- Riscritto l'art. 94, comma 4 TUIR: nuovi criteri per la valutazione minima dei titoli non immobilizzati (media semestrale per titoli quotati, indice MOT per gli altri).
- Art. 101 TUIR: per i soggetti IAS adopter le minusvalenze rilevano solo se imputate a conto economico; abrogato il riferimento ai titoli di cui all'art. 85 c. 1 lett. e) nel c. 2-bis.
- Art. 110, comma 1-bis TUIR: abrogata la lettera a) sulla valutazione dei titoli in valuta secondo i principi IAS.
- Per il solo periodo d'imposta 2026 (in attesa della riforma di cui agli artt. 6 e 9 L. 111/2023): tassazione plusvalenze su azioni proprie, applicazione del c. 6-bis dell'art. 95 ai piani di stock option regolati per cassa, deduzione marchi/avviamento per IAS adopter limitata a 1/18.
- Operazioni di cui al c. 131 lett. a)-c) da indicare in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (c. 132).
- Interessi passivi degli intermediari finanziari (art. 96 TUIR) deducibili in misura crescente: 96% nel 2026, 97% nel 2027, 98% nel 2028, 99% nel 2029.
Commi 130-134 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 132 rinvia a un prospetto della dichiarazione dei redditi: il modello e le istruzioni saranno definiti da provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, presumibilmente in sede di approvazione del modello REDDITI SC 2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al , di cui al testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre , sono apportate le seguenti modificazioni:1986, n. 917 a) all’articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente: «
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre»; b) all’articolo 101: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del , le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico»;Consiglio, del 19 luglio 2002 2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»; c) all’articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) è abrogata. . In attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli e ,articoli 6 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: a) in deroga all’ , di cui al articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della , si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dallaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cessione di proprie azioni o quote, effettuata, anche a norma degli , articoli 2357, quarto comma 2357-bis, secondo , e e a norma dell’comma 2359-ter del codice civile articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di , di cui al , nel medesimo periodo d’imposta,intermediazione finanziaria decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; b) le disposizioni di cui all’ , di cui al articolo 95, comma 6-bis, del testo unico delle imposte sui redditi decreto del , si applicano anche alle operazioni con pagamento basatoPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta; c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ , la deduzione del costo dei marchi d’impresa,2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al , è ammessa in misura non superioredecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’ , di cui al articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della , nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, èRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico. . Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. . Gli interessi passivi di cui all’ , di cui al articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del , sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelliPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028. . Si applicano le disposizioni dell’articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui , di cui al .redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Norme modificate da questi commi
- Art. 94 TUIR (comma 130): riscrittura comma 4 sulla valutazione minima dei titoli non immobilizzati con rinvio limitato all’art. 85 c. 1 lett. e)
- Art. 101 TUIR (comma 130): minusvalenze IAS adopter rilevanti solo se imputate a conto economico; comma 2-bis senza richiamo all’art. 85 c. 1 lett. e)
- Art. 110 TUIR (comma 130): abrogazione comma 1-bis lett. a) sulla valutazione titoli in valuta IAS
- Art. 83 TUIR (comma 131): deroga al principio di derivazione rafforzata per cessione azioni proprie nel 2026
- Art. 95 TUIR (comma 131): applicazione comma 6-bis a stock option regolate per cassa nel 2026
- Art. 103 TUIR (comma 131): deroga al comma 3-bis per IAS adopter: deduzione marchi/avviamento limitata a 1/18
- Art. 166-bis TUIR (comma 131): valori in ingresso per IAS adopter deducibili a 1/18
- Art. 85 TUIR (comma 131): richiamo art. 44 c. 2 lett. a) secondo periodo per azioni proprie
- Art. 96 TUIR (comma 133): deducibilità interessi passivi intermediari finanziari 96-99% dal 2026 al 2029
- Art. 96 TUIR (comma 134): applicazione comma 13 secondo periodo
- Art. 2357 Codice Civile (comma 131): richiamo per cessione azioni proprie acquistate
- Art. 2357-bis Codice Civile (comma 131): richiamo per casi particolari di acquisto azioni proprie
- Art. 2359-ter Codice Civile (comma 131): richiamo per azioni della controllante
Inquadramento generale del blocco
I commi 130-134 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) intervengono su un pacchetto eterogeneo di norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), tutte riconducibili alla determinazione del reddito d'impresa per i soggetti IRES. Il filo conduttore è duplice: da un lato l'allineamento di alcuni istituti del TUIR ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; dall'altro un regime transitorio, in attesa dell'attuazione della delega fiscale di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che governa per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 2026 per i soggetti solari) alcune fattispecie ad alta rilevanza pratica: cessione di azioni proprie, piani di stock option regolati per cassa, deduzione di marchi e avviamento per gli IAS adopter. A questo si aggiunge un intervento strutturale sugli intermediari finanziari, con il graduale ripristino della piena deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 TUIR.
Il blocco normativo è particolarmente significativo perché affronta congiuntamente tre temi che da anni occupano la dottrina e la prassi tributaria: il trattamento fiscale delle differenze IAS/OIC, la qualificazione fiscale delle operazioni su azioni proprie e il regime di deducibilità degli interessi passivi delle banche. La scelta del legislatore di intervenire con norme transitorie limitate al 2026 in attesa della delega fiscale di cui alla L. 111/2023 segnala una strategia di intervento incrementale, che cerca di anticipare il gettito stimato senza pregiudicare l'architettura della riforma organica attesa nei prossimi anni.
Comma 130: valutazione titoli e minusvalenze TUIR
La lettera a) del comma 130 riscrive integralmente l'articolo 94, comma 4 del TUIR, che disciplina la valutazione dei titoli non immobilizzati. La nuova formulazione restringe il rinvio all'articolo 92, comma 5 del TUIR ai soli titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR (obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni). Per i titoli quotati il valore minimo è pari alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, mentre per quelli non quotati si applica al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (MOT) nell'ultimo semestre. Si tratta di un raccordo tecnico che elimina una zona grigia su titoli con caratteristiche ibride.
La lettera b) interviene sull'articolo 101 del TUIR, dedicato a minusvalenze e perdite. Per gli IAS adopter la nuova formulazione del comma 2 stabilisce che le minusvalenze su titoli rilevano fiscalmente solo se imputate a conto economico, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR. Il successivo comma 2-bis è modificato per espungere il riferimento ai titoli di cui alla lettera e) dell'articolo 85, comma 1 del TUIR, mantenendo solo le lettere c) e d). La lettera c) abroga la lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 110 del TUIR, che consentiva agli IAS adopter di valutare i titoli in valuta secondo i criteri internazionali.
Comma 131: regime transitorio in attesa della delega fiscale
Il comma 131 dichiara espressamente di operare in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega per la riforma fiscale). Tre interventi limitati al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Lettera a). In deroga all'articolo 83 del TUIR (principio di derivazione rafforzata), si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo di cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto. Il riferimento operativo è agli articoli 2357 quarto comma, 2357-bis secondo comma e 2359-ter del codice civile, oltre che all'articolo 121 del testo unico della finanza (TUF), di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data meno recente (criterio FIFO).
Lettera b). Le disposizioni dell'articolo 95, comma 6-bis del TUIR (in tema di stock option) si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta.
Lettera c). Per gli IAS adopter, la deduzione del costo di marchi d'impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita iscritti o dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente nel 2026, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis del TUIR, è ammessa nel limite di un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza degli stessi. Stesso limite di 1/18 si applica al riconoscimento fiscale ex articolo 166-bis del TUIR (valori in ingresso) nel periodo d'imposta 2026.
Comma 132: prospetto in dichiarazione
Le operazioni del comma 131, lettere da a) a c) devono essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi: il dettaglio operativo sarà verosimilmente definito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nei modelli REDDITI SC 2027.
Commi 133-134: deducibilità interessi passivi intermediari finanziari
Il comma 133 introduce un regime transitorio quadriennale per gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 96 del TUIR (esclusi quelli del comma 13 primo periodo): deducibilità al 96% per il 2026, 97% per il 2027, 98% per il 2028, 99% per il 2029. A regime, la piena deducibilità si raggiungerà solo dal periodo d'imposta 2030. Il comma 134 conferma l'applicazione dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR. La misura impatta soprattutto banche, SIM, SGR, IMEL e intermediari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e produce gettito stimato per più di un miliardo annuo.
Coordinamento con il principio di derivazione rafforzata
Per gli IAS adopter, il quadro complessivo del comma 130 e del comma 131 lett. a) e c) configura una serie di eccezioni al principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR (che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo principi IAS/IFRS, allinea la determinazione del reddito imponibile alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di bilancio). Si tratta di una scelta che rompe parzialmente la coerenza sistematica della derivazione rafforzata, ma che era stata sollecitata da più parti per evitare distorsioni nel passaggio fra il regime contabile e quello fiscale, soprattutto su componenti volatili (azioni proprie, stock option cash-settled) o ad alto valore strategico (marchi e avviamento). I soggetti OIC adopter, viceversa, restano integralmente nel regime ordinario e non sono toccati dalle deroghe del comma 131.
Riferimenti al codice civile e al testo unico della finanza
Il comma 131 lett. a) attribuisce rilevanza fiscale alle plusvalenze da cessione di azioni proprie disciplinate dal codice civile e dal testo unico della finanza. Il codice civile, agli articoli 2357 (acquisto di azioni proprie), 2357-bis (casi di acquisto previsti dalla legge) e 2359-ter (acquisto di azioni della controllante), regola i casi e le modalità in cui le società per azioni possono acquistare e detenere azioni proprie. L'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), disciplina la disclosure e i limiti per le società quotate. Sotto il profilo contabile, le azioni proprie vanno iscritte in diretta riduzione del patrimonio netto ai sensi dell'OIC 28 (per gli OIC adopter) e dello IAS 32 (per gli IAS adopter): la nuova qualificazione fiscale come componente di reddito imponibile rappresenta una netta deroga al criterio di derivazione, giustificata da esigenze di gettito ma fonte di possibili contenziosi sotto il profilo della coerenza interna del sistema.
Riflessi sui bilanci 2026 e sulla fiscalità differita
La pluralità di deroghe transitorie introdotte dai commi 130-134 ha un impatto sensibile sulla determinazione della fiscalità differita di bilancio. Per i soggetti che applicano lo IAS 12 (Income Taxes), le differenze temporanee tra valore contabile e valore fiscale di marchi, avviamento, titoli e altri asset andranno ricalcolate con riferimento al nuovo regime. La deduzione a 1/18 di marchi e avviamento ex art. 131 lett. c) genera tipicamente una differita attiva quando il costo è imputato a conto economico prima della deduzione fiscale, oppure una differita passiva nel caso opposto. Anche per i soggetti OIC adopter (OIC 25), il principio di prudenza richiede la verifica della recuperabilità delle imposte anticipate emergenti dal nuovo regime di deducibilità al 96-99% degli interessi passivi (comma 133).
Impatti operativi per il commercialista
Il pacchetto richiede attenzione già in fase di chiusura dei bilanci 2026: gli IAS adopter dovranno mappare le minusvalenze imputate o meno a conto economico (art. 101 c. 2 TUIR riformulato), verificare la corretta classificazione dei titoli (art. 85 c. 1 lett. c, d, e TUIR) e ricalcolare la deduzione di marchi e avviamento a 1/18 invece che 1/18 ordinario su determinati maggiori valori. Per le banche, il rientro graduale al 100% richiede una pianificazione fiscale pluriennale del costo del debito. Le check-list di chiusura bilancio devono essere aggiornate con specifici controlli sui commi 130-134 della L. 199/2025, sull'eventuale applicazione delle deroghe transitorie del comma 131, sull'aliquota di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR e sull'esposizione delle operazioni nel prospetto della dichiarazione dei redditi richiesto dal comma 132. È opportuno informare tempestivamente la direzione finanziaria delle società clienti sui nuovi adempimenti, anche al fine di programmare la raccolta dei dati e l'aggiornamento dei sistemi gestionali.
Quadro generale di gettito atteso
Le relazioni tecniche al disegno di legge stimano un gettito complessivo significativo dal pacchetto: alcune centinaia di milioni dall'intervento sull'art. 96 TUIR per le banche (commi 133-134) e ulteriori importi dal regime transitorio del comma 131. Si tratta di una misura strutturale, perché il rientro graduale al 100% di deducibilità degli interessi passivi si completa solo dal 2030. La copertura finanziaria dei provvedimenti correlati della stessa Legge di Bilancio 2026 si fonda anche su queste entrate, il che spiega la scelta del legislatore di non rinviare la misura all'attuazione della delega fiscale ex L. 111/2023.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Banca con interessi passivi rilevanti
La Tizio Banca S.p.A. nel 2026 sostiene 500 milioni di euro di interessi passivi rientranti nell'articolo 96 TUIR ed esclusi dal comma 13 primo periodo. Ai sensi del comma 133 della L. 199/2025, la banca può dedurre solo il 96%, pari a 480 milioni. La variazione in aumento in dichiarazione è quindi 20 milioni, con un IRES indeducibile (24%) di 4,8 milioni. Nel 2027 la stessa massa di 500 milioni sarebbe deducibile al 97% (485 milioni, variazione 15 milioni), nel 2028 al 98% (490 milioni, variazione 10 milioni), nel 2029 al 99% (495 milioni, variazione 5 milioni). Solo dal 2030 si torna alla piena deducibilità. Tizio Banca deve aggiornare il modello di pianificazione fiscale pluriennale considerando l'incremento progressivo del tax rate effettivo.
Caso pratico 2 - IAS adopter con deduzione marchi e avviamento
La Caio S.p.A., società quotata IAS adopter, nel bilancio 2026 imputa a conto economico costi per impairment di marchi d'impresa per 18 milioni di euro, con valore contabile complessivo di 360 milioni. Ai sensi del comma 131 lettera c) della L. 199/2025, la deduzione fiscale è limitata a 1/18 del valore, pari a 20 milioni annui, ma fino a concorrenza del costo imputato a conto economico (18 milioni). Caio deduce quindi 18 milioni nel 2026. Se nel 2027 imputasse a conto economico ulteriori 25 milioni, la deduzione fiscale resterebbe limitata a 1/18 di 360 milioni (20 milioni). La differenza di 5 milioni genera fiscalità differita attiva ai sensi dello IAS 12. Le operazioni vanno indicate nel prospetto della dichiarazione dei redditi ai sensi del comma 132, secondo il modello che sarà definito da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Domande frequenti
Quali soggetti devono indicare le operazioni del comma 131 nel prospetto della dichiarazione dei redditi?
Tutti i soggetti IRES che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 pongono in essere una delle operazioni di cui al comma 131 lettere a)-c): cessione di azioni o quote proprie ai sensi degli articoli 2357 quarto comma, 2357-bis secondo comma e 2359-ter c.c. e articolo 121 del D.Lgs. 58/1998; operazioni di stock option regolate per cassa ai sensi dell'art. 95 c. 6-bis TUIR; deduzione di marchi, avviamento e immateriali a vita utile indefinita per IAS adopter ex art. 103 c. 3-bis TUIR. L'obbligo è previsto dal comma 132 e si concretizza in un prospetto della dichiarazione dei redditi (REDDITI SC 2027), il cui contenuto sarà definito da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il limite di 1/18 per la deduzione di marchi e avviamento si applica a tutti i contribuenti?
No. Il comma 131 lettera c) limita espressamente la deroga ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 (cosiddetti IAS adopter): tipicamente banche, assicurazioni, società quotate. Per i soggetti OIC adopter resta applicabile l'articolo 103 del TUIR ordinario. La deduzione 1/18 è ammessa fino a concorrenza dei costi imputati a conto economico nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Stesso limite vale per i valori fiscalmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 166-bis del TUIR (regime di valori in ingresso) maturati nello stesso periodo, anche a prescindere dall'imputazione a conto economico.
Come funziona la deducibilità crescente degli interessi passivi per le banche dal 2026 al 2029?
Il comma 133 prevede una scala temporale: 96% nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 2026), 97% nel 2027, 98% nel 2028, 99% nel 2029. La misura si applica agli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 96, comma 13, primo periodo. La piena deducibilità al 100% torna a regime dal 2030. Il comma 134 richiama l'art. 96 c. 13 secondo periodo TUIR. Una banca che nel 2026 sostiene 100 milioni di interessi passivi può dedurne 96, generando una variazione in aumento di 4 milioni che si riduce progressivamente negli anni successivi.
Cosa cambia per la valutazione dei titoli non immobilizzati ai sensi dell'art. 94 TUIR?
Il comma 130 lettera a) riscrive l'articolo 94, comma 4 del TUIR. Il rinvio all'art. 92 c. 5 TUIR è ora circoscritto ai soli titoli di cui all'art. 85 c. 1 lettera e) TUIR (obbligazioni e altri titoli in serie). Il valore minimo si calcola con la media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre per i titoli quotati in mercati regolamentati, mentre per gli altri si parte dal valore fiscalmente riconosciuto e si applica l'eventuale decremento dell'indice complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (MOT) nell'ultimo semestre. Per azioni e partecipazioni di cui all'art. 85 c. 1 lett. c) e d) TUIR resta applicabile la disciplina ordinaria di valutazione.
L'abrogazione dell'art. 110 c. 1-bis lett. a) TUIR riguarda solo gli IAS adopter?
Sì. Il comma 130 lettera c) abroga la lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 110 del TUIR, che consentiva agli IAS adopter di valutare titoli espressi in valuta estera secondo i criteri internazionali (fair value through profit or loss). L'effetto è il rientro nel regime ordinario di valutazione fiscale, in linea con la modifica dell'articolo 101 c. 2 TUIR (minusvalenze rilevanti solo se imputate a conto economico). Per i soggetti OIC adopter non cambia nulla, perché il comma 1-bis dell'art. 110 TUIR si applicava solo ai bilanci IAS/IFRS. La misura si inserisce nel quadro di razionalizzazione del trattamento fiscale dei principi contabili internazionali in attesa della riforma fiscale di cui alla L. 111/2023.