- Prima della scadenza del termine per l’impugnazione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere il pagamento della sanzione in misura ridotta di un terzo.
- La riduzione non è ammessa se il soggetto se ne è già avvalso nei cinque anni precedenti.
- Il MEF decide sull’istanza entro 30 giorni; il pagamento ridotto va effettuato entro 90 giorni dalla notifica dell’accoglimento.
- Durante la procedura di riduzione, i termini per l’impugnazione sono sospesi.
Art. 68 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Applicazione della sanzione in misura ridotta(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, indicando l’entità dell’importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. 4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall’amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Clausola di invarianza). – 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 69-70
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Natura e funzione dell’istituto della sanzione in misura ridotta
L’art. 68 del D.Lgs. 231/2007 disciplina la facoltà del destinatario di un decreto sanzionatorio antiriciclaggio di chiedere il pagamento della sanzione in misura ridotta. Si tratta di un istituto deflattivo del contenzioso, analogo a quello previsto in materia di sanzioni amministrative dalla L. 689/1981, che consente di definire in via breve la controversia sanzionatoria, con un risparmio economico per il trasgressore e una riduzione del carico di lavoro per le autorità giudiziarie. La norma bilancia l’interesse pubblico al rispetto della normativa antiriciclaggio con l’interesse del destinatario a una definizione rapida e meno onerosa del procedimento.
I presupposti per l’accesso alla riduzione
Il comma 1 stabilisce che la richiesta di pagamento in misura ridotta deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto sanzionatorio. Il termine generale per l’impugnazione dei decreti sanzionatori in materia antiriciclaggio è regolato dalle disposizioni processuali applicabili. La norma si applica a tutti i decreti sanzionatori emessi nell’ambito del sistema antiriciclaggio, non solo a quelli di importo minore. Il comma 2 prevede tuttavia un’importante limitazione: la riduzione non è ammessa qualora il destinatario si sia già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti. Questa preclusione quinquennale è finalizzata a evitare che l’istituto diventi un meccanismo di sistematica elusione del regime sanzionatorio ordinario.
La misura della riduzione
La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. Se, ad esempio, la sanzione comminata è di 15.000 euro, il pagamento in misura ridotta sarà di 10.000 euro (15.000 meno un terzo). La percentuale di riduzione è fissa e non oggetto di negoziazione: il MEF non può accordare riduzioni superiori né inferiori. Questa standardizzazione garantisce uniformità di trattamento tra i destinatari e riduce il margine di discrezionalità nell’applicazione dell’istituto.
Il procedimento di definizione
Il comma 3 disciplina il procedimento. Il destinatario presenta l’istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) procedente. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il MEF notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza, indicando nel caso di accoglimento l’entità dell’importo dovuto e le modalità di pagamento. Il comma 4 stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento. Fino a tale data, i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio restano sospesi: il destinatario non rischia quindi di perdere il diritto di ricorrere mentre attende la risposta del MEF o effettua il pagamento.
Le conseguenze del mancato pagamento
Se il destinatario, dopo aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza, non effettua il pagamento nel termine previsto o non lo effettua secondo le modalità indicate, è tenuto al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata. Il mancato rispetto del termine fa venir meno il beneficio della riduzione e ripristina l’obbligo di pagare l’importo integrale. In questo caso riprendono a decorrere anche i termini per l’impugnazione, che erano stati sospesi durante la procedura.
L’applicazione ai decreti già notificati
Il comma 5 ha una portata temporale importante: le disposizioni dell’art. 68 si applicano anche a tutti i decreti sanzionatori già notificati agli interessati ma non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione. Questo principio di retroattività favorevole ha consentito ai destinatari di decreti sanzionatori pendenti di accedere al beneficio della riduzione anche per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ampliando significativamente il numero di soggetti che hanno potuto avvalersi dell’istituto.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
La circolare illustra l'istituto dell'oblazione amministrativa di cui all'art. 68, che consente l'estinzione del procedimento mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione e per importi non superiori a 250.000 euro, con esclusione delle violazioni reiterate. Spiega le modalita' di calcolo e le ipotesi in cui l'oblazione non e' ammessa.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
Di quanto si riduce la sanzione se si sceglie il pagamento in misura ridotta?
La riduzione è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. La percentuale è fissa e non negoziabile.
Quando va presentata la richiesta di pagamento in misura ridotta?
Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto sanzionatorio. L’istanza va presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente.
Chi ha già usufruito della riduzione può chiederla di nuovo?
No. La riduzione non è ammessa se il destinatario si è già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti alla data del nuovo decreto sanzionatorio.
Cosa succede se il pagamento ridotto non viene effettuato entro il termine?
Il beneficio decade e il destinatario è obbligato al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata. Riprendono inoltre a decorrere i termini per l’impugnazione del decreto.
I termini per il ricorso si sospendono durante la procedura di riduzione?
Sì. Dal momento della presentazione dell’istanza fino alla scadenza del termine di 90 giorni per il pagamento ridotto, i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio restano sospesi.