← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 c.c. Dichiarazione di morte presunta dell'assente

In vigore

Quando sono trascorsi cinque (1) anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La dichiarazione di morte presunta richiede che siano trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente.
  • La sentenza non può essere pronunciata se non sono decorsi almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
  • Legittimati a proporre l'istanza sono il pubblico ministero e le persone indicate dalla legge.
  • La morte presunta è fissata nel giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente.
  • La dichiarazione di morte presunta può essere pronunciata anche in assenza di una previa dichiarazione di assenza.

Trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, il tribunale può dichiarare la morte presunta, purché siano decorsi almeno nove anni dalla maggiore età.

Ratio

L'articolo 58 c.c. rappresenta il punto di approdo dell'istituto dell'assenza: quando l'incertezza sulla sorte di una persona si protrae per un periodo sufficientemente lungo, l'ordinamento consente di sostituire alla certezza biologica della morte una presunzione giuridicamente equipollente, così da sbloccare definitivamente i rapporti giuridici rimasti sospesi.

Analisi

Il termine decennale decorre dal giorno a cui risale l'ultima notizia, che coincide anche con il momento fissato dalla sentenza per la morte presunta. Il doppio requisito temporale — dieci anni dall'ultima notizia e nove anni dalla maggiore età — tutela i soggetti che scomparvero in giovane età. La norma prevede espressamente che la dichiarazione possa essere emessa anche in assenza di una previa dichiarazione di assenza, evitando un doppio procedimento obbligatorio.

Quando si applica

La norma si applica quando, trascorso il periodo di assenza, si voglia ottenere una pronuncia che produca effetti equivalenti alla morte, consentendo l'apertura della successione definitiva e lo scioglimento del matrimonio.

Connessioni

Si collega agli artt. 48–57 c.c. (assenza), agli artt. 59–63 c.c. (procedimento e effetti della morte presunta), all'art. 65 c.c. (ritorno del presunto morto), all'art. 149 c.c. (scioglimento del matrimonio per morte presunta) e all'art. 456 c.c. (apertura della successione).

Domande frequenti

Dopo quanto tempo si dichiara la morte presunta?

Dopo cinque anni dal giorno dell'ultima notizia, su istanza del pubblico ministero o degli interessati.

Vi è un limite di età?

Sì, non prima che siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età.

Si può dichiarare senza dichiarazione di assenza?

Sì, nei casi di operazioni belliche o infortunio può aversi direttamente.

Quale giorno è fissato come data di morte?

Il giorno dell'ultima notizia, determinato dal tribunale secondo gli atti e testimonianze.

Chi è competente?

Il tribunale secondo l'articolo 48 c.c., quello dell'ultimo domicilio o residenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.