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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 706 definisce il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e studenti con disabilità.
  • La fonte della competenza statale è l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei LEP civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
  • Beneficiari sono gli alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, nonché quelli con certificazione precedente all’applicazione delle Linee guida richiamate.
  • Il LEP affianca, senza sostituirlo, il sostegno didattico e il Piano educativo individualizzato (PEI), garantendo un parametro minimo uniforme di servizi su tutto il territorio.
  • La norma sposta il servizio dal piano della discrezionalità locale a quello del diritto soggettivo esigibile, con riflessi sui bilanci di Regioni ed enti locali e sulla tutela giurisdizionale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 706 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi atti attuativi del Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata, per la definizione degli standard quantitativi e qualitativi del LEP (ore, qualifiche professionali, indicatori di erogazione). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Ai sensi dell’ , è definito il livello essenziale dellearticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 , nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui alaprile 2017, n. 66 medesimo articolo 5, comma 6.

Inquadramento e ratio

Il comma 706 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) qualifica come livello essenziale delle prestazioni (LEP) l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità in età evolutiva. La norma chiude un percorso pluridecennale di costruzione del diritto allo studio inclusivo: dalle prime forme di sostegno introdotte dalla L. 4 agosto 1977, n. 517, alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, fino al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, che ha riorganizzato l’inclusione scolastica delle persone con disabilità. La qualificazione come LEP è un passaggio sistemico: non si limita a confermare l’esistenza del servizio, ma lo eleva a prestazione essenziale civile e sociale da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La ratio è duplice: superare le disparità territoriali nell’erogazione del servizio, oggi affidato in larga parte alle Regioni e agli enti locali con risorse molto disomogenee, e fornire una base oggettiva di esigibilità del diritto, irrobustendo le tutele individuali davanti al giudice. La qualifica di LEP, infatti, comporta che il servizio non possa essere ridotto al di sotto della soglia minima definita a livello statale, con vincoli per le politiche di bilancio regionali e con potenziale responsabilità per le amministrazioni inadempienti.

La cornice costituzionale dell’art. 117 Cost.

L’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». La Corte costituzionale ha più volte chiarito che i LEP costituiscono un nucleo invalicabile di tutela dei diritti, riconducibile agli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost., e che il legislatore statale conserva un’ampia discrezionalità nel definirne il contenuto, purché ne assicuri l’effettività (cfr., in via generale, la giurisprudenza costituzionale sui LEA sanitari).

Nel comma 706 il legislatore esercita questa competenza in modo puntuale, individuando come oggetto del LEP un servizio specifico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, che si colloca a metà tra l’istruzione e l’assistenza sociale. Storicamente questo servizio è stato finanziato e organizzato dagli enti locali (Comuni e Province), spesso tramite cooperative sociali, con livelli di copertura molto diversi da territorio a territorio. La qualificazione come LEP introduce un vincolo unitario.

Il riferimento all’art. 5 del D.Lgs. 66/2017

La norma individua i beneficiari sulla base dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. Tale articolo, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, disciplina la procedura per il riconoscimento della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, prevedendo un accertamento di natura medico-legale finalizzato a redigere il Profilo di funzionamento, che a sua volta è alla base del Piano educativo individualizzato (PEI). Il comma 706 fa salvi anche gli accertamenti effettuati con certificazione precedente all’applicazione delle Linee guida di cui all’art. 5, comma 6, del medesimo D.Lgs. 66/2017, evitando vuoti di tutela per gli studenti già certificati in regime previgente.

Contenuto del servizio

L’assistenza all’autonomia personale e alla comunicazione è un servizio educativo distinto dal sostegno didattico: mentre quest’ultimo è erogato dall’insegnante di sostegno statale e attiene alla mediazione pedagogico-didattica, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è storicamente erogata da figure professionali (assistenti educativi culturali, comunicatori LIS, tiflologi, educatori specializzati) finanziate dagli enti locali. Il servizio risponde all’esigenza di garantire l’effettiva partecipazione dello studente alla vita scolastica e relazionale, in attuazione dell’art. 38 Cost. e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18.

Il comma 706 non specifica il contenuto minimo del LEP, ma rinvia implicitamente a un’attività ricognitiva e regolamentare che dovrà tradurre la qualificazione in standard misurabili: numero di ore per profilo di funzionamento, qualifiche professionali, modalità di programmazione e monitoraggio, indicatori di qualità. È verosimile che siano previsti atti attuativi del Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata, per la concreta determinazione degli standard.

Profili applicativi e finanziari

La qualificazione come LEP comporta tre principali conseguenze operative. La prima è l’esigibilità del diritto: lo studente e la sua famiglia possono pretendere l’erogazione del servizio, e l’eventuale omissione o riduzione può essere fatta valere in giudizio davanti al giudice amministrativo, secondo gli orientamenti consolidati in materia di sostegno scolastico (Cons. Stato e TAR territoriali in numerose pronunce sul diritto al sostegno orario pieno). La seconda è il vincolo finanziario per Regioni ed enti locali, che dovranno destinare risorse sufficienti a garantire lo standard minimo; in caso di insufficienza, la copertura finanziaria sarà rilevante anche ai fini dell’art. 81 Cost. La terza è il monitoraggio: la qualifica di LEP impone un sistema di rilevazione e verifica dell’effettiva erogazione, in coerenza con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.

Sul versante editoriale del sito leggeinchiaro.it, va segnalato che il tema rientra più propriamente nell’area della disabilità e della scuola che in quella dei controlli e sanzioni: si suggerisce, in fase di pubblicazione, di considerare l’area DISABILITA come tag principale.

Rapporto con la giurisprudenza in materia di sostegno

La giurisprudenza amministrativa ha ormai consolidato il principio per cui le esigenze di tutela del diritto all’istruzione del minore con disabilità non possono essere subordinate a vincoli di bilancio. La qualifica del servizio di assistenza come LEP rafforza questo orientamento, perché sposta il bilanciamento dal piano della discrezionalità amministrativa a quello del diritto soggettivo essenziale. Pur restando ferma l’esigenza di un’adeguata istruttoria nella definizione del Profilo di funzionamento e del PEI, l’amministrazione dovrà garantire la soglia minima prevista dai LEP, salvo motivare in modo rigoroso eventuali scostamenti in melius o in pejus.

Domande frequenti

Quale è la differenza tra assistenza all’autonomia e alla comunicazione e sostegno didattico?

Si tratta di due servizi distinti, anche se complementari. Il sostegno didattico è svolto dall’insegnante di sostegno, dipendente statale, e attiene alla mediazione pedagogico-didattica all’interno della programmazione di classe. L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale è invece erogata da figure professionali distinte (assistenti educativi culturali, comunicatori LIS, tiflologi, educatori) e finanziata dagli enti locali; mira a garantire l’effettiva partecipazione dello studente alla vita scolastica e relazionale. Entrambi i servizi confluiscono nel Piano educativo individualizzato (PEI) redatto ai sensi del D.Lgs. 66/2017, ma rispondono a logiche organizzative e a fonti di finanziamento differenti, ora unificate sotto il vincolo del LEP.

Chi sono i beneficiari del LEP introdotto dal comma 706?

Sono beneficiari gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2017, e quelli già titolari di certificazione precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo, comma 6. La platea include quindi sia i nuovi accertamenti effettuati secondo il modello introdotto dal D.Lgs. 66/2017 e successive modificazioni, sia i casi con certificazioni storiche, evitando vuoti di tutela. Restano fuori dalla nozione di disabilità in età evolutiva, ai fini del comma 706, gli studenti adulti, le cui esigenze sono affrontate da altre normative settoriali in materia di istruzione degli adulti e formazione professionale.

Cosa cambia per Regioni ed enti locali con la qualifica di LEP?

La qualifica di LEP, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., introduce un vincolo unitario di livello statale che si impone alla competenza concorrente o residuale regionale. Regioni e Comuni, che hanno storicamente finanziato il servizio, dovranno garantire l’erogazione almeno al livello minimo definito dallo Stato, senza poter ridurre il servizio al di sotto della soglia. Sul piano del bilancio, la qualifica di LEP rafforza il vincolo dell’art. 81 Cost. sulla copertura finanziaria: eventuali tagli che riducano il servizio sotto il livello essenziale sarebbero illegittimi. Sono attesi atti attuativi che fissino gli standard (ore, qualifiche professionali, modalità di erogazione) in raccordo con la Conferenza unificata.

Quali sono gli strumenti di tutela giurisdizionale per la famiglia?

La famiglia può far valere il diritto allo studio del minore con disabilità attraverso ricorso al giudice amministrativo, secondo l’orientamento consolidato che riconduce le controversie sull’erogazione del sostegno e dei servizi educativi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Strumenti tipici sono il ricorso al TAR con istanza cautelare per ottenere l’erogazione del servizio fin dall’inizio dell’anno scolastico, l’azione di accertamento del diritto e l’eventuale azione risarcitoria per i danni da omissione o ritardo. La qualifica di LEP rafforza la posizione del ricorrente, perché sposta il bilanciamento dal piano della discrezionalità a quello del diritto soggettivo essenziale, riducendo lo spazio di apprezzamento dell’amministrazione.

Quando entreranno in vigore in concreto gli standard del LEP?

Il comma 706 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e qualifica formalmente come LEP il servizio. La concreta operatività degli standard quantitativi (ore, qualifiche, indicatori) dipenderà tuttavia da atti attuativi che il Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà adottare. Nelle more, opera comunque l’effetto di garanzia derivante dall’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: il servizio non può essere ridotto al di sotto del livello fino a oggi assicurato e gli enti competenti devono motivare in modo rigoroso eventuali scostamenti, in coerenza con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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