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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Rinvia a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei corrispettivi previsti dal comma 726.
  • Le tariffe sono fissate su base oraria o forfettaria, in relazione alle voci di costo: personale, mezzi, carburante, attrezzature.
  • Il decreto disciplina anche le disposizioni attuative ed applicative del meccanismo.
  • L'aggiornamento delle tariffe avviene annualmente sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  • La norma garantisce la prevedibilità e la trasparenza dei corrispettivi a carico del soggetto responsabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 727 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; rinvia a decreto MEF la determinazione concreta delle tariffe dei corrispettivi previsti dal comma 726.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire i corrispettivi su base oraria o forfettaria, le disposizioni attuative ed applicative, le modalità di aggiornamento ISTAT annuale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 726, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessari, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Funzione della norma

Il comma 727 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) integra il meccanismo introdotto dal comma 726 prevedendo la fonte secondaria che dovrà determinare in concreto le tariffe dei corrispettivi dovuti per gli interventi pubblici di soccorso, di ricerca o di assistenza qualora ricorrano i presupposti soggettivi previsti. Si tratta di una norma di delegificazione tariffaria, coerente con il modello tradizionale per cui la legge fissa il perimetro del prelievo e il regolamento amministrativo ne disciplina gli importi puntuali. La medesima tecnica è richiamata dal comma 730 per gli interventi della Guardia costiera.

Struttura tariffaria

La norma indica due possibili modalità di determinazione: base oraria o forfettaria. La scelta tra le due opzioni dovrà essere operata dal decreto MEF in funzione della tipologia di intervento. La base oraria si presta agli interventi di lunga durata, dove il tempo di impiego del personale e dei mezzi è misurabile con precisione (es. soccorso prolungato in mare aperto). La base forfettaria è più adatta a interventi tipizzati e ripetitivi (es. recupero di natanti in panne entro un raggio determinato), con una semplificazione contabile e maggiore certezza ex ante per il debitore. Le voci di costo da considerare sono espressamente elencate: personale, mezzi (navali, aerei, eventualmente terrestri), carburante e attrezzature, in coerenza con il principio di copertura integrale dei costi sostenuti dall'amministrazione.

Riserva di legge e principio di legalità

La tecnica di delegificazione tariffaria è ammessa dalla giurisprudenza costituzionale purché la legge primaria definisca con sufficiente precisione i presupposti, i soggetti e i criteri di calcolo del prelievo, lasciando al regolamento la sola quantificazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la riserva di legge dell'art. 23 Cost. ha carattere relativo e ammette il rinvio a fonti secondarie, purché la legge contenga i criteri direttivi. Nel caso di specie, il comma 727 individua le voci di costo (personale, mezzi, carburante, attrezzature) come parametro di commisurazione, e l'art. 23 Cost. risulta rispettato.

Aggiornamento ISTAT annuale

La norma prevede l'aggiornamento annuale delle tariffe sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale meccanismo, mutuato da analoghe discipline (canoni demaniali ex art. 03 D.L. 400/1993 convertito da L. 494/1993, contributi unificati, sanzioni amministrative ex L. 689/1981 quando previsto), garantisce la tenuta reale del valore dei corrispettivi nel tempo, evitando l'erosione dovuta all'inflazione. Il riferimento implicito è di norma all'indice FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) o all'indice NIC, generalmente utilizzato per la rivalutazione di obbligazioni pubbliche. Sarà il decreto a precisare l'indice di riferimento.

Disposizioni attuative ed applicative

Oltre alle tariffe, il decreto MEF dovrà recare le disposizioni attuative ed applicative del meccanismo, ossia: il procedimento di accertamento dei presupposti (ruolo delle Capitanerie di porto, modalità di verbalizzazione, possibilità di contraddittorio), il procedimento di liquidazione (forma del provvedimento, motivazione, notifica), le modalità di pagamento (F24, PagoPA, conti dedicati), il regime di pagamento rateale eventuale, le ipotesi di esonero o riduzione per ragioni di equità (incapacità economica, condotta colposa lieve), il regime dei rimedi amministrativi (autotutela, ricorsi gerarchici). La completezza di tali profili è condizione per la concreta operatività del sistema, perché in difetto le amministrazioni non potrebbero procedere alla richiesta dei corrispettivi.

Coordinamento con la disciplina sanzionatoria

I corrispettivi del comma 726 (e di quello esteso dal comma 730 alla Guardia costiera) hanno natura compensativa e si distinguono dalle sanzioni amministrative o penali eventualmente irrogabili per la medesima condotta. In particolare, restano applicabili le sanzioni del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e del Codice della navigazione, nonché il reato di procurato allarme (art. 658 c.p.). Il cumulo è ammesso perché le tre misure perseguono finalità diverse: punitiva la sanzione, ristoratoria il corrispettivo. Il giudice eventualmente investito del contenzioso dovrà valutare la coerenza complessiva del sistema sanzionatorio alla luce del principio di proporzionalità (art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE) e del divieto di duplicazione punitiva.

Profili IVA e qualificazione tributaria

La qualificazione del corrispettivo ai fini IVA segue le stesse linee già tracciate per il comma 730: probabile fuori campo IVA ex art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA), in quanto reso da ente pubblico nell'esercizio di pubblici poteri, salvo diversa qualificazione nel decreto attuativo. Sotto il profilo fiscale per il debitore privato, i corrispettivi versati non sono di norma deducibili dal reddito personale, perché non riconducibili alle ipotesi di oneri deducibili ex art. 10 del TUIR. Diversa la posizione del debitore imprenditore (ad esempio, armatore commerciale), per il quale il corrispettivo potrebbe essere deducibile dal reddito d'impresa ex art. 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986) in quanto onere inerente all'attività, salvo che la condotta gravemente colposa non integri ipotesi di indeducibilità per spese illecite o non documentabili.

Domande frequenti

Quando entrerà in vigore il decreto MEF previsto dal comma 727?

Il comma 727 non fissa un termine specifico per l'emanazione del decreto, lasciando al Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del tempo di adozione. Sino all'emanazione, le amministrazioni interessate (Capitanerie di porto, altri corpi pubblici di soccorso a seconda dell'ambito del comma 726) non possono procedere alla richiesta dei corrispettivi, in quanto manca il parametro tariffario indispensabile per la liquidazione del credito. È ragionevole attendersi l'adozione del decreto nel corso del 2026, anche per evitare un vuoto operativo che ridurrebbe l'efficacia deterrente della disciplina. Eventuali ritardi prolungati potrebbero indurre interrogazioni parlamentari e segnalazioni di leale collaborazione istituzionale al MEF.

Come si calcolerà il corrispettivo dovuto?

Il decreto MEF dovrà determinare i corrispettivi su base oraria o forfettaria, in relazione alle diverse voci di costo: personale (stipendi e oneri, con coefficienti orari rapportati al grado del personale impiegato), mezzi (costo orario di utilizzo dei mezzi navali, aerei o terrestri, comprensivo di ammortamento e manutenzione), carburante (rilevato a prezzo di mercato), attrezzature (consumo di materiali specifici utilizzati durante l'intervento). Le tariffe orarie si applicano agli interventi prolungati o complessi, mentre quelle forfettarie possono essere previste per le tipologie di intervento standardizzato. La distinzione consente di bilanciare la giusta corrispondenza con i costi reali e la semplicità amministrativa nella liquidazione.

L'aggiornamento ISTAT è automatico o richiede un nuovo decreto ogni anno?

L'aggiornamento è previsto come automatico, «annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente». In pratica, ogni 1° gennaio le tariffe si rivalutano sulla base della variazione dell'indice ISTAT pubblicato per l'anno precedente, senza necessità di un nuovo decreto formale. Spetta al MEF, tramite circolare o comunicato, comunicare ufficialmente i nuovi valori e dare adeguata pubblicità alle amministrazioni che applicheranno le tariffe. Il meccanismo automatico, già sperimentato in molti settori della finanza pubblica, garantisce semplicità gestionale e tenuta del valore reale del prelievo. L'indice di riferimento specifico (FOI senza tabacchi, NIC o altro) sarà precisato dal decreto attuativo iniziale.

Il corrispettivo è deducibile fiscalmente per chi lo paga?

Dipende dalla qualifica del debitore. Per la persona fisica privata che paga il corrispettivo (es. diportista che subisce la rivalsa per condotta imprudente), non sono ipotizzabili deduzioni o detrazioni: il corrispettivo non rientra negli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR né in quelli detraibili ex art. 15 del medesimo testo unico. Per l'imprenditore o il professionista che paga il corrispettivo nell'esercizio dell'attività (es. armatore commerciale, charter nautico), la deducibilità dipende dall'inerenza all'attività (art. 109 TUIR) e dall'assenza di profili di indeducibilità per spese connesse a condotte gravemente colpose o illecite. La giurisprudenza tributaria valuta caso per caso, distinguendo gli oneri inerenti da quelli sanzionatori o riconducibili a condotte personali.

Cosa può fare chi riceve la richiesta di pagamento e ritiene di non aver causato l'intervento?

Il destinatario della richiesta dispone di più strumenti di tutela. In via amministrativa, può presentare istanza di autotutela al MIT o all'amministrazione titolare del credito, evidenziando l'errore di fatto o di diritto (ad esempio, l'intervento non era imputabile a condotta gravemente imprudente). In via giurisdizionale, può impugnare il provvedimento davanti al TAR competente nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 c.p.a., contestando vizi di motivazione (art. 3 L. 241/1990), di istruttoria o di merito tecnico. Può opporsi al pagamento e attendere l'eventuale azione di recupero coattivo, in cui far valere le proprie eccezioni davanti al giudice ordinario. È sempre opportuno verificare la copertura assicurativa RC nautica per il rimborso degli importi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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