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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 154 demanda a un decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di dettaglio degli interventi a tutela dell'occupazione.
  • Oggetto del decreto: specifici interventi, requisiti e condizioni per garantire il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 153.
  • Il decreto deve tenere conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo di cui agli artt. 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024, convertito dalla L. 95/2024.
  • La norma rinvia a un atto subordinato e non è immediatamente operativa: l'efficacia delle misure dipende dall'adozione del decreto attuativo.
  • Si tratta di una clausola di governance della spesa pubblica, con funzione di raccordo tra previsione legislativa e attuazione amministrativa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 154 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; efficacia subordinata all’emanazione del decreto interministeriale.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la disciplina di interventi, requisiti e condizioni di accesso, nel rispetto del limite di spesa del comma 153. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma

153. Nell’adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli , e articoli 22 23 24 del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 legge 4 luglio 2024, n. 95

Inquadramento: il rinvio al decreto interministeriale

Il comma 154 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituisce una tipica clausola di rinvio all'atto amministrativo di rango secondario. La norma demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina degli specifici interventi, dei requisiti e delle condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. La tecnica legislativa è comune nelle disposizioni di sostegno all'occupazione: la legge fissa il quadro generale e l'ammontare delle risorse, mentre il decreto interministeriale individua le concrete modalità operative. Questo schema, pur consentendo flessibilità attuativa, comporta che l'effettiva fruizione del beneficio sia subordinata all'emanazione dell'atto subordinato, con i tipici rischi di slittamento temporale.

La cornice del limite di spesa: il comma 153

Il riferimento al limite di spesa di cui al comma 153 è centrale: la disciplina di interventi e requisiti deve essere coerente con il tetto di risorse stanziato, ai sensi del principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 3, Cost. e dell'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Il decreto interministeriale dovrà dunque calibrare requisiti soggettivi e oggettivi, massimali individuali e durata del beneficio in modo tale che la somma delle erogazioni attese non superi lo stanziamento. Tale dinamica si traduce di norma in: ordini di priorità cronologica (graduatoria), tetti massimi individuali, soglie dimensionali e settoriali, eventuale erogazione a sportello con esaurimento risorse.

La valutazione degli effetti del D.L. 60/2024

Particolarmente rilevante è il richiamo, in sede di adozione del decreto, alla valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. Gli articoli citati hanno introdotto rispettivamente: l'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 22, Bonus Giovani); l'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate (art. 23, Bonus Donne); l'esonero ZES Unica per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (art. 24, Bonus ZES). La norma del comma 154 introduce dunque un obbligo procedurale di analisi ex post degli effetti occupazionali di queste misure prima di disegnare nuovi interventi: si tratta di un'applicazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e di evidenza scientifica nella scelta delle politiche pubbliche del lavoro.

Natura giuridica del decreto interministeriale

Il decreto interministeriale previsto dal comma 154 ha natura di regolamento di esecuzione/attuazione ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, ovvero (a seconda della scelta formale) di atto amministrativo generale a contenuto normativo. La distinzione non è meramente teorica: i regolamenti seguono procedure più formali (parere del Consiglio di Stato, registrazione Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con apposita denominazione), mentre gli atti amministrativi generali possono essere adottati con procedure più snelle. La prassi recente in tema di esoneri contributivi privilegia il decreto interministeriale non regolamentare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e accompagnato da circolari INPS attuative. Il decreto sarà impugnabile davanti al Giudice Amministrativo (TAR Lazio) per vizi di legittimità (eccesso di delega, irragionevolezza, violazione del comma 153).

Rapporti con il quadro lavoristico e civilistico

Gli interventi disciplinati dal decreto attuativo opereranno tipicamente su rapporti di lavoro subordinato ex artt. 2094 e seguenti c.c., incidendo sulle obbligazioni contributive del datore di lavoro senza modificare il sinallagma retributivo art. 2099 c.c. La verifica del rispetto delle condizioni di accesso (es. regolarità DURC, applicazione del CCNL, mantenimento del livello occupazionale) si fonda sulle ordinarie regole di responsabilità del datore. Sul piano dell'art. 51 TUIR, la fruizione dell'esonero contributivo non incide sul reddito di lavoro dipendente in capo al lavoratore: la retribuzione imponibile resta invariata, in linea con la natura datoriale del beneficio.

Profili di copertura finanziaria e responsabilità

Il comma 154 si coordina con l'art. 17, commi 1 e 12, L. 196/2009 sulla copertura degli oneri e con i meccanismi di monitoraggio della spesa. In particolare, in presenza di overshooting rispetto al limite di spesa, il decreto interministeriale dovrà prevedere meccanismi di riequilibrio (riduzione automatica dei benefici, sospensione dell'erogazione, recupero presso i beneficiari per le quote eccedenti). La giurisprudenza costituzionale (in tema di misure di sostegno con limite di spesa) ha più volte chiarito che la subordinazione del beneficio alla disponibilità di risorse non viola di per sé il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., a condizione che i criteri di selezione siano ragionevoli e trasparenti.

Tempistiche attese e raccomandazioni operative

L'esperienza dei recenti decreti attuativi in materia di esoneri contributivi suggerisce tempistiche tipiche di 90-180 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio per l'adozione del decreto interministeriale, cui si aggiungono ulteriori 30-60 giorni per la circolare INPS operativa. Nel periodo di vacanza normativa, i datori di lavoro non possono fruire del beneficio: l'agevolazione opera dalla data fissata dal decreto, salvo eventuali clausole di retroattività al 1° gennaio 2026. Si raccomanda al commercialista di: censire i potenziali rapporti di lavoro che potrebbero beneficiare delle nuove misure; non anticipare assunzioni in attesa del decreto se non per ragioni di business indipendenti; monitorare la Gazzetta Ufficiale e i siti istituzionali per la pubblicazione dell'atto.

Coordinamento con la disciplina sull'aiuto di Stato

Da ultimo, va segnalato che le misure di esonero contributivo previste dalla LB 2026 e disciplinate dal decreto del comma 154 costituiscono di norma aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Il decreto interministeriale dovrà quindi rispettare il regime di compatibilità europea: regime de minimis (Reg. UE 2023/2831), regolamento generale di esenzione per categoria GBER (Reg. UE 651/2014), oppure notifica e autorizzazione individuale. La verifica di compatibilità precede la fruizione: il datore dovrà calibrare l'aiuto entro i massimali individuali, evitando il superamento dei cumuli.

Domande frequenti

Quando entrerà in vigore concretamente la disciplina del comma 154?

Il comma 154 è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la sua operatività concreta dipende dall'emanazione del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e del MEF. L'esperienza dei recenti decreti attuativi in materia di esoneri contributivi (es. quelli adottati in attuazione delle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025) suggerisce tempistiche di 90-180 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per l'adozione del decreto, cui si aggiungono 30-60 giorni per la circolare INPS operativa. Nel periodo di vacanza normativa, i datori di lavoro non possono fruire dei nuovi benefici: andranno monitorate la Gazzetta Ufficiale, il portale del Ministero del Lavoro e i messaggi/circolari INPS per cogliere il momento di operatività effettiva.

Cosa sono gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 richiamati dalla norma?

Si tratta di tre misure di esonero contributivo introdotte dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. L'art. 22 ha previsto il Bonus Giovani: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di under 35 mai stati assunti a tempo indeterminato. L'art. 23 ha introdotto il Bonus Donne: esonero per l'assunzione di donne svantaggiate (residenti in aree a forte disparità di genere o senza impiego retribuito da almeno 24 mesi). L'art. 24 ha disciplinato il Bonus ZES Unica: esonero per assunzioni nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno. La valutazione degli effetti di queste misure costituisce input obbligatorio per il decreto del comma 154.

Il decreto del comma 154 può essere impugnato?

Sì, il decreto interministeriale è un atto amministrativo (regolamentare o generale) impugnabile innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla piena conoscenza, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010). I motivi di impugnazione tipici sono: violazione di legge (es. eccesso rispetto alla cornice fissata dal comma 153 o dal comma 154 stesso); eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria; disparità di trattamento; mancata considerazione della valutazione degli effetti del D.L. 60/2024. La legittimazione spetta a chi vanti un interesse legittimo qualificato (datori di lavoro potenziali beneficiari, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria). Sui profili di compatibilità europea, è ammesso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.

Come si coordina il decreto con il limite di spesa del comma 153?

Il limite di spesa del comma 153 funge da vincolo esterno per la disciplina di dettaglio del decreto: requisiti, soglie e massimali devono essere calibrati in modo da non superare il tetto di risorse. Tipicamente, il decreto può prevedere: (i) un ordine di priorità cronologica (graduatoria per data di domanda); (ii) un meccanismo a sportello con sospensione automatica al raggiungimento del tetto; (iii) tetti massimi individuali di esonero; (iv) soglie dimensionali (es. solo PMI) o settoriali (es. esclusione di alcuni codici ATECO). In caso di overshooting, è comune la previsione di una riduzione proporzionale del beneficio o di un meccanismo di recupero presso i beneficiari. Il commercialista deve monitorare costantemente i comunicati INPS sull'andamento dello stanziamento per valutare la convenienza di assunzioni in tempi prossimi alla saturazione.

Il datore di lavoro può già programmare assunzioni in attesa del decreto?

Si raccomanda prudenza. Non è consigliabile anticipare assunzioni in attesa del decreto se l'unica leva decisionale è il presunto beneficio contributivo: l'agevolazione opera tipicamente dalla data fissata dal decreto o dalla data di pubblicazione in Gazzetta, salvo specifica clausola di retroattività al 1° gennaio 2026. Anticipare l'assunzione in assenza di certezza normativa espone al rischio di sostenere il costo del lavoro pieno senza recuperare l'esonero. Se invece l'assunzione è già necessaria per ragioni di business (sostituzione, espansione, picchi produttivi), il datore può procedere e successivamente, all'entrata in vigore del decreto, presentare istanza di accesso retroattivo all'esonero ove previsto. Vanno conservate accuratamente le documentazioni: contratto, comunicazione obbligatoria, LUL, DURC, CCNL applicato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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