← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietata l’apertura in qualsiasi forma di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.
  • È vietato l’utilizzo di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
  • Dal 10 giugno 2020 il divieto si estende all’emissione e all’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.
  • Il divieto mira a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e ad eliminare gli strumenti di anonimato dal sistema dei pagamenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 50 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi (1) (2)

In vigore dal 29/12/2007

1. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonchè l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi (3) è vietata. 2. L’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonchè l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (4), aperti o emessi (5) presso Stati esteri, è vietato. 2 bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020. (6) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia”. (2) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia). – 1. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. 2. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.“. (3) Le parole “nonchè l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “nonchè l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “o emessi” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

Il principio di trasparenza nei rapporti finanziari

L’art. 50 del D.Lgs. 231/2007 sancisce uno dei divieti più assoluti dell’intero decreto antiriciclaggio: il divieto di conti, libretti di risparmio e prodotti di moneta elettronica anonimi o con intestazione fittizia. La norma risponde all’esigenza di garantire la piena tracciabilità di ogni rapporto finanziario, rendendo impossibile l’utilizzo di strumenti che consentano di celare l’identità del titolare e, di conseguenza, l’origine e la destinazione dei fondi. In assenza di questa disposizione, i conti anonimi costituirebbero uno strumento privilegiato per mascherare flussi di denaro di provenienza illecita.

Il divieto di apertura in Italia

Il comma 1 stabilisce il divieto assoluto di apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, nonché di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi. Il riferimento alla forma indeterminata indica che il divieto prescinde dalla tipologia tecnica del conto o del libretto: si applica ai conti correnti, ai conti di deposito, ai libretti bancari e postali, a prescindere dalla denominazione commerciale utilizzata. L’intestazione fittizia è quella che indica come titolare un soggetto diverso dall’effettivo detentore delle somme, tipicamente una persona che presta il proprio nome per conto di terzi.

Il divieto di utilizzo di strumenti esteri anonimi

Il comma 2 integra il divieto estendendo il perimetro di applicazione agli strumenti analoghi aperti o emessi presso Stati esteri. Un soggetto residente o operante in Italia non può utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia aperti presso istituti stranieri, né prodotti di moneta elettronica anonimi emessi all’estero. Questa previsione è essenziale per evitare che i soggetti aggirino il divieto nazionale ricorrendo a intermediari esteri operanti in giurisdizioni con standard di trasparenza inferiori.

L’estensione alla moneta elettronica anonima

Il comma 2-bis, aggiunto dal D.Lgs. 125/2019, fissa la decorrenza del divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi al 10 giugno 2020. La specificazione è necessaria perché l’introduzione del divieto sulla moneta elettronica anonima è intervenuta successivamente rispetto al divieto originario sui conti e libretti, che risale alla versione originale del decreto del 2007. La moneta elettronica anonima comprende tipicamente le carte prepagate anonime (senza registrazione del titolare) che, al di sopra delle soglie consentite, non possono più essere emesse o utilizzate in Italia o tramite circuiti esteri.

Il rapporto con la disciplina delle carte prepagate

La norma va letta in combinazione con le disposizioni che regolano i limiti di importo per i prodotti di moneta elettronica a bassa soglia di rischio. La IV Direttiva Antiriciclaggio e le sue misure di attuazione consentono l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi entro determinati limiti (in passato, prodotti di valore massimo nominale di 150 euro), al di sotto dei quali il rischio di riciclaggio è considerato sufficientemente basso. Al di sopra di tali soglie, il prodotto deve essere nominativo e soggetto alle ordinarie procedure di adeguata verifica della clientela.

Sanzioni e contesto repressivo

La violazione del divieto previsto dall’art. 50 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto. Per gli intermediari che aprono o emettono strumenti vietati, le sanzioni rientrano nel quadro sanzionatorio generale previsto dagli artt. 56 e seguenti, con possibile aggravamento in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Per i clienti che utilizzano strumenti anonimi esteri vietati, possono applicarsi sanzioni specifiche. Il divieto si inserisce in un contesto repressivo più ampio che include anche le norme in materia di limitazioni all’uso del contante, con l’obiettivo complessivo di ridurre l’anonimato nell’economia.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022

Trattamento operativo delle violazioni del divieto di conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia ex art. 50: la circolare conferma la competenza sanzionatoria del MEF e indica i parametri di quantificazione, ricordando che l'apertura o mantenimento di rapporti anonimi rientra fra le condotte di maggiore allarme e impone sanzione nel quadrante superiore della cornice edittale.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

In Italia è possibile aprire un conto bancario anonimo?

No. L’art. 50 del D.Lgs. 231/2007 vieta in modo assoluto l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, indipendentemente dalla tipologia del rapporto.

È possibile utilizzare conti anonimi aperti all’estero?

No. La norma vieta anche l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, nonché di prodotti di moneta elettronica anonimi emessi all’estero.

Dal quando vige il divieto sulle carte di moneta elettronica anonime?

Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi è in vigore dal 10 giugno 2020, come stabilito dal comma 2-bis introdotto dal D.Lgs. 125/2019.

Esistono soglie sotto le quali la moneta elettronica anonima è ancora ammessa?

La normativa europea ha previsto in passato soglie di valore nominale ridotto (es. 150 euro) entro cui i prodotti di moneta elettronica a basso rischio potevano essere anonimi. Tali deroghe sono soggette a revisione progressiva; al di sopra delle soglie consentite, il prodotto deve essere nominativo e verificato.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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