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Art. 124 c.c. Vincolo di precedente matrimonio
In vigore
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso (1) dell’altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il coniuge può impugnare in qualunque tempo il matrimonio o l'unione civile dell'altro coniuge contratti in presenza di un precedente vincolo matrimoniale non sciolto.
Ratio
L'art. 124 c.c. tutela il principio di monogamia, cardine dell'ordinamento matrimoniale italiano, e la certezza degli status personali. Il coniuge del precedente matrimonio è il soggetto più direttamente leso dalla contrazione di un secondo vincolo da parte del proprio coniuge; la norma gli attribuisce pertanto una legittimazione imprescrittibile, riconoscendo che l'interesse alla rimozione dello stato civile illegittimo non può essere soggetto a decadenza.Analisi
L'azione è imprescrittibile: il coniuge può agire in qualunque tempo, a differenza di quanto previsto per altre cause di invalidità matrimoniale soggette a termini di decadenza. La norma ha subito un aggiornamento con la legge n. 76/2016, che ha esteso l'impugnazione anche all'unione civile tra persone dello stesso sesso contratta dall'altro coniuge in costanza di precedente matrimonio non sciolto. Il meccanismo della pregiudizialità è fondamentale: qualora il convenuto opponga che il primo matrimonio è a sua volta nullo, il giudice non può pronunciarsi sull'impugnazione del secondo vincolo senza avere prima definitivamente accertato la validità o nullità del primo. Ciò evita il rischio di pronunce contraddittorie sullo stato civile della persona. L'impedimento della bigamia è un impedimento assoluto e inderogabile, non suscettibile di dispensa.Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un soggetto già legato da matrimonio valido ed efficace contragga un secondo matrimonio o costituisca un'unione civile prima che il primo vincolo sia stato sciolto per divorzio, annullamento o morte del coniuge. Non si applica se il primo matrimonio è già stato dichiarato nullo o il divorzio è passato in giudicato prima della celebrazione del secondo atto.Connessioni
La norma si collega all'art. 86 c.c. (impedimento da precedente matrimonio), all'art. 117 c.c. (nullità del matrimonio), all'art. 556 c.p. (bigamia come reato). Sul piano civilistico rilevano gli artt. 129 e 129 bis c.c. per gli effetti della pronuncia di nullità. La legge n. 76/2016 ha introdotto il richiamo alle unioni civili, estendendo la tutela al nuovo istituto.Domande frequenti
Quando si applica il vincolo di precedente matrimonio?
Quando uno sposo contrae matrimonio mentre è legato da precedente matrimonio valido non sciolto.
Chi ha diritto di impugnazione?
Il coniuge del matrimonio precedente, in qualunque momento.
È necessario il decesso dell'altro coniuge del primo matrimonio?
No, il diritto persiste finché vivi entrambi i coniugi del matrimonio contestato.
Cosa accade se il primo matrimonio è dichiarato nullo?
Se il primo matrimonio è dichiarato nullo, il secondo matrimonio non è più impugnabile per bigamia.
Quale è il termine per agire?
Non esiste termine; il diritto persiste finché vivi entrambi i coniugi del secondo matrimonio.
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