Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Accertamento delle liberalità indirette
In vigore dal 01/01/1991
1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. (2) 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota dell’8 per cento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la fran- chigia ove prevista. (3) 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote e le franchigie (4) indicate all’articolo 56 […].(5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.“. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.“. (4) Le parole “e le franchigie” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001 , si applica l’aliquota del tre per cento” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Ai sensi dell’art. 2, comma 47, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente decreto. Tale termine era stato prorogato al 30.6.2002, dall’art. 17, comma 2, L. 18.10.2001 n. 383, pubblicata G.U. 24.10.2001 n. 248.
In sintesi
L’art. 56-bis del D.Lgs. 346/1990 è una norma chiave per chi si occupa di pianificazione patrimoniale e di accertamenti fiscali sul patrimonio delle famiglie. Disciplina infatti la tassazione delle cosiddette liberalità indirette: tutti quegli arricchimenti gratuiti che non passano per un atto pubblico di donazione (art. 782 c.c.) ma producono comunque un trasferimento di ricchezza dal disponente al beneficiario. Si pensi al padre che paga il prezzo dell’appartamento intestato al figlio, alla madre che cointesta il proprio conto corrente con la figlia, allo zio che effettua un bonifico di importo significativo a favore del nipote, o ancora alla polizza vita con designazione di un beneficiario diverso dal contraente.
La norma è stata introdotta dall’art. 69 della L. 342/2000 e ha conosciuto due vite. Per oltre vent'anni ha operato secondo un meccanismo «bilanciato», con due condizioni cumulative per l’accertamento e una soglia patrimoniale (350 milioni di lire, circa 180.760 euro). Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto i commi 1 e 2 semplificando il presupposto e codificando l’orientamento giurisprudenziale e di prassi maturato nel frattempo. Oggi l’accertamento richiede una sola condizione e l’aliquota dell'8% si applica sulla parte eccedente la franchigia, ove prevista.
Nozione di liberalità indiretta
Le liberalità indirette sono atti o comportamenti che, senza assumere la forma della donazione tipica (art. 769 c.c.), realizzano comunque un’attribuzione patrimoniale gratuita. La categoria, di matrice civilistica (art. 809 c.c.), è ampia e comprende fattispecie eterogenee: il pagamento di un debito altrui, il pagamento del prezzo di un bene acquistato da un terzo, la cointestazione di conti correnti o di strumenti finanziari, la rinuncia abdicativa a un credito, l’intestazione di beni a un soggetto diverso da chi ne sostiene il costo, le polizze vita con beneficiario gratuito. Sul piano civilistico, queste operazioni sono valide senza atto pubblico (a differenza della donazione tipica) purché ricorrano i requisiti dell’animus donandi e dello spirito di liberalità.
Sul piano fiscale, la categoria delle liberalità indirette include, secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate e l’orientamento di legittimità, anche le donazioni nulle per difetto di forma. La mancata osservanza dell’atto pubblico richiesto dall’art. 782 c.c. è rilevante in sede civile (tutela del donante), ma non ha conseguenze tributarie: l’imposta colpisce comunque l’arricchimento del beneficiario.
Cosa resta sempre fuori: art. 742, 770 co. 2 e 783 c.c.
Il primo comma dell’art. 56-bis salvaguarda espressamente alcune liberalità che non sono mai tassabili, neppure in sede di accertamento. Si tratta delle cosiddette liberalità d'uso e delle attenzioni della vita familiare:
Restano fuori dal perimetro impositivo anche le donazioni effettuate all’estero a favore di residenti, espressamente sottratte all’accertamento ex art. 56-bis (vanno seguite le regole ordinarie del TU sulla territorialità).
I presupposti dell’accertamento dopo la riforma 2024
Nella versione previgente l’accertamento richiedeva due condizioni cumulative: (a) l’emersione della liberalità da dichiarazioni rese dal contribuente nell’ambito di procedimenti di accertamento di altri tributi e (b) il superamento della soglia di 350 milioni di lire (circa 180.760 euro), anche in cumulo con liberalità precedenti verso lo stesso beneficiario.
Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024, art. 1 co. 1 lett. aaa) la disciplina è semplificata. È rimasta una sola condizione: l’esistenza della liberalità deve risultare da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. La soglia patrimoniale di 350 milioni di lire è scomparsa. Restano invece i due «scudi» tradizionali: l’Agenzia non può accertare una liberalità indiretta sulla base di indagini autonome (presunzioni, controlli bancari, scudo del segreto domestico), ma solo se è stato il contribuente stesso a renderla nota in un altro procedimento. Si pensi alla voluntary disclosure, all’accertamento sintetico (redditometro) in cui si giustifica lo standard di vita con un aiuto del padre, alla replica a un PVC con cui si imputa la disponibilità di una somma a un bonifico ricevuto dai genitori.
La ratio rimane invariata: il legislatore intende colpire le liberalità di rilievo che il contribuente porta a giustificazione di una propria capacità di spesa, evitando però di trasformare l’art. 56-bis in uno strumento di accertamento patrimoniale generalizzato.
L’aliquota dell'8% e la franchigia: novità 2025
Il comma 2, riformulato dal D.Lgs. 139/2024, prevede oggi che alle liberalità indirette accertate si applichi l’aliquota dell'8% di cui all’art. 56 co. 1 lett. d), sulla parte che eccede la franchigia ove prevista. Si tratta di una rilevante novità rispetto al passato: prima della riforma l’aliquota dell'8% si applicava al lordo (sull’intero incremento patrimoniale), senza riconoscimento della franchigia, in coerenza con la funzione sanzionatoria della norma. Ora la franchigia viene riconosciuta anche in sede di accertamento, allineando il prelievo alla disciplina ordinaria delle donazioni tra parenti.
L’aliquota dell'8% è quella prevista in via residuale per i beneficiari «altri», cioè diversi da coniuge/figli (4%, franchigia 1.000.000 euro), fratelli (6%, franchigia 100.000 euro) e parenti fino al quarto grado o affini in linea retta o collaterale entro il terzo grado (6%, senza franchigia). La scelta di applicare l’aliquota dell'8% indipendentemente dal grado di parentela mantiene la funzione disincentivante della norma: chi non registra spontaneamente la liberalità e la fa emergere solo in sede di controllo paga l’aliquota massima, anche se il rapporto familiare con il disponente sarebbe astrattamente più favorevole.
La registrazione volontaria (comma 3)
Il comma 3 dell’art. 56-bis offre al contribuente una via di uscita molto vantaggiosa: la registrazione volontaria della liberalità indiretta, ai sensi dell’art. 8 del DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro). In caso di registrazione spontanea, non si applicano l’aliquota fissa dell'8% e l’esclusione della franchigia: si applicano le aliquote ordinarie dell’art. 56 in funzione del grado di parentela e le relative franchigie. È il «premio» riservato al contribuente trasparente.
Dal 1° gennaio 2025 il richiamo alle franchigie è stato codificato espressamente nel comma 3 (D.Lgs. 139/2024), risolvendo definitivamente una questione interpretativa che aveva diviso prassi e giurisprudenza. La registrazione si effettua presso l’ufficio territorialmente competente con il modello F23 e la presentazione dell’atto ricognitivo della liberalità.
Regime sanzionatorio
Le liberalità indirette accertate ex art. 56-bis sono soggette, oltre all’imposta, agli interessi legali e alle sanzioni amministrative tributarie per omessa registrazione, secondo le regole generali del D.Lgs. 472/1997. La riforma sanzionatoria operata dal D.Lgs. 87/2024 ha rimodulato le misure a regime per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La registrazione volontaria, oltre al regime di favore sulle aliquote, consente di evitare l’applicazione delle sanzioni per omessa registrazione (in quanto avviene per iniziativa del contribuente prima di qualsiasi attività di controllo).
Casi tipici della pratica
Caso 1, Cointestazione del conto corrente. Tizia, madre, intesta nel 2020 il proprio conto corrente con la figlia Caia. La provvista è stata interamente alimentata dalla madre. In sede di accertamento sintetico sui redditi 2024, l’Agenzia contesta a Caia la disponibilità di una somma elevata. Caia replica producendo l’estratto conto e dichiarando di poter disporre delle somme grazie alla cointestazione. La dichiarazione di Caia nel procedimento tributario fa emergere la liberalità: l’Agenzia può applicare l’art. 56-bis. La risposta a interpello AE n. 205 del 9 luglio 2020 ha chiarito che, nei conti cointestati, in mancanza di prova della titolarità effettiva, la liberalità si presume in parti uguali tra i cointestatari; se invece è dimostrato chi ha alimentato il conto, la liberalità è imputata per intero al solo beneficiario.
Caso 2, Bonifico per acquisto immobile. Sempronio, padre, bonifica direttamente al notaio 250.000 euro per il pagamento del prezzo dell’immobile acquistato dal figlio Caio. L’atto di compravendita è soggetto a imposta di registro proporzionale. In questo caso opera l’esclusione del comma 4-bis dell’art. 1: la liberalità indiretta «collegata» a un atto soggetto a registro proporzionale o IVA non sconta l’imposta sulle donazioni. Se invece il bonifico fosse effettuato direttamente al figlio, senza collegamento diretto e tracciato con l’atto immobiliare, e poi emergesse in sede di accertamento, opererebbe l’art. 56-bis con aliquota 8% sull’eccedenza rispetto alla franchigia di 1.000.000 euro (rapporto padre-figlio).
Caso 3, Registrazione volontaria preventiva. Tizia riceve dalla zia un bonifico di 200.000 euro nel 2025. Per evitare future contestazioni, Tizia decide di registrare volontariamente la liberalità ex art. 56-bis co. 3. Trattandosi di rapporto zia-nipote (entro il quarto grado), l’aliquota è il 6% senza franchigia: imposta dovuta 12.000 euro, anziché 16.000 euro che sarebbero stati applicati con l’aliquota dell'8% in sede di accertamento (sull’intera somma, in assenza di franchigia per questo rapporto). Il risparmio è modesto in questo caso ma diventa significativo nei rapporti che beneficiano di franchigie elevate.
Errori frequenti
In sintesi, l’art. 56-bis è oggi una norma più lineare di quanto fosse prima del 2025. La riforma ha mantenuto la funzione disincentivante (aliquota 8% in sede di accertamento) ma ha riconosciuto la franchigia e ha eliminato la soglia di rilievo, codificando l’orientamento di prassi. La leva difensiva più efficace per il contribuente resta la trasparenza preventiva: tracciatura puntuale delle provviste, registrazione volontaria quando il rapporto familiare consente di sfruttare franchigie significative, gestione consapevole delle dichiarazioni rese in altri procedimenti tributari.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015
Agenzia delle Entrate
Affronta i profili applicativi dell’art. 56-bis nel contesto della voluntary disclosure (L. 186/2014): chiarisce che le liberalità indirette emerse dalla procedura di collaborazione volontaria sono accertabili ex art. 56-bis e ribadisce, per il regime allora vigente, l’applicazione dell’aliquota dell'8% e dei presupposti procedurali per l’accertamento.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
Illustra le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, incluse le modifiche all’art. 56-bis: eliminazione della soglia previgente dei 350 milioni di lire, riconoscimento espresso della franchigia in sede di accertamento sull’aliquota dell'8% e in sede di registrazione volontaria, decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello n. 205 del 9 luglio 2020
Agenzia delle Entrate
Cointestazione di conto corrente bancario e imposta di donazione. La cointestazione non determina di per sé il trasferimento della proprietà delle somme: la liberalità si configura solo per la quota effettivamente messa a disposizione del cointestatario senza apporto proprio. In assenza di documentazione che individui chi abbia alimentato la provvista, la liberalità si presume in parti uguali; diversamente, è imputata al solo soggetto che ha effettivamente beneficiato delle somme altrui.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa sono le «liberalità indirette» dell’art. 56-bis?
Sono attribuzioni patrimoniali gratuite che non passano per un atto pubblico di donazione (art. 782 c.c.) ma producono un arricchimento del beneficiario: pagamento di debiti o di prezzi a favore di un terzo, cointestazioni di conti correnti o di strumenti finanziari, bonifici di rilievo, intestazioni di beni a soggetti diversi da chi ne sostiene il costo, polizze vita con beneficiario gratuito. La categoria comprende, ai fini tributari, anche le donazioni nulle per difetto di forma.
Quando l’Agenzia delle Entrate può accertare una liberalità indiretta?
Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) serve un solo presupposto: l’esistenza della liberalità deve risultare da dichiarazioni rese dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi (per esempio in sede di accertamento sintetico, di voluntary disclosure o di replica a un PVC). L’Agenzia non può accertare la liberalità sulla base di sole indagini autonome. È stata abrogata la soglia previgente dei 350 milioni di lire.
Qual è l’aliquota applicata in caso di accertamento?
L’aliquota è dell'8% (art. 56 co. 1 lett. d), applicata sulla parte che eccede la franchigia ove prevista. Dopo la riforma 2024, la franchigia è riconosciuta anche in sede di accertamento: si tratta di una rilevante novità rispetto al regime previgente. L’aliquota dell'8% si applica indipendentemente dal grado di parentela tra donante e beneficiario, per mantenere la funzione disincentivante della norma.
Conviene registrare volontariamente una liberalità indiretta?
Spesso sì. Il comma 3 dell’art. 56-bis consente la registrazione volontaria ai sensi dell’art. 8 DPR 131/1986: in tal caso si applicano le aliquote ordinarie dell’art. 56 (4% coniuge/figli con franchigia 1.000.000 euro, 6% fratelli con franchigia 100.000 euro, 6% parenti fino al 4° grado e affini senza franchigia, 8% altri) e le relative franchigie. Per i rapporti familiari più stretti il risparmio può essere significativo o azzerare del tutto l’imposta dovuta.
Una cointestazione di conto corrente è sempre una liberalità indiretta?
No. La cointestazione di per sé non implica un trasferimento di ricchezza: dipende da chi ha alimentato la provvista e dall’intenzione delle parti. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 205 del 9 luglio 2020, ha chiarito che la cointestazione del conto non attribuisce automaticamente la proprietà delle somme: rileva l’effettiva provenienza della provvista. In mancanza di prova, la liberalità si presume divisa in parti uguali tra i cointestatari; se è invece dimostrato che la provvista è di un solo cointestatario, la liberalità è imputata interamente al beneficiario.