Art. 375 CCII – Assetti organizzativi dell’impresa
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa».
2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
In sintesi
In sintesi
Una riforma di sistema del diritto societario
L’art. 375 CCII rappresenta una delle innovazioni più rilevanti operate dal Codice della crisi sul codice civile. Pur collocato formalmente nelle disposizioni di coordinamento, il suo impatto sostanziale è di portata sistematica: la riscrittura dell’art. 2086 c.c. introduce nell’ordinamento un dovere generale di adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile a carico di ogni imprenditore collettivo, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Si supera così la tradizionale impostazione, propria del codice civile del 1942, che limitava la disciplina degli assetti adeguati alle sole società per azioni (artt. 2381 e 2403 c.c.). Il nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. estende il dovere di assetti adeguati a società di persone, società a responsabilità limitata, cooperative, enti non commerciali e qualunque ente collettivo che eserciti attività d'impresa. La rubrica viene aggiornata da «Direzione e gerarchia nell’impresa» a «Gestione dell’impresa», a sottolineare il rinnovato baricentro della norma.
Contenuto e funzione del dovere di assetti adeguati
Il dovere ha ad oggetto l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile «adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa». La triplice articolazione richiama la distinzione consueta in dottrina e prassi aziendalistica: l’assetto organizzativo attiene alla struttura dei poteri e delle funzioni; l’assetto amministrativo riguarda i processi decisionali e di gestione; l’assetto contabile concerne la rilevazione, classificazione e rappresentazione dei fatti di gestione. Il principio di adeguatezza implica un giudizio di proporzionalità: l’assetto richiesto a una micro-impresa familiare differisce significativamente da quello esigibile in un gruppo industriale strutturato. La funzione tipica dell’assetto, esplicitata dalla norma, è duplice: rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale (going concern). Ciò impone l’adozione di strumenti di pianificazione (budget, business plan, monitoraggio dei KPI), di controllo interno e di reporting periodico, calibrati sulla complessità dell’attività.
Dovere di attivazione senza indugio e strumenti di superamento
Il secondo profilo del nuovo art. 2086, c. 2, c.c. concerne il dovere di attivazione: l’imprenditore deve attivarsi «senza indugio» per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Il rinvio è al catalogo aperto degli strumenti di regolazione disciplinati dal CCII: composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII, come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024), accordi di ristrutturazione (artt. 57-64-bis CCII), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis), concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) e concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). L’orientamento prevalente, anche giurisprudenziale, valorizza l’obbligo di attivazione tempestiva: il ritardo nell’avvio delle iniziative di risanamento aggrava la responsabilità degli amministratori, contribuendo all’erosione del patrimonio e alla diminuzione delle chances di recupero della continuità.
Profili di responsabilità degli organi sociali
La violazione del dovere di assetti adeguati e di attivazione tempestiva fonda responsabilità di rilievo. Per gli amministratori, il riferimento è agli artt. 2392 e 2476 c.c. (responsabilità verso la società) e all’art. 2394 c.c. (verso i creditori sociali); a queste si aggiunge l’art. 14 CCII, che impone agli organi di controllo specifici doveri di segnalazione. Per i sindaci e l’organo di controllo, vengono in rilievo gli artt. 2403 e 2407 c.c., letti in chiave dinamica: la vigilanza sugli assetti adeguati è oggi un dovere espresso e contenutizzato. Si ipotizzi il caso di Tizio, amministratore di una S.r.l. con fatturato in costante calo, che ometta di predisporre un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa e di indici di crisi: in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, sarà chiamato a rispondere del danno consistente nel maggior dissesto eziologicamente imputabile alla mancata rilevazione tempestiva. Caio, sindaco della medesima società, risponderà solidalmente ex art. 2407 c.c. per omessa vigilanza.
Coordinamento con il CCII e prassi applicative
L’art. 2086 c.c. va letto unitamente all’art. 3 CCII, che, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 83/2022, declina specificamente i doveri del debitore in termini di adeguati assetti per la rilevazione tempestiva della crisi, individuando indicatori (debiti per retribuzioni scaduti, debiti verso fornitori, esposizioni verso banche e fornitori scadute, esposizioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni) e segnali di allerta. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha ulteriormente affinato il quadro, rafforzando il ruolo della composizione negoziata e dei test di sostenibilità del debito. Per il commercialista che assiste imprese di medie dimensioni, l’art. 375 CCII rappresenta il fondamento normativo per la consulenza in tema di adeguatezza degli assetti, con ricadute sia sulla governance societaria sia sulla protezione dalla responsabilità ex artt. 2392 ss. c.c. La prassi notarile e quella delle CCIAA hanno progressivamente recepito l’impostazione, con check-list di adeguatezza e protocolli di valutazione utilizzati anche in sede di asseverazione di piani di risanamento.
Domande frequenti
Quali imprese sono tenute al dovere di assetti adeguati ex art. 2086 c.c.?
Tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva: società di persone, S.r.l., S.p.A., cooperative, enti non commerciali che esercitano attività d'impresa. L’adeguatezza è proporzionata alla natura e dimensione dell’attività.
Cosa si intende per assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato?
L’assetto organizzativo riguarda struttura e funzioni; l’amministrativo i processi decisionali; il contabile la rilevazione dei fatti di gestione. Devono consentire la rilevazione tempestiva di crisi e perdita di continuità aziendale.
Quali strumenti deve attivare l’imprenditore in caso di crisi?
Composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies CCII), accordi di ristrutturazione (artt. 57-64-bis), piano di ristrutturazione omologato, concordato preventivo (artt. 84-120) o concordato semplificato (art. 25-sexies CCII).
Cosa rischiano gli amministratori che non istituiscono assetti adeguati?
Rispondono ex artt. 2392, 2394 e 2476 c.c. per il danno derivante dal ritardo nell’attivazione degli strumenti di crisi e dall’aggravamento del dissesto. I sindaci rispondono solidalmente ex art. 2407 c.c. per omessa vigilanza.