dieci: l'introduzione della formulazione alternativa (sei negli ultimi sette) opera in favor lavoratoris, consentendo l'accesso anche a chi abbia svolto la mansione in modo concentrato nell'ultima parte della carriera. La verifica della continuità e della prevalenza del lavoro nella professione gravosa va effettuata sulla base del LUL, dei contratti individuali, delle dichiarazioni del datore di lavoro e, ove necessario, della prova testimoniale in sede di contenzioso.

La seconda categoria: i lavori usuranti del D.Lgs. 67/2011

La lettera b) richiama i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ex D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, che ha attuato la delega di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183. Il rinvio è alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto, che individuano quattro distinte categorie: (a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al D.M. 19 maggio 1999; (b) lavoratori notturni, secondo la classificazione operata dal decreto stesso (notturno a turni o notturno con almeno 78 notti l'anno); (c) lavoratori addetti alla linea catena, secondo gli articoli e le mansioni elencati nell'allegato 1 al D.Lgs. 67/2011; (d) conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 prescrivono che le lavorazioni siano state svolte con carattere di continuità e prevalenza per determinati periodi temporali, secondo regole differenziate per ciascuna categoria.

Il requisito contributivo di 30 anni

Entrambe le categorie condividono il requisito di 30 anni di anzianità contributiva. Il computo segue le regole generali della L. 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini) e, per i periodi precedenti, della legislazione previgente. Sono utili a copertura: contributi obbligatori (compresi quelli figurativi per maternità, servizio militare, malattia entro i limiti); contributi da riscatto (laurea, periodi non coperti); contributi volontari; contributi da ricongiunzione (L. 7 febbraio 1979, n. 29) e da computo nella Gestione Separata. La totalizzazione gratuita ex D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, è ammessa secondo le regole generali. Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), pur prevalentemente non destinatari della misura in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai lavoratori dipendenti, restano valide le regole di cumulo gratuito ex L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Rapporti con il quadro civilistico e costituzionale

Il rapporto di lavoro che fonda l'accesso alla misura è quello di lavoro subordinato ex artt. 2094 e 2095 c.c., con i correlativi obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e di formazione ex art. 2103 c.c. La tutela previdenziale rafforzata di cui al comma 187 attua il principio di cui all'art. 38, comma 2, Cost., che garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita ai lavoratori in caso di vecchiaia, oltre a dare attuazione all'art. 4 Cost. nella prospettiva di una tutela che tenga conto della gravosità effettiva del lavoro svolto. La giurisprudenza costituzionale (in tema di pensionamenti anticipati per usuranti) ha ripetutamente affermato la legittimità di trattamenti differenziati fondati su criteri ragionevoli di valutazione del logorio psicofisico, purché ancorati a parametri oggettivi e verificabili.

Profili procedurali: domanda di certificazione e graduatoria

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve presentare all'INPS apposita domanda di certificazione dei requisiti entro le scadenze annualmente fissate (tipicamente 31 marzo, con riapertura al 15 luglio per i residuali). L'Istituto, completata l'istruttoria, comunica l'esito; in caso di accoglimento, il lavoratore presenta successiva domanda di accesso alla misura. Vige il principio della graduatoria: in caso di insufficienza delle risorse stanziate, prevale chi matura prima i requisiti. L'eventuale diniego è impugnabile innanzi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. nei termini di prescrizione della pretesa previdenziale.

Coordinamento con le misure di previdenza complementare

Il lavoratore che accede alla misura del comma 186-187 conserva i diritti maturati nella previdenza complementare ex D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252: la posizione individuale presso il fondo pensione (negoziale, aperto o PIP) resta nella titolarità del lavoratore, che potrà chiederne l'erogazione in rendita o in capitale (entro i limiti dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005) al maturare dei requisiti per la prestazione pensionistica. La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) ex art. 11, comma 4, D.Lgs. 252/2005, in particolare, costituisce uno strumento di sostegno al ponte temporale tra cessazione del lavoro e accesso alla pensione obbligatoria. Sul piano fiscale, la rendita o il capitale dal fondo pensione soggiace al regime di favore previsto dagli artt. 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005 (aliquota sostitutiva ridotta tra 9% e 15% per i contributi accumulati dal 2007). Il commercialista valuterà il bilanciamento ottimale tra fruizione della RITA, accesso alla misura del comma 186 e prosecuzione di eventuali contribuzioni volontarie.

Profili contributivi e contributi figurativi

I lavoratori interessati dal comma 187 possono valorizzare, oltre ai contributi effettivi versati durante lo svolgimento delle mansioni gravose o usuranti, anche periodi di contribuzione figurativa. In particolare, ai sensi della L. 88/1989 e della L. 335/1995, sono utili a copertura dell'anzianità contributiva: periodi di maternità obbligatoria e facoltativa (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151); servizio militare obbligatorio (L. 24 maggio 1970, n. 336 e L. 18 marzo 1968, n. 263); periodi di malattia (con accredito figurativo gestito dall'INPS); periodi di disoccupazione indennizzata (NASpI e DIS-COLL); CIG ordinaria e straordinaria; aspettativa retribuita ex art. 31 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); periodi coperti da indennità di mobilità (oggi sostituita dalla NASpI). La quota di contribuzione figurativa rispetto a quella effettiva non è di norma rilevante ai fini dell'accesso (ferma la verifica nelle circolari INPS attuative): conta il raggiungimento dei 30 anni complessivi.

Conclusioni operative

Il comma 187 conferma la tradizionale articolazione duale dell'APE sociale tra gravosi e usuranti. Per il commercialista o consulente del lavoro, si raccomanda di: censire la clientela datoriale per verificare la presenza di mansioni rientranti negli elenchi; supportare i lavoratori interessati nella ricostruzione della carriera assicurativa (estratto conto contributivo INPS); verificare le condizioni di anzianità nella mansione tramite documentazione contrattuale e LUL; predisporre la domanda di certificazione entro i termini annuali; coordinare l'accesso alla misura con la previdenza complementare (RITA, riscatto contributi accumulati post 2007); valutare gli impatti fiscali sul reddito complessivo del beneficiario (cumulo IRPEF su pensione obbligatoria, prestazioni di previdenza complementare ed eventuali altri redditi). Si segnala che la disciplina del comma 187, riproducendo schemi consolidati, beneficerà presumibilmente delle circolari INPS emesse negli anni precedenti, che mantengono valore orientativo nei limiti della compatibilità con il testo della nuova norma.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Infermiere ospedaliero con 30 anni di contributi

Tizio è infermiere assunto a tempo indeterminato presso un'azienda sanitaria pubblica con qualifica di infermiere professionale (categoria D del CCNL Sanità Pubblica). Ha 61 anni e una carriera lineare iniziata nel 1994. Al momento della domanda nel 2026, l'estratto conto INPS attesta 32 anni di contributi effettivi. Ha sempre svolto la professione infermieristica, inclusa per alcuni anni nel reparto di rianimazione (turni notturni). La professione di infermiere ospedaliero rientra nell'allegato B della L. 205/2017 (codice ISTAT 3.2.1.1.1). Tizio soddisfa anche il requisito dell'anzianità nella mansione (oltre 7 anni negli ultimi 10). Il commercialista lo assiste nella domanda di certificazione: estratto conto INPS, contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro sulla mansione effettiva. La domanda viene accolta. Tizio accede alla misura del comma 186 ottenendo l'anticipo pensionistico.

Caso pratico 2 — Operaio metalmeccanico addetto alla linea catena

Caio, 62 anni, ha lavorato dal 1990 al 2025 presso uno stabilimento metalmeccanico con mansione di operaio addetto alla linea di assemblaggio (linea catena ex art. 1, comma 1, lett. c, D.Lgs. 67/2011). Ha 35 anni di contributi effettivi e 4 anni di contribuzione figurativa per mobilità nel periodo 2009-2012. Totale 39 anni. La linea di assemblaggio è documentata nelle schede di processo aziendale (allegato 1 al D.Lgs. 67/2011, lavorazioni a ciclo continuo). La continuità e prevalenza ex commi 2 e 3 dell'art. 1 sono soddisfatte: oltre 7 anni nell'ultimo decennio in mansione effettiva. Il consulente del lavoro predispone la documentazione: LUL, schede paga, certificazione datoriale, evidenze fotografiche dell'organizzazione produttiva. La domanda all'INPS viene accolta. Caio accede alla misura. Sotto il profilo fiscale, la pensione percepita sarà assoggettata ad IRPEF ex art. 49, comma 2, lett. a) TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Domande frequenti

Quali professioni rientrano nell'allegato B alla L. 205/2017?

L'allegato B individua circa 15 categorie di professioni gravose tramite codici ISTAT CP2011. Vi rientrano, tra gli altri: operai edili, conduttori di gru e macchine movimento terra, infermieri ospedalieri, addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dell'infanzia e degli asili nido, facchini, operatori ecologici, operai agricoli, pescatori, conducenti di mezzi pesanti, conduttori di convogli ferroviari, conciatori di pelli. L'elenco è tassativo: la verifica si fonda sulla coincidenza tra mansione effettivamente svolta dal lavoratore e descrittivo della professione contenuto nell'allegato. Il professionista che assista il lavoratore deve produrre evidenza documentale (LUL, contratto, mansionario, eventuali certificazioni datoriali) della mansione effettiva. Non sono ammesse estensioni analogiche né assimilazioni a professioni non elencate.

Come si calcola l'anzianità di almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 negli ultimi 7?

Il computo opera con riferimento alla data di maturazione dei requisiti (ossia al momento della domanda di accesso alla misura). Si considera la professione effettivamente svolta in ciascun anno: l'anno si considera utile se la mansione gravosa è stata svolta per la maggior parte dello stesso, in coerenza con il principio di prevalenza ricavabile dalla disciplina dei lavoratori notturni e usuranti. Il riferimento ai 7 anni su 10 o 6 su 7 va inteso come anni interi e continuativi o discontinui, purché ricadenti nei rispettivi intervalli temporali. La verifica si svolge sulla base del LUL, delle denunce UniEmens (che indicano la qualifica professionale e il livello CCNL), e di eventuali integrazioni documentali. In caso di più rapporti di lavoro nello stesso anno, va valutata la prevalenza temporale e funzionale.

Le quattro categorie di lavoro usurante del D.Lgs. 67/2011 sono cumulabili tra loro?

Le quattro categorie (mansioni particolarmente usuranti del DM 1999, notturni, addetti alla linea catena, conducenti di mezzi di trasporto collettivo) sono alternative per l'accesso al beneficio: basta soddisfare una delle quattro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) o d) del D.Lgs. 67/2011. Tuttavia, per il computo della continuità e prevalenza ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, i periodi possono essere cumulati: ad esempio, un lavoratore che abbia svolto attività alla linea catena per cinque anni e attività notturna per altri cinque anni può sommare i periodi ai fini del raggiungimento delle soglie temporali richieste. La verifica spetta all'INPS in sede di certificazione, sulla base della documentazione probatoria fornita dal datore di lavoro e dal lavoratore (turnistica, schede paga, certificazioni mediche per il notturno).

Sono inclusi i contributi figurativi nei 30 anni di anzianità?

Sì, sono utili a copertura del requisito contributivo i contributi figurativi accreditati ai sensi della normativa vigente, secondo le regole generali della L. 335/1995 e della legislazione speciale. Rientrano: maternità obbligatoria e facoltativa (D.Lgs. 151/2001); servizio militare (L. 274/1991); malattia, infortunio e mobilità (entro i limiti previsti dalle rispettive discipline); CIG e disoccupazione. Sono utili anche i contributi da riscatto (laurea ex D.Lgs. 184/1997; periodi non coperti) e i contributi volontari ex L. 47/1947 e successive integrazioni. La totalizzazione gratuita ex D.Lgs. 42/2006 è ammessa secondo le regole ordinarie. Tuttavia, alcune circolari INPS hanno in passato richiesto, per le categorie usuranti, una quota minima di contributi effettivi: il commercialista verificherà le indicazioni operative aggiornate dell'Istituto.

Cosa succede in caso di domanda respinta dall'INPS?

Il diniego della domanda di certificazione dei requisiti è impugnabile innanzi al giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e seguenti c.p.c., entro i termini ordinari di prescrizione del diritto previdenziale (tipicamente cinque anni ex art. 129 R.D.L. 1827/1935, salvo decadenze specifiche). Prima dell'azione giudiziaria è consigliabile esperire ricorso amministrativo ex art. 46 L. 88/1989 al Comitato Provinciale INPS competente entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto: la pronuncia (o il silenzio per 90 giorni) consente l'accesso al giudice. Nel processo si potrà produrre ogni mezzo di prova, inclusa la prova testimoniale sulla effettività della mansione gravosa o usurante. Le spese del giudizio, in caso di soccombenza del lavoratore, sono regolate dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero per controversie previdenziali sotto soglia di reddito).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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