- Per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime il MEF informa le autorità competenti e gli organismi di autoregolamentazione, che adottano atti di diffida e avviano procedimenti disciplinari.
- Le medesime violazioni costituiscono presupposto per sanzioni disciplinari, con interdizione dall’esercizio dell’attività da un minimo di due mesi a un massimo di cinque anni.
- I provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni gravi vengono pubblicati per estratto sul sito web del MEF o delle autorità di vigilanza di settore per cinque anni.
- Le sanzioni applicate dalle autorità di vigilanza di settore, comprese quelle in forma anonima, sono comunicate all’ABE, all’AEAP e all’AESFEM.
Art. 66 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Misure ulteriori(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l’interdizione dallo svolgimento della funzione, dell’attività o dell’incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. 2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonchè, nel caso in cui sia adita l’autorità giudiziaria, dell’avvio dell’azione giudiziaria e dell’esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni. 3. Ferma la discrezionalità dell’autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno. 4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse sono comunicate all’ABE, all’AEAP e all’AESFEM dall’autorità di vigilanza di settore che ne è membro. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Disposizioni transitorie e finali). – 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all’articolo 1, comma 2, lettera i), nonché stabilire limiti per l’utilizzo degli stessi. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p). 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall’articolo 49. 8. All’articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) antiriciclaggio.“. 9. L’intermediario finanziario di cui all’articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall’articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del mede- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 67-68 96 simo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti. 9-bis. Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.“. In precedenza il comma 9-bis era stato inserito dall’art. 35, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 Codice Civile: Prova dell'esistenza della persona di cui è
- Articolo 66 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 66 Codice del Consumo: Effetti del diritto di recesso
- Articolo 66 Codice della Strada: Cerchioni alle ruote
- Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode
- Articolo 66 Codice di Procedura Penale: Verifica dell’identità personale dell’imputato
La funzione dell’art. 66 nel sistema sanzionatorio AML
L’art. 66 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 introduce un insieme di misure accessorie e complementari al sistema sanzionatorio principale del Titolo V del decreto: la diffida alle autorità e agli OA, le sanzioni disciplinari, la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori e la comunicazione alle autorità europee di settore. Si tratta di misure che operano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie principali e che mirano, rispettivamente, a responsabilizzare le strutture di vigilanza professionale, a deterrere future violazioni attraverso la sanzione reputazionale della pubblicazione e a garantire la trasparenza e la cooperazione a livello europeo. L’art. 66 ha trovato la sua formulazione definitiva con il D.Lgs. 90/2017 che ha recepito la IV Direttiva AML, la quale imponeva agli Stati membri di adottare misure di pubblicazione delle sanzioni per garantire maggiore trasparenza nel settore AML.
La diffida e il coordinamento con le autorità competenti
Il comma 1 dell’art. 66 stabilisce che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni del decreto, il MEF informa le competenti autorità e gli organismi di autoregolamentazione ai fini dell’adozione di ogni atto idoneo a intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Il meccanismo è quello dell’informazione da parte del MEF (non di un ordine diretto): il MEF non agisce in luogo delle autorità di vigilanza o degli OA, ma li mette nella condizione di intervenire con i propri strumenti istituzionali. Le medesime violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime costituiscono presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dei rispettivi ordinamenti di settore: per i commercialisti, secondo le norme disciplinari del CNDCEC; per gli avvocati, secondo quelle del CNF; per i notai, secondo quelle del Consiglio nazionale del Notariato. La norma specifica che, in tali ipotesi, l’interdizione dall’esercizio della funzione, dell’attività o dell’incarico non può essere inferiore a due mesi e non può essere superiore a cinque anni. Si tratta di un parametro minimo e massimo vincolante per il giudizio disciplinare: il mancato rispetto di tali limiti nel provvedimento disciplinare sarebbe censurabile in sede di ricorso.
La pubblicazione del provvedimento sanzionatorio
Il comma 2 dell’art. 66 introduce la misura della pubblicazione del decreto sanzionatorio per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime in materia di: adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazione sospetta e controlli interni. La pubblicazione avviene su una sezione apposita del sito web del MEF o delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive competenze. Il contenuto della pubblicazione per estratto comprende:
Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. La pubblicazione è uno strumento di sanzione reputazionale particolarmente incisivo per i professionisti, la cui credibilità dipende in larga misura dall’immagine pubblica di affidabilità e conformità normativa.
Le eccezioni alla pubblicazione
Il comma 3 dell’art. 66 introduce due eccezioni al regime di pubblicazione, rimettendo alla discrezionalità dell’autorità procedente la valutazione della proporzionalità della misura:
Qualora tali impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione è differita (non esclusa definitivamente) al momento in cui vengano meno. Il carattere temporaneo dell’impedimento deve essere valutato dall’autorità con cadenza periodica.
La comunicazione alle autorità europee di settore
Il comma 4 dell’art. 66 impone alle autorità di vigilanza di settore di comunicare all’ABE (Autorità bancaria europea), all’AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all’AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) le sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 62 del decreto, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni sulle azioni avviate dagli interessati avverso i provvedimenti sanzionatori e il relativo esito. Questo flusso informativo verso le ESA (European Supervisory Authorities) garantisce la trasparenza a livello europeo sull’attività sanzionatoria degli Stati membri e consente alle autorità europee di monitorare l’effettività dell’enforcement AML nei diversi Paesi dell’Unione. Con l’istituzione dell’AMLA (prevista pienamente operativa nel 2027), parte di questa funzione di raccolta e aggregazione delle informazioni sanzionatorie sarà affidata alla nuova autorità europea.
Il carattere accessorio delle misure dell’art. 66
Le misure previste dall’art. 66 hanno natura accessoria rispetto alle sanzioni principali irrogate ai sensi degli artt. 56 e seguenti del decreto: non si tratta di sanzioni autonome e alternative, ma di misure aggiuntive che operano su un piano diverso (reputazionale, disciplinare, informativo europeo). La diffida alle autorità e agli OA non è una sanzione in senso tecnico, ma un atto di sollecitazione dell’intervento istituzionale. La pubblicazione del provvedimento è una misura accessoria che il decreto prevede con carattere obbligatorio per le violazioni gravi, salvo le eccezioni del comma 3. La comunicazione alle ESA è un obbligo di cooperazione istituzionale in senso stretto. Il soggetto sanzionato non può opporsi autonomamente alla pubblicazione del provvedimento invocando il diritto alla riservatezza: la norma fa prevalere l’interesse pubblico alla trasparenza sull’interesse individuale alla riservatezza delle vicende sanzionatorie, salvo le eccezioni tipizzate.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per i professionisti, le misure dell’art. 66 hanno due implicazioni principali. La prima riguarda il rischio reputazionale: la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per cinque anni sul sito del MEF o dell’autorità di vigilanza è una conseguenza grave che va considerata nella valutazione del rapporto costo-beneficio della compliance antiriciclaggio. La seconda riguarda il rischio disciplinare: le violazioni gravi degli obblighi AML aprono un doppio fronte, quello sanzionatorio del MEF (sanzione pecuniaria) e quello disciplinare dell’ordine professionale (interdizione fino a cinque anni). La gestione di questo doppio rischio richiede una difesa coordinata su entrambi i fronti, con una strategia che tenga conto delle diverse regole procedurali e probatorie applicabili in sede amministrativa e disciplinare.
Domande frequenti
Cosa prevede l’art. 66 del D.Lgs. 231/2007 in caso di violazioni gravi ripetute?
Il MEF informa le autorità competenti e gli organismi di autoregolamentazione per l’adozione di atti di diffida. Le stesse violazioni costituiscono presupposto per sanzioni disciplinari con interdizione dall’esercizio dell’attività non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni.
Il provvedimento sanzionatorio AML viene pubblicato?
Sì, per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime in materia di adeguata verifica, conservazione, SOS e controlli interni. La pubblicazione per estratto avviene sul sito del MEF o dell’autorità di vigilanza di settore competente e resta visibile per cinque anni.
Esistono eccezioni alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio?
Sì. L’art. 66, comma 3 consente di omettere o differire la pubblicazione quando essa potrebbe comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine in corso. Se l’impedimento è temporaneo, la pubblicazione è solo differita, non esclusa definitivamente.
Le sanzioni AML italiane vengono comunicate alle autorità europee?
Sì. Le autorità di vigilanza di settore comunicano all’ABE, all’AEAP e all’AESFEM le sanzioni applicate ai sensi dell’art. 62, incluse quelle anonime, e le informazioni sulle azioni avviate dagli interessati avverso i provvedimenti sanzionatori e il relativo esito.
La pubblicazione del provvedimento sanzionatorio AML può essere contestata dal professionista?
La norma fa prevalere l’interesse pubblico alla trasparenza sull’interesse individuale alla riservatezza: la pubblicazione è obbligatoria per le violazioni gravi, salvo le eccezioni tipizzate del comma 3. Il soggetto sanzionato può contestare la sanzione principale, ma non ha un autonomo diritto a impedire la pubblicazione fuori dai casi di eccezione.