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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Modifica dell'art. 27 c. 3-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Decreto accertamento) sulla ritenuta sui dividendi corrisposti a società ed enti residenti in Stati membri UE/SEE.
  • Nuova aliquota della ritenuta a titolo di imposta: 1,20% (riformulazione del previgente 1,20%).
  • Ambito soggettivo: società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati UE/SEE inclusi nella lista di cui ai decreti emanati ex art. 11 c. 4 lett. c) D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (white list).
  • Partecipazioni richieste: requisiti dell'art. 89 c. 2.1 lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986); strumenti finanziari ex art. 44 c. 2 lett. a) TUIR e contratti di associazione in partecipazione ex art. 109 c. 9 lett. b) TUIR di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
  • Disposizione SOPPRESSA dal 28/03/2026 dal D.L. 27/03/2026 n. 38 art. 11: il testo non è mai entrato pienamente a regime e non produce effetti dopo la soppressione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 52 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 – 28/03/2026 (soppresso da DL 38/2026 art. 11)

Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

Testo coordinato

. 38 Articolo 11

52. All’ , il comma 3-ter èarticolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, , e ivi residenti, in relazione alle partecipazionicomma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, , di cui al lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi decreto , e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

Quadro: la sostituzione (poi soppressa) dell'art. 27 c. 3-ter D.P.R. 600/73

Il comma 52 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) aveva sostituito il comma 3-ter dell'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Decreto sull'accertamento delle imposte sui redditi), che disciplina la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi corrisposti dalle società italiane a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella cosiddetta «white list». La norma è stata soppressa con effetto dal 28 marzo 2026 dall'art. 11 del Decreto-Legge 27 marzo 2026 n. 38: la riformulazione introdotta dal comma 52 LB 2026 ha quindi avuto vigenza limitata al periodo 1° gennaio - 28 marzo 2026, poco meno di tre mesi, prima di essere superata dall'intervento correttivo. L'articolo dedica un commento sintetico, in considerazione della breve vigenza e dell'intervenuta soppressione.

Cosa prevedeva la versione del comma 52

La sostituzione operata dal comma 52 LB 2026 al comma 3-ter dell'art. 27 D.P.R. 600/73 contemplava una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,20% sugli utili (dividendi) corrisposti a società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società nei Paesi UE o aderenti all'Accordo SEE, residenti in tali Paesi e ivi inclusi nella lista di cui ai decreti emanati ex art. 11 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (la white list dei Paesi con scambio di informazioni). La ritenuta agevolata era ancorata a precisi requisiti soggettivi e oggettivi della partecipazione: (i) partecipazioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 89 c. 2.1 lett. a) del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ossia partecipazioni in regime di esenzione (PEX) o assimilate; (ii) strumenti finanziari di cui all'art. 44 c. 2 lett. a) TUIR e contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109 c. 9 lett. b) TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; (iii) i titoli e i contratti devono essere non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Tecnica e finalità della (mancata) riforma

Sul piano tecnico, l'aliquota dell'1,20% è storicamente il tasso applicato alla quota di dividendi (5%) imponibile in IRES per i soggetti UE/SEE, esprimendo l'applicazione dell'aliquota IRES «ordinaria» (24%) sul 5% del dividendo non esente (24% x 5% = 1,20%). La logica della riformulazione del comma 52 LB 2026 sembrava destinata a chiarire e razionalizzare l'ambito di applicazione della ritenuta agevolata e i requisiti delle partecipazioni in regime PEX (art. 87 e 89 TUIR), in coerenza con il quadro europeo della Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE, recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014, in attesa di ulteriori adeguamenti). Tuttavia, l'intervento ha sollevato problemi interpretativi e applicativi: il legislatore è rapidamente intervenuto con il D.L. 27 marzo 2026 n. 38 art. 11 per sopprimere la disposizione e ripristinare il quadro precedente.

Effetti della soppressione

La soppressione operata dal D.L. 38/2026 (art. 11) con effetto dal 28 marzo 2026 azzera la rilevanza pratica del comma 52 LB 2026. Le società ed enti UE/SEE percettori di dividendi italiani dal 28 marzo 2026 sono assoggettati nuovamente al regime previgente al comma 52 (versione del comma 3-ter dell'art. 27 D.P.R. 600/73 in vigore al 31/12/2025). Per i dividendi corrisposti nel periodo dal 1° gennaio al 28 marzo 2026, formalmente sussiste la versione modificata dal comma 52: in caso di dubbio o di operazioni nel periodo di interregno, è consigliabile riscontrare con il sostituto d'imposta italiano (banca depositaria, società erogante) e con il consulente fiscale del percettore l'esatta aliquota applicata, nonché verificare l'eventuale documentazione di sostegno per il rimborso o conguaglio.

Riferimenti normativi coordinati

La materia della ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti coinvolge un complesso di norme tra cui: art. 27 D.P.R. 600/73 (ritenuta sui dividendi corrisposti a non residenti); artt. 87 e 89 TUIR (D.P.R. 917/1986) sulla disciplina interna delle plusvalenze esenti (PEX) e degli utili; art. 44 c. 2 lett. a) TUIR (definizione dei titoli partecipativi); art. 109 c. 9 lett. b) TUIR (contratti di associazione in partecipazione); D.Lgs. 49/2014 (recepimento Direttiva Madre-Figlia 2011/96/UE); D.Lgs. 239/1996 (regime fiscale degli interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari, con la lista degli Stati cooperativi ex art. 11 c. 4 lett. c). Le convenzioni contro le doppie imposizioni con i singoli Stati UE/SEE possono prevedere aliquote ulteriormente ridotte di ritenuta, sostituendo la disciplina interna a favore del trattato più favorevole. La soppressione del comma 52 ad opera del D.L. 38/2026 conferma la prevalenza, in materia di ritenute UE/SEE, di una disciplina che combina TUIR (D.P.R. 917/1986), D.P.R. 600/73 e convenzioni internazionali.

Linee guida operative

Per le società italiane che erogano dividendi a soggetti UE/SEE nel 2026: (a) verificare con la propria depositaria la corretta aliquota di ritenuta applicabile in ciascun periodo (1°-27 marzo 2026 vs 28 marzo 2026 in poi), tenendo conto della soppressione operata dal D.L. 38/2026; (b) acquisire dal percettore non residente la documentazione tipica (certificato di residenza, dichiarazione PEX, certificazione di non possesso di stabile organizzazione italiana, eventuale convenzione applicabile); (c) coordinare con il consulente fiscale i flussi documentali per l'eventuale rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate qualora la ritenuta applicata risulti superiore a quella effettivamente dovuta.

Sintesi

Il comma 52 LB 2026 ha avuto vita breve: introdotto il 1° gennaio 2026 e soppresso il 28 marzo 2026 dal D.L. 38/2026 art. 11. La sua collocazione sistematica era nella disciplina della ritenuta sui dividendi UE/SEE ex art. 27 c. 3-ter D.P.R. 600/73, con riformulazione tecnica relativa all'aliquota dell'1,20% e ai requisiti delle partecipazioni in regime PEX (art. 89 c. 2.1 lett. a TUIR). La pubblicazione di questa scheda è finalizzata alla completezza informativa e all'archivio storico della legge di bilancio; per le operazioni concrete, occorre fare riferimento alla disciplina ripristinata dal D.L. 38/2026. Pur classificato nel batch IRPEF/TUIR, il tema sostanziale è di ACCERTAMENTO (art. 27 D.P.R. 600/73, Decreto accertamento).

Domande frequenti

Il comma 52 LB 2026 è ancora in vigore?

No. Il comma 52 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è stato soppresso dall'art. 11 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 con effetto dal 28 marzo 2026. La sua vigenza si è quindi limitata al periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2026, meno di tre mesi. La disposizione aveva sostituito il comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenuta a titolo di imposta sui dividendi corrisposti a società ed enti UE/SEE. Dopo la soppressione, la materia è tornata al regime preesistente, con la versione del comma 3-ter in vigore al 31/12/2025. Per le operazioni concrete è necessario fare riferimento al testo ripristinato dal D.L. 38/2026 e verificare con il proprio commercialista l'esatta disciplina applicabile.

Cosa prevedeva la versione del comma 3-ter sostituita dal comma 52 LB 2026?

La sostituzione operata dal comma 52 LB 2026 al comma 3-ter dell'art. 27 D.P.R. 600/73 prevedeva una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Paesi UE/SEE residenti in tali Paesi e ivi inclusi nella lista (white list) di cui ai decreti emanati ai sensi dell'art. 11 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Il regime agevolato era subordinato a precisi requisiti delle partecipazioni: requisiti dell'art. 89 c. 2.1 lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986); strumenti finanziari ex art. 44 c. 2 lett. a) TUIR; contratti di associazione in partecipazione ex art. 109 c. 9 lett. b) TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; non relativi a stabili organizzazioni italiane.

Quale aliquota di ritenuta si applica ai dividendi corrisposti a società UE/SEE dopo il 28 marzo 2026?

Dopo la soppressione operata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 art. 11 si torna alla disciplina previgente, con la versione del comma 3-ter dell'art. 27 D.P.R. 600/73 in vigore al 31/12/2025. Il sistema, schematicamente, prevede: ritenuta del 26% sui dividendi corrisposti a non residenti (regime ordinario); ritenuta dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società UE/SEE che soddisfano i requisiti previgenti, in coerenza con la Direttiva Madre-Figlia 2011/96/UE e con il D.Lgs. 49/2014; esenzione totale ex art. 27-bis D.P.R. 600/73 per le società UE che soddisfano i requisiti più restrittivi (partecipazione qualificata e periodo di possesso). Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevedere aliquote ulteriormente ridotte, da valutare caso per caso con il consulente fiscale del percettore.

Come va gestita una distribuzione di dividendi avvenuta nel periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026?

Per i dividendi distribuiti dalla società italiana a società o ente UE/SEE nel periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026 si applicava formalmente la versione del comma 3-ter dell'art. 27 D.P.R. 600/73 come sostituito dal comma 52 LB 2026. La ritenuta concretamente applicata dipende dalla documentazione presentata dal percettore al sostituto d'imposta italiano (banca depositaria, società erogante): certificato di residenza fiscale; dichiarazione di possesso dei requisiti PEX dell'art. 89 c. 2.1 lett. a) TUIR (D.P.R. 917/1986); attestazione di non possesso di stabile organizzazione italiana; eventuale convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. In caso di dubbio sull'esatta aliquota applicata o di ritenuta in eccesso, il percettore non residente può presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ex art. 38 D.P.R. 602/1973 entro 48 mesi dal pagamento.

La soppressione del comma 52 LB 2026 produce effetti retroattivi sulle ritenute già applicate?

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 art. 11 dispone la soppressione del comma 52 LB 2026 con effetto dal 28 marzo 2026. Salvo eventuali disposizioni transitorie esplicite di cui il D.L. abbia disposto, la soppressione produce effetti per il futuro e non retroattivi sulle ritenute già applicate nel periodo 1°-27 marzo 2026. Tuttavia, la giurisprudenza tributaria ha più volte affermato il principio del «tempus regit actum» in caso di discipline sostitutive avvicendate: per le operazioni in corso al momento della soppressione (es. ritenute non ancora versate o conguaglio in liquidazione), può emergere un problema di disciplina applicabile. È quindi prudente verificare in via specifica, caso per caso, l'esatta tempistica delle distribuzioni e la corretta aliquota da applicare, con il supporto del consulente fiscale e della banca depositaria. Il rispetto del principio del legittimo affidamento è un riferimento di valutazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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