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Art. 24 c.c. Recesso ed esclusione degli associati
In vigore
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
L'art. 24 c.c. disciplina la non trasmissibilità della qualità di associato, il diritto di recesso e le condizioni per l'esclusione dell'associato da parte dell'assemblea.
Ratio
L'art. 24 c.c. esprime due esigenze fondamentali e contrapposte: tutelare la natura personale del rapporto associativo, che si fonda sulla fiducia reciproca tra gli associati e sulla condivisione di uno scopo comune; e garantire la libertà individuale dell'associato, che non può essere costretto a rimanere indefinitamente in un ente contro la propria volontà.
Analisi
Il primo comma sancisce il principio di intrasferibilità della qualità di associato: essa è intuitu personae, strettamente legata alla persona che ha aderito. La trasmissione — sia inter vivos sia mortis causa — è possibile solo se espressamente consentita dallo statuto. Il recesso è esercitabile liberamente, salvo vincoli a termine; la comunicazione scritta agli amministratori deve precedere di almeno tre mesi la fine dell'anno in corso, e il recesso produce effetti solo allo scadere di quell'anno. L'esclusione è subordinata a gravi motivi e spetta all'assemblea; la giurisprudenza ha riempito di contenuto tale espressione (inadempimento degli obblighi statutari, condotta incompatibile con i valori dell'associazione, ecc.). L'associato escluso dispone di un rimedio giurisdizionale entro il termine di decadenza di sei mesi dalla notifica.
Quando si applica
L'art. 24 c.c. si applica alle associazioni riconosciute (artt. 14 ss. c.c.) e, per analogia, alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.) e agli enti del Terzo settore, nei limiti in cui il d.lgs. 117/2017 non deroghi espressamente. La norma non si applica alle società, rette da discipline speciali.
Connessioni
La disposizione si collega all'art. 16 c.c. (contenuto obbligatorio dello statuto), all'art. 21 c.c. (competenze dell'assemblea) e all'art. 23 c.c. (annullabilità delle deliberazioni assembleari). Il d.lgs. 117/2017 specifica ulteriori garanzie procedurali per l'esclusione negli ETS, prevedendo tra l'altro il diritto dell'associato a essere sentito prima della delibera.
Domande frequenti
La qualità di associato è trasmissibile?
No, non è trasmissibile salvo che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
Quando un associato può sempre recedere?
L'associato può recedere se non ha assunto l'obbligo di farne parte per tempo determinato.
Per quali motivi si può deliberare l'esclusione?
L'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi.
Chi decide sulla deliberazione di esclusione?
L'assemblea delibera l'esclusione dell'associato.
Il recesso può essere impedito da patti?
Sì, se l'associato ha assunto l'obbligo di restare per un tempo determinato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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