- L’articolo 10 estende gli obblighi antiriciclaggio agli uffici delle Pubbliche amministrazioni coinvolti in procedimenti di autorizzazione, appalto e concessione di finanziamenti pubblici.
- Il Comitato di sicurezza finanziaria individua le categorie di attività amministrative escluse o ulteriori rispetto a quelle elencate.
- Le PA devono adottare procedure interne proporzionate per mappare e mitigare il rischio di riciclaggio.
- Le operazioni sospette devono essere comunicate alla UIF, che definisce modalità e indicatori specifici.
- L’inosservanza rileva ai fini della responsabilità dirigenziale prevista dal D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 10 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Pubbliche amministrazioni (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonchè gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 10 (Destinatari). – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 del TULPS; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 11 30 5) esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall’articolo 115 del TULPS; 5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione. In precedenza, il numero 5-bis era stato inserito dall’art. 22, comma 1, DLgs. 4.3.2010 n. 28, pubblicato in G.U. 5.3.2010 n. 53.
Stesso numero, altri codici
- Art. 10 Codice Civile: Abuso dell'immagine altrui
- Articolo 10 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 10 Codice del Consumo: Attuazione
- Articolo 10 Codice della Strada: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
- Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore
- Articolo 10 Codice di Procedura Penale: Competenza per reati commessi all’estero
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione alle Pubbliche amministrazioni
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, introduce un regime antiriciclaggio specificamente calibrato sulle Pubbliche amministrazioni (PA), distinto da quello applicabile agli intermediari finanziari e ai professionisti. L’ambito di applicazione è delimitato sia sotto il profilo soggettivo (uffici delle PA che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo) sia sotto quello oggettivo (tre tipologie di procedimenti). Le disposizioni non si applicano indiscriminatamente a tutta l’attività pubblica, ma soltanto ai procedimenti a maggiore rischio di infiltrazione da parte di capitali illeciti.
Procedimenti soggetti agli obblighi
Il comma 1 individua tre categorie di procedimenti rilevanti. La prima comprende i procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, ossia atti ampliativi della sfera giuridica del privato (licenze commerciali, concessioni demaniali, autorizzazioni ambientali). La seconda riguarda le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). La terza categoria comprende i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e di qualunque vantaggio economico a favore di persone fisiche ed enti pubblici e privati.
La ratio è evidente: questi procedimenti rappresentano i canali privilegiati attraverso cui il crimine organizzato e i soggetti che operano con capitali illeciti tentano di infiltrarsi nell’economia legale, ottenendo appalti pubblici, contributi o licenze che consentono di riciclare proventi illeciti.
Potere di modulazione del Comitato di sicurezza finanziaria
Il comma 2 attribuisce al Comitato di sicurezza finanziaria un duplice potere di adattamento. Da un lato, sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, il Comitato può escludere categorie di attività amministrative per le quali il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è ritenuto trascurabile. Dall’altro, può ampliare l’ambito di applicazione individuando procedimenti ulteriori rispetto alle tre categorie del comma 1. Questo meccanismo garantisce flessibilità adattiva al sistema, consentendo di aggiornare le aree presidiate in funzione delle minacce emergenti evidenziate dall’analisi del rischio.
Obblighi di mappatura e procedure interne
Il comma 3 impone al Comitato di sicurezza finanziaria di elaborare linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposte le PA. Sulla base di tali linee guida, ciascuna PA deve adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio e a indicare le misure necessarie per mitigarlo. L’approccio è quindi risk-based, non uniforme: un piccolo comune con compiti amministrativi limitati adotterà procedure meno elaborate rispetto a un ministero che gestisce ingenti risorse pubbliche o a una stazione appaltante regionale.
Comunicazione delle operazioni sospette alla UIF
Il comma 4 disciplina il flusso informativo verso la UIF. Le PA devono comunicare i dati e le informazioni sulle operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF definisce, in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato, i dati da trasmettere, le modalità e i termini di comunicazione nonché gli indicatori di anomalia specifici per il settore pubblico. Questo canale si affianca alla segnalazione di operazione sospetta (SOS) riservata ai soggetti obbligati in senso stretto, pur con differenze procedurali significative: le PA comunicano, non segnalano in senso tecnico.
Formazione del personale
Il comma 5 stabilisce che le PA responsabili dei procedimenti indicati al comma 1 devono adottare misure di formazione idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF. La formazione deve essere inserita nei programmi di formazione continua del personale previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178. Questo obbligo è frequentemente sottovalutato nella prassi delle PA, con il rischio di lasciare privi di adeguata preparazione i funzionari esposti a tentativi di infiltrazione nei procedimenti a rischio.
Responsabilità dirigenziale
Il comma 6 stabilisce che l’inosservanza delle norme dell’articolo 10 assume rilievo ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego). La disposizione, quindi, non prevede sanzioni amministrative pecuniarie dirette a carico della PA o dei singoli funzionari, ma riconduce l’inadempimento nell’alveo della responsabilità dirigenziale, con possibili conseguenze disciplinari e sulla valutazione della performance. Questa scelta legislativa è stata criticata dalla dottrina, che ne ha sottolineato la limitata forza deterrente rispetto al sistema sanzionatorio applicabile ai soggetti obbligati privati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento DM Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015)
Agenzia delle Entrate
Il decreto individua gli indicatori di anomalia per agevolare l'identificazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 10. Costituisce lo strumento operativo che integra l'obbligo di segnalazione delle PA verso l'UIF e definisce le aree di rischio piu' frequenti (appalti, contributi, autorizzazioni, agevolazioni).
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali procedimenti delle Pubbliche amministrazioni sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio?
I procedimenti di autorizzazione e concessione, le procedure di affidamento di appalti pubblici e i procedimenti di erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.
Le Pubbliche amministrazioni devono segnalare operazioni sospette alla UIF come i soggetti privati?
Le PA non effettuano segnalazioni di operazione sospetta in senso tecnico, ma comunicano alla UIF dati e informazioni sulle operazioni sospette. Le modalità e gli indicatori sono definiti dalla UIF in apposite istruzioni, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (art. 10, comma 4).
Le PA devono adottare procedure interne per il rischio antiriciclaggio?
Sì. Le PA devono adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni per mappare il livello di esposizione al rischio di riciclaggio e indicare le misure di mitigazione, sulla base delle linee guida del Comitato di sicurezza finanziaria (art. 10, comma 3).
Quali conseguenze derivano dall’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 10?
L’inosservanza assume rilievo ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, con possibili ricadute disciplinari e sulla valutazione delle performance dei dirigenti responsabili.
Il Comitato di sicurezza finanziaria può modificare l’elenco dei procedimenti soggetti agli obblighi?
Sì. Il Comitato può escludere categorie di attività a basso rischio oppure aggiungere procedimenti ulteriori rispetto alle tre categorie previste dal comma 1, sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’art. 14.