← Torna a Edilizia - DPR 380/2001
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 130 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazioni e informazioni ai consumatori

In vigore dal 30/06/2003

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1) 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

In sintesi

  • L’art. 130 TUE prevede l’obbligo di certificazione delle prestazioni energetiche dei componenti edilizi e impiantistici ai fini della loro commercializzazione, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
  • Le imprese produttrici o commercializzatrici devono riportare sui componenti gli estremi dell’avvenuta certificazione (etichettatura).
  • La disciplina si è evoluta nel quadro europeo con il regolamento (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) e con il regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica.
  • La marcatura CE ai sensi del CPR è oggi il principale strumento di attestazione della rispondenza dei prodotti da costruzione alle norme armonizzate (UNI EN).
  • Sanzioni significative ex art. 132, comma 6, TUE: da 2.582 a 25.822 euro per inosservanza, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

L’art. 130 TUE estende il principio della certificazione energetica dalla scala dell’edificio (artt. 127-128 TUE) a quella dei singoli componenti edilizi e impiantistici. Riproduce l’art. 32 della L. 10/1991 e ha valore di norma di delega: prevede che le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti siano certificate secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, e impone alle imprese produttrici o commercializzatrici l’obbligo di etichettatura.

L’evoluzione nel quadro europeo

L’attuazione operativa dell’art. 130 TUE va oggi letta nel contesto del diritto europeo armonizzato sui prodotti. Due fonti sono dirimenti:

  • il Regolamento (UE) n. 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR), che disciplina la marcatura CE dei prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate (hEN) e impone la dichiarazione di prestazione (DoP) da parte del fabbricante;
  • il Regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia, che ha sostituito la direttiva 2010/30/UE e disciplina l’apposizione dell’etichetta energetica (classi A-G) sui prodotti di consumo (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, lampade, condizionatori, ecc.) e su molti componenti impiantistici (caldaie, scaldacqua, pompe di calore).

A questi si affianca il sistema di etichettatura energetica europea introdotto dal Regolamento (UE) 2018/853, applicabile dal 2021, con la nuova scala A-G ridefinita per evitare l’inflazione delle classi alte. Per i prodotti da costruzione, la marcatura CE garantisce l’attestazione della prestazione dichiarata in base alle norme tecniche europee armonizzate.

I principali componenti soggetti a certificazione

Tra i componenti edilizi e impiantistici tipicamente soggetti a certificazione e/o etichettatura energetica:

  • materiali isolanti: marcatura CE + ETA (European Technical Assessment) + valore dichiarato di conducibilità termica λ secondo UNI EN 13162-13172;
  • serramenti e vetrate: marcatura CE + valori di trasmittanza termica Uf, Ug, Uw e fattore solare g secondo UNI EN 14351-1;
  • caldaie murali e condensazione: marcatura CE + etichetta energetica A++/A+/A/B/C/D/E/F/G ex Reg. UE 811/2013 e 813/2013;
  • pompe di calore: marcatura CE + etichetta energetica + COP/SCOP dichiarati;
  • condizionatori: marcatura CE + etichetta energetica + EER/SEER ex Reg. UE 626/2011 e 206/2012;
  • scaldacqua: marcatura CE + etichetta energetica ex Reg. UE 812/2013 e 814/2013.

Le norme di prodotto rinviano a metodi di prova standardizzati e impongono al fabbricante di accompagnare il prodotto con la dichiarazione di prestazione (DoP) e con la documentazione tecnica utile al progettista per il calcolo prestazionale.

L’obbligo di etichettatura

Il comma 2 dell’art. 130 TUE impone alle imprese che producono o commercializzano i componenti di riportare sugli stessi gli estremi dell’avvenuta certificazione. È l’ancoraggio normativo nazionale dell’obbligo di marcatura CE ed etichetta energetica europea. La marcatura/etichetta deve essere visibile e leggibile, accompagnare il prodotto fino al consumatore finale e contenere tutte le informazioni richieste dal regolamento europeo applicabile (codice produttore, modello, classe energetica, indici prestazionali).

Sanzioni significative

L’art. 132, comma 6, TUE punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’art. 130 con sanzione amministrativa da 2.582 a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. Si tratta di una sanzione di rilievo, riflesso dell’interesse pubblico alla trasparenza informativa e al funzionamento corretto del mercato. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità di sanzioni anche elevate per fabbricanti e distributori che immettano sul mercato prodotti privi di marcatura CE o di etichetta energetica.

Si aggiungono i poteri di vigilanza del mercato esercitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Dogane (per i prodotti importati), con possibilità di ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e segnalazione al sistema RAPEX/RAPEX-Plus.

Caso pratico

Tizio è imprenditore di un’impresa edile e acquista da Caio, fornitore, materiale isolante in lana minerale per il cappotto di un edificio in ristrutturazione. Caio è tenuto a:

  1. fornire il prodotto con marcatura CE apposta sull’imballaggio o sull’etichetta;
  2. consegnare la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del Reg. UE 305/2011, in cui dichiari il valore di conducibilità termica λD secondo la norma armonizzata UNI EN 13162;
  3. indicare la resistenza termica RD e gli altri parametri prestazionali (reazione al fuoco, resistenza alla compressione, ecc.);
  4. conservare la documentazione tecnica per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato.

Tizio, in qualità di committente edile, dovrà a sua volta verificare la conformità del materiale al progetto energetico (relazione ex art. 125 TUE) e conservare la DoP nella documentazione di cantiere, esibendola in caso di controlli ex art. 131 TUE. Caio, qualora omettesse l’etichettatura o producesse documentazione non veritiera, sarebbe esposto alla sanzione di cui all’art. 132, comma 6, TUE e a possibili profili penali (es. art. 481 c.p. per false certificazioni).

Tutela del consumatore e del progettista

L’obbligo di etichettatura ha una doppia funzione: orientare il consumatore nella scelta di prodotti energeticamente efficienti (etichetta energetica europea con classi A-G) e fornire al progettista i dati tecnici necessari per il calcolo prestazionale dell’edificio (DoP per i prodotti da costruzione). La completezza dell’informazione è garantita dalle norme europee e la responsabilità per la correttezza dei dati ricade sul fabbricante. Il progettista che si affidi a dati di prodotto non conformi può, a sua volta, essere coinvolto in profili di responsabilità solo se non abbia esercitato la diligenza richiesta nella scelta del fornitore (art. 1176, comma 2, c.c.).

Domande frequenti

Cosa significa marcatura CE per un prodotto da costruzione?

Significa che il prodotto è conforme al Regolamento UE 305/2011 (Construction Products Regulation) e alla relativa norma armonizzata europea (hEN) di riferimento, e che il fabbricante ha redatto una Dichiarazione di Prestazione (DoP) in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, i valori prestazionali essenziali del prodotto (es. conducibilità termica per gli isolanti, trasmittanza per i serramenti, resistenza al fuoco). La marcatura CE è obbligatoria per i prodotti coperti da norme armonizzate e va apposta in modo visibile sull’imballaggio o su etichetta. La DoP deve essere consegnata al cliente in formato cartaceo o elettronico.

Cos'è l’etichetta energetica europea?

È l’etichetta colorata con la scala A-G (oggi rivista per evitare la sovrappopolazione delle classi alte) che accompagna prodotti connessi all’energia: caldaie, scaldacqua, pompe di calore, condizionatori, frigoriferi, lavatrici, lampade. È disciplinata dal Regolamento UE 2017/1369 e dai regolamenti delegati specifici per ciascuna categoria di prodotto. Indica la classe di efficienza energetica, il consumo annuo, ulteriori parametri (rumorosità, capacità). Per i prodotti rilevanti ai fini edilizi, l’etichetta è obbligatoria sia presso il punto vendita sia nelle pubblicità e negli annunci online.

Cosa rischio se compro prodotti senza certificazione?

Per il fabbricante o distributore che immette sul mercato prodotti privi di marcatura CE o di etichetta energetica, l’art. 132, comma 6, TUE prevede sanzioni amministrative da 2.582 a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. Per il committente edile che utilizzi tali prodotti in cantiere, vi sono rischi indiretti: impossibilità di certificare la prestazione energetica dell’edificio, mancata accettazione del prodotto in fase di collaudo, decadenza da detrazioni fiscali (ecobonus, superbonus, conto termico) che richiedono prodotti conformi. Sul piano civile, si possono configurare vizi del bene venduto e responsabilità del venditore.

I prodotti importati extra-UE devono avere la marcatura CE?

Sì, se ricadono nelle categorie soggette a regole armonizzate europee. La marcatura CE non attesta l’origine, ma la conformità a standard di sicurezza e prestazione. L’importatore (chi immette per primo il prodotto sul mercato UE) assume gli obblighi del fabbricante: redazione della DoP, marcatura CE, conservazione della documentazione tecnica, indicazione di nome e indirizzo di contatto. L’Agenzia delle Dogane svolge controlli all’importazione e può bloccare merci non conformi. Tutti i materiali utilizzati in opere edili in Italia devono comunque rispettare il Regolamento UE 305/2011 e le norme nazionali di prodotto.

Il progettista risponde se usa prodotti non certificati?

La responsabilità primaria per l’idoneità del prodotto immesso sul mercato resta del fabbricante. Tuttavia, il progettista (e il direttore dei lavori) ha l’obbligo di selezionare prodotti conformi al progetto e alla normativa, esercitando la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Se utilizza consapevolmente prodotti privi di certificazione, può rispondere in via contrattuale verso il committente per cattiva esecuzione del mandato e in via amministrativa se ciò comporta difformità nel collaudo o nell’APE finale. Per gli interventi finanziati con detrazioni fiscali, l’utilizzo di prodotti non conformi comporta la decadenza dal beneficio e la responsabilità verso il committente per il danno fiscale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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