Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 c.c. – Limite della parentela

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

In sintesi

  • Il vincolo di parentela è rilevante per il diritto solo fino al sesto grado incluso.
  • Oltre il sesto grado, la parentela esiste biologicamente ma non produce effetti giuridici generali.
  • Alcune norme speciali possono prevedere eccezioni, attribuendo rilevanza alla parentela oltre tale limite per effetti specificamente determinati.
Indice dei contenuti

L'art. 77 c.c. stabilisce che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, fatta eccezione per specifici effetti previsti da norme particolari.

Ratio

L'articolo 77 risponde a una duplice esigenza: da un lato, riconoscere che i legami di sangue si affievoliscono man mano che ci si allontana dal comune stipite; dall'altro, evitare che vincoli di parentela molto remoti producano conseguenze giuridiche difficilmente verificabili o socialmente poco significative. Il legislatore ha quindi fissato un limite preciso, bilanciando la tutela dei legami familiari con la certezza del diritto.

Analisi

Il computo dei gradi di parentela avviene secondo le regole degli articoli precedenti (art. 75 e 76 c.c.): nella linea retta si conta il numero di generazioni, in quella collaterale si risale fino al comune stipite e si discende fino all'altro soggetto. Il sesto grado include, per esempio, i figli dei cugini di secondo grado. La norma delimita l'ambito di applicazione di tutti gli istituti civilistici che fanno riferimento alla parentela senza indicare espressamente un grado diverso. Le eccezioni, «effetti specialmente determinati», sono tassative e devono risultare da previsioni normative specifiche.

Quando si applica

Il limite del sesto grado rileva in numerosi contesti: nella successione legittima (art. 572 c.c., che estende la successione ai collaterali fino al sesto grado in mancanza di altri parenti più prossimi), nelle disposizioni sugli alimenti, nel diritto di prelazione agraria, nei casi di incompatibilità o astensione previsti dalle leggi processuali e in altri ambiti nei quali la legge richiama genericamente il vincolo di parentela. Ove una norma speciale stabilisca un grado diverso, essa prevale rispetto alla regola generale dell'art. 77.

Connessioni

L'articolo 77 si inserisce nel sistema degli artt. 74-78 c.c., che definiscono parentela, affinità, linee e gradi. Va letto in combinato con l'art. 74 (nozione di parentela), l'art. 75 (linee di parentela), l'art. 76 (computo dei gradi) e l'art. 78 (affinità). Sul piano successorio, il riferimento è all'art. 572 c.c.; sul piano processuale civile, all'art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) e all'art. 246 c.p.c. (incapacità a testimoniare).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Caso: Tizio muore senza coniuge, figli, genitori, fratelli o altri parenti entro il quinto grado. Lascia solo un cugino di terzo grado (settimo grado di parentela). Conseguenza: Poiché il cugino di terzo grado si trova oltre il sesto grado, non può succedere per legge: l'eredità si devolve allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
  • Caso: Caio chiede gli alimenti a un parente di settimo grado, essendo privo di mezzi di sussistenza. Conseguenza: La domanda non è accoglibile: l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c. è circoscritto a parenti in linea retta e, tra i collaterali, ai fratelli e alle sorelle; in ogni caso il vincolo oltre il sesto grado è irrilevante.
  • Caso: Un giudice è parente di settimo grado di una delle parti in causa. Conseguenza: Il legame non rientra tra i motivi di astensione obbligatoria o facoltativa previsti dall'art. 51 c.p.c., che richiamano il vincolo di parentela entro il quarto grado; a maggior ragione, un rapporto oltre il sesto grado è giuridicamente irrilevante.
  • Caso: In una successione testamentaria, il testatore istituisce erede un parente di ottavo grado. Conseguenza: La disposizione testamentaria è pienamente valida: il limite dell'art. 77 riguarda la successione legittima, non quella testamentaria, che può riguardare chiunque il testatore desideri.

I casi pratici hanno scopo illustrativo e non costituiscono parere legale. Per situazioni concrete è sempre opportuno rivolgersi a un professionista abilitato.

Domande frequenti

Qual è il limite massimo di parentela?

Il sesto grado di parentela.

Oltre il sesto grado esiste parentela?

La legge non la riconosce, salvo effetti specialmente determinati.

Esempio di quinto grado?

Tra cugini (primo grado) e i loro cugini (quinto grado tra i due rami).

Effetti speciali oltre il sesto grado?

Alcuni diritti (eredità anomala, alcuni matrimoni) possono avere limiti diversi.

La legge suddivide i gradi?

Sì, per linea retta e collaterale con regole di computo diverse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.