- Elenca le disposizioni normative abrogate con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 e della successiva riforma del 2017.
- Abroga il Capo I del D.L. 143/1991 (convertito dalla L. 197/1991), atti fondanti del previgente sistema antiriciclaggio italiano.
- Abroga il D.Lgs. 56/2004 (recepimento della II Direttiva AML) e una serie di altre norme di coordinamento.
- Garantisce la continuità normativa: alcune disposizioni del D.L. 143/1991 restano in vigore (art. 5 cc. 14-15 e artt. 10, 12, 13, 14).
Art. 73 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Norme abrogate(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Restano abrogati: a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonchè gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione; b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione; e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.
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Natura e funzione dell’art. 73
L’art. 73 del D.Lgs. 231/2007, inserito dall’art. 5 c. 3 del D.Lgs. 90/2017, è la norma di abrogazione espressa che chiude il sistema normativo del decreto antiriciclaggio. Le disposizioni abrogate sono quelle che, nel tessuto previgente, costituivano il quadro giuridico di riferimento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Italia. La tecnica dell’abrogazione espressa e tassativa garantisce certezza del diritto: il legislatore indica esattamente quali norme cessano di produrre effetti, evitando le ambiguità tipiche dell’abrogazione tacita.
Il fatto che l’articolo sia stato introdotto solo con la riforma del D.Lgs. 90/2017 (e non con il testo originale del D.Lgs. 231/2007 del 2007) si spiega con la struttura della riforma stessa: il D.Lgs. 90/2017 ha riscritto pressoché integralmente il decreto del 2007, realizzando il recepimento della IV Direttiva AML 2015/849 e riordinando l’intero sistema normativo antiriciclaggio italiano.
Il D.L. 143/1991: la prima legge antiriciclaggio italiana
Il principale testo abrogato è il Capo I del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197. Questo decreto (noto come “Legge antiriciclaggio del 1991” o “Legge Mancino-Vassalli”) ha rappresentato per oltre quindici anni il fondamento del sistema antiriciclaggio italiano: ha introdotto gli obblighi di identificazione della clientela, il divieto di trasferimento del contante oltre soglia, la segnalazione delle operazioni sospette, il registro delle operazioni bancarie.
L’abrogazione del Capo I non è tuttavia totale: il comma 1 lett. a) della norma precisa che restano in vigore l'art. 5 commi 14 e 15 nonché gli artt. 10, 12, 13 e 14 della L. 197/1991. Si tratta di disposizioni che, nel corso degli anni, avevano acquisito una valenza normativa specifica non sostituita dal D.Lgs. 231/2007, e che per questo motivo il legislatore ha scelto di mantenere in vigore anche dopo la riforma complessiva.
Il D.Lgs. 374/1999: estensione a nuovi soggetti obbligati
La lett. b) abroga gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, che aveva esteso il sistema antiriciclaggio a nuove categorie di soggetti non bancari: agenzie di recupero crediti, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, compagnie di assicurazioni nel ramo vita, imprese di revisione contabile. Queste categorie sono ora comprese nel sistema del D.Lgs. 231/2007 attraverso la definizione dei soggetti obbligati di cui all’art. 3.
La L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001)
La lett. c) abroga gli artt. 150 e 151 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che contenevano disposizioni in materia di antiriciclaggio inserite in modo non sistematico in un testo di carattere finanziario.
Il D.Lgs. 56/2004: recepimento della II Direttiva AML
La lett. d) abroga l’intero D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (e i relativi regolamenti di attuazione), che aveva recepito in Italia la II Direttiva AML 2001/97/CE. Il D.Lgs. 56/2004 aveva introdotto, tra le altre cose, gli obblighi per i professionisti (avvocati, notai, commercialisti) e aveva esteso il perimetro dei soggetti obbligati. Le disposizioni del D.Lgs. 56/2004 sono state successivamente assorbite e superate dal D.Lgs. 231/2007, prima nella sua formulazione originaria e poi nella versione riscritta dalla riforma del 2017.
Altre disposizioni abrogate
Le successive lettere abrogano una serie di disposizioni minori o di coordinamento: l’art. 5-sexies del D.L. 7/2005 (lett. e), i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L. 146/2006 (ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale) (lett. f), il secondo periodo dell’art. 1 c. 882 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) (lett. g), e gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (antiterrorismo finanziario) (lett. h).
Significato sistematico dell’abrogazione
L’art. 73 non è una norma di mero contenuto tecnico: riflette la scelta del legislatore di costruire un sistema antiriciclaggio unitario e coerente, superando la frammentazione normativa che aveva caratterizzato il periodo 1991-2007. La pluralità di fonti (D.L. 143/1991, D.Lgs. 374/1999, D.Lgs. 56/2004, L. 388/2000) aveva generato incertezze applicative e difficoltà di coordinamento tra le diverse categorie di soggetti obbligati. Il D.Lgs. 231/2007, nella sua versione riformata dal D.Lgs. 90/2017, aspira a costituire il testo unico di riferimento per tutti i soggetti obbligati, con un vocabolario definitorio comune (art. 1), un sistema di obblighi organico (Titolo II), un apparato sanzionatorio strutturato (Titolo V) e disposizioni istituzionali chiare (Titolo I).
Questo processo di unificazione è destinato a proseguire con il recepimento del pacchetto AML UE 2024, che introdurrà il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) direttamente applicabile dal 10 luglio 2027: le disposizioni del D.Lgs. 231/2007 sopravviveranno principalmente nella parte sanzionatoria e procedurale, mentre le definizioni e gli obblighi sostanziali saranno progressivamente sostituiti da quelle unitariamente dettate a livello europeo.
Domande frequenti
Cosa abroga l’art. 73 del D.Lgs. 231/2007?
L’art. 73 abroga espressamente il Capo I del D.L. 143/1991 (salvo alcune disposizioni), gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 374/1999, gli artt. 150 e 151 della L. 388/2000, l’intero D.Lgs. 56/2004 con i relativi regolamenti di attuazione, e altre disposizioni di coordinamento, consolidando il sistema antiriciclaggio in un unico testo normativo.
Il D.L. 143/1991 è completamente abrogato?
No. L’art. 73 c. 1 lett. a) abroga il Capo I del D.L. 143/1991, ma fa salvi l’art. 5 commi 14 e 15 e gli artt. 10, 12, 13 e 14. Queste disposizioni restano in vigore perché contengono previsioni specifiche non sostituite dal D.Lgs. 231/2007 nella sua formulazione vigente.
Perché il D.Lgs. 56/2004 è stato abrogato?
Il D.Lgs. 56/2004 aveva recepito la II Direttiva AML 2001/97/CE, estendendo gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti. Le sue disposizioni sono state assorbite e superate dal sistema organico del D.Lgs. 231/2007, prima nella formulazione originaria del 2007 e poi nella riscrittura operata dal D.Lgs. 90/2017 in recepimento della IV Direttiva AML 2015/849.
Qual è il significato pratico dell’art. 73 per un professionista?
L’art. 73 segnala che il quadro normativo antiriciclaggio applicabile ai professionisti (commercialisti, avvocati, notai) è interamente concentrato nel D.Lgs. 231/2007, senza dover ricorrere a fonti abrogate. Le disposizioni del D.Lgs. 56/2004 e del D.L. 143/1991 che disciplinavano i professionisti non producono più effetti e non possono essere invocate come fonti autonome di obblighi o di esoneri.