- I soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento acquisiscono i dati identificativi del cliente e li trasmettono all’intermediario di riferimento entro 20 giorni.
- I dati acquisiti vanno conservati per 12 mesi.
- L’atto di convenzionamento deve disciplinare espressamente le modalità di identificazione, i tempi di trasmissione e le responsabilità in caso di inadempimento.
- L’obbligo non si applica al pagamento di tributi, bollettini automatizzati o utenze pubbliche in condizioni di automazione totale.
Art. 44 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l’importo dell’operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all’intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordi- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 45 72 ne all’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 2. L’atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell’identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l’indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all’intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonchè la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all’agente per l’inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti; b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), nonchè l’integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c). 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonchè al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’utente; b) il terminale dell’operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 44 (Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a)). – 1. Per le società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell’incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all’articolo 41. 2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 36, la trasmette alla UIF priva del nominativo del segnalante.“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio
- Articolo 44 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 44 Codice del Consumo: Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
- Articolo 44 Codice della Strada: Passaggi a livello
- Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza
- Articolo 44 Codice di Procedura Penale: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Il contesto: agenti e soggetti convenzionati nei servizi di pagamento
L’art. 44 del D.Lgs. 231/2007 disciplina gli obblighi antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti che operano per conto di prestatori di servizi di pagamento (PSP) e istituti di moneta elettronica. Questi soggetti svolgono un ruolo di intermediazione tra l’utente finale e il PSP di riferimento, spesso operando in contesti a contatto diretto con la clientela (ricevitorie, esercizi commerciali, agenzie). La norma costruisce un sistema in cui la responsabilità principale degli obblighi di adeguata verifica rimane in capo al PSP, mentre i soggetti convenzionati e gli agenti svolgono una funzione ausiliaria di raccolta dei dati.
Gli obblighi di acquisizione e trasmissione dei dati
Il comma 1 stabilisce che i soggetti convenzionati e gli agenti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmettere una comunicazione contenente tali dati all’intermediario di riferimento entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per le operazioni occasionali di rimessa di denaro (money transfer), indipendentemente dall’importo, la comunicazione deve avvenire prima dell’esecuzione dell’operazione stessa. Per i soggetti che operano per conto di istituti aventi sede legale in un altro Stato membro, la trasmissione avviene al punto di contatto centrale invece che all’intermediario di riferimento.
La conservazione dei dati da parte dell’agente
I soggetti convenzionati e gli agenti hanno l’obbligo di conservare i dati acquisiti per un periodo di 12 mesi. Questo termine è più breve rispetto al termine decennale previsto dall’art. 31 per i soggetti obbligati principali, in considerazione del fatto che la documentazione completa sarà poi archiviata dall’intermediario di riferimento. I dati conservati dall’agente costituiscono tuttavia un presidio temporaneo importante per eventuali verifiche immediate da parte delle autorità competenti.
Comunicazione di circostanze rilevanti per le SOS
Oltre alla comunicazione dei dati identificativi, i soggetti convenzionati e gli agenti hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario di riferimento ogni circostanza e informazione rilevante ai fini della valutazione da parte di quest'ultimo circa la necessità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Questa previsione riconosce che l’agente, operando a diretto contatto con il cliente, può percepire anomalie comportamentali o operative che l’intermediario, lontano dall’operazione, non potrebbe rilevare autonomamente.
Il contenuto dell’atto di convenzionamento
Il comma 2 impone che l’atto di convenzionamento o il mandato, indipendentemente dal tipo contrattuale utilizzato, contenga espressamente alcune previsioni. Deve indicare gli adempimenti richiesti all’agente in occasione dell’identificazione, le modalità operative, i tempi di trasmissione delle informazioni e le responsabilità in caso di inadempimento. Deve disciplinare le modalità di conservazione dei dati in modo da garantire la loro accessibilità completa e tempestiva alle autorità competenti, nonché la loro integrità e non alterabilità. Deve infine prevedere le modalità e i tempi per la comunicazione delle circostanze rilevanti per le segnalazioni di operazione sospetta. Queste previsioni garantiscono che la catena contrattuale tra PSP e agente sia pienamente allineata agli obblighi normativi.
Le esenzioni: pagamenti automatizzati e tributi
Il comma 3 prevede una serie di esenzioni dall’applicazione del comma 1. Non si applicano gli obblighi di acquisizione e trasmissione dei dati al pagamento di tributi o sanzioni a favore di pubbliche amministrazioni, al pagamento del corrispettivo per beni e servizi di pubblica utilità, né al servizio di pagamento di bollettini erogato tramite soggetti non abilitati alla promozione di contratti di servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati impressi a stampa in modo da consentire la gestione automatizzata dal terminale e il terminale non consenta interventi manuali che alterino le attività automatiche. L’esenzione è giustificata dal basso profilo di rischio di queste operazioni, caratterizzate da destinatari istituzionali predeterminati e dalla totale assenza di discrezionalità operativa.
Domande frequenti
Entro quanto tempo i soggetti convenzionati devono trasmettere i dati identificativi del cliente all’intermediario?
Entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per le operazioni di rimessa di denaro, la comunicazione deve avvenire prima dell’esecuzione dell’operazione, indipendentemente dall’importo.
Per quanto tempo i soggetti convenzionati devono conservare i dati acquisiti?
Per 12 mesi dalla data di acquisizione dei dati identificativi.
Cosa deve contenere l’atto di convenzionamento tra PSP e agente?
Deve indicare gli adempimenti di identificazione, le modalità e i tempi di trasmissione dei dati, le responsabilità in caso di inadempimento, le modalità di conservazione dei dati che ne garantiscano l’integrità e l’accessibilità alle autorità, e i tempi per la comunicazione di circostanze rilevanti per le segnalazioni di operazione sospetta.
L’obbligo si applica al pagamento di bollettini postali o di utenze?
No, purché il bollettino riporti i dati impressi a stampa in modo da consentire la gestione completamente automatizzata e il terminale non consenta interventi manuali che alterino le attività automatiche. In questo caso si applicano le esenzioni previste dal comma 3.
La responsabilità per l’adeguata verifica rimane in capo al PSP anche quando opera tramite agenti?
Sì. La norma chiarisce che la responsabilità del PSP e dell’istituto di moneta elettronica per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica rimane ferma, a prescindere dall’utilizzo di soggetti convenzionati o agenti.